venerdì, Aprile 26, 2024
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MUSICA NEI BAR: Quando si deve pagare

Musica nei bar: quando si deve pagare

Quando in un bar o in un negozio viene diffusa musica di sottofondo, occorre pagare i diritti discografici agli autori e uno specifico tributo alla Siae.

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Spesso nei bar, in un ristorante, in un pub o in qualche altro negozio è installato un impianto stereo o fonografico che diffonde musica nel locale, allietando i clienti.

Questa attività ha un costo: infatti, la legge sul diritto d’autore [1 ]stabilisce che gli artisti che cantano o quelli che suonano la musica riprodotta dall’impianto hanno diritto ad un equo compenso per la diffusione in pubblico del loro lavoro. Questi compensi sono i diritti discografici connessi, che spettano indipendentemente dai diritti di distribuzione e noleggio.

In più, in questi casi è dovuta alla Siae una specifica tassa.

Vediamo nel dettaglio la situazione normativa.

I presupposti dei diritti discografici

Sono dunque obbligati a pagare questa somma tutti coloro che sono titolari di un bar, di un ristorante o di un negozio in cui viene diffusa la musica con apparati elettronici: a tal fine può essere usata una tv, la radio, un impianto stereo, un lettore cd; in linea generale, infatti, ogni apparecchio che diffonde musica, dunque anche un pc connesso ad internet, può determinare l’obbligo di pagare i diritti discografici.

Non è richiesto che la musica venga trasmessa a scopo di lucro: è sufficiente la sua diffusione nell’esercizio commerciale.

Queste somme, calcolatesulla base di appositi tariffari condivisi fra le associazioni dei fonografici, dei produttori e dei commercianti, vanno corrisposte alla Società consortile fonografici (Scf), la quale riscuote i diritti e poi li ridistribuisce ai produttori musicali.

Saranno poi gli stessi produttori a distribuire il danaro così ottenuto ai singoli artisti.

Pagamento della tassa alla Siae

Oltre a questi diritti discografici connessi, chi dota il proprio locale di un impianto fonografico per garantire musica di sottofondo alla clientela deve pagare anche una tassa specifica. Altrimenti, si commette un illecito penale punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre ad una multa da € 2.582,00 ad € 15.493,00 [2].

L’importo della tassa non è fisso ma varia in dipendenza del tipo di locale, dell’apparecchio utilizzato e delle modalità di diffusione.

I casi in cui non si deve pagare

La tassa non va pagata quando la diffusione della musica non ha il fine di sonorizzare il locale, cioè di dotarlo di un sottofondo che faccia compagnia alla clientela presente. Dunque, non va pagata alcuna tassa quando si diffonde musica perché si è organizzata una festa da ballo, oppure quando si è organizzata una serata karaoke. Allo stesso modo, non va pagata la tassa quando si suona musica dal vivo e non con apparecchi di diffusione.

In generale, non si deve pagare questa tassa quando la musica viene suonata per attrarre la clientela.

Ancora, questa tassa non va pagata quando si suonano musiche o canzoni di autoridecedutida più di sessanta anni.

Come pagare

Quando si dota il proprio locale di un impianto per la diffusione di musica di sottofondo per pagare questa tassa occorre rivolgersi alla sede locale della Siae e concordare il pagamento di questa imposta.

È possibile scegliere di pagare una imposta per ogni apparecchio installato, oppure di pagare una somma forfettaria (in questo caso si parla di tassaflat).

note

[1]Art. 73 e Art. 73 bis della L. 633/1941.

[2]Art. 171 ter della L. 633/1941.

Fonte: LLpT

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