Il notaio, in una stipula di un contratto di compravendita
immobiliare, è sempre tenuto al compimento di tutte le attività accessorie
necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti.
Tra queste, in particolare, rientra l’effettuazione delle
visure catastali e ipotecarie allo scopo di verificare che il bene sia libero
da vincoli pregiudizievoli, anche in assenza di espresso e specifico incarico
al riguardo.
All’inosservanza di tale obbligo consegue la responsabilità
per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale.
Nel caso di specie, il notaio è stato condannato in solido
con il venditore a risarcire l’acquirente.
Corte di appello di Palermo – Sezione II Civile – Sentenza 18 gennaio 2016,
n.49