martedì, Aprile 16, 2024
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NUOVO CODICE APPALTI: Ulteriori indicazioni dell’ANAC

 Nuovo Codice Appalti: ulteriori indicazioni dell\'ANAC

I
chiarimenti sugli affidamenti che soggiaciono alle precedente normativa,
sull\’acquisizione del CIG, sull\’obbligo di comunicazione
all\’Osservatorio, questo ed altro nel comunicato del Presidente Cantone.

A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 (di
seguito «Codice»), l’Autorità ha ricevuto numerose richieste di
chiarimenti in relazione alla normativa da applicare per alcune
procedure di affidamento disciplinate dall’abrogato d.lgs. 163/2006,
all’operatività di alcune norme introdotte dal d.lgs. 50/2016 e al
periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice.
Con apposito Comunicato il Presodete ha fornito i seguenti chiarimenti.

1. Affidamenti per cui continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06

Le disposizioni del 163/2016 si applicano a tutti gli avvisi
pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità
obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs.
163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. Si tratta, in
particolare, della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, laddove previsto,
dell’Albo Pretorio o del profilo del committente. Si ritiene, inoltre,
che continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti anche nei
seguenti casi:

  1. affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del
    nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto
    generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del
    contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti
    nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione
    di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo
    strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti
    per le quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara. Ciò,
    indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista
    l’acquisizione di un nuovo CIG, in quanto si tratta di fattispecie
    relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in
    vigore del nuovo Codice.
  2. procedure negoziate indette, a partire dal 20.4.2016, in
    applicazione degli artt. 56, comma 1, lett. a) e 57, comma 2, lett. a)
    del d.lgs. 163/06, nei casi, rispettivamente, di precedenti gare bandite
    in vigenza del d.lgs. 163/06 andate deserte a causa della presentazione
    di offerte irregolari o inammissibili e della mancanza assoluta di
    offerte, purché la procedura negoziata sia tempestivamente avviata.
  3. procedure negoziate per i contratti di cui all’allegato IIB e per i
    contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europee per le
    quali la stazione appaltante abbia pubblicato, in vigenza del d.lgs.
    163/06, un avviso esplorativo (indagine di mercato) finalizzato a
    reperire operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta,
    purché sia certa la data di pubblicazione dell’avviso (ad esempio perché
    avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea o della
    Repubblica Italiana), la procedura negoziata sia avviata entro un
    termine congruo dalla data di ricevimento delle manifestazioni di
    interesse e non siano intervenuti atti che abbiano sospeso, annullato o
    revocato la procedura di gara;
  4. Affidamenti diretti o procedure negoziate in attuazione di accordi
    quadro aggiudicati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice;
  5. Adesioni a convenzioni stipulate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice.

2. Acquisizione del Codice Identificativo della Gara (CIG)

L’art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni
appaltanti, fermi restanti gli obblighi di ricorso agli strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro e a lavori di importo inferiore a
150.000 euro. Pertanto, a integrazione e parziale rettifica di quanto
previsto nei Comunicati del Presidente del 10 novembre 2015 e dell’8
gennaio 2016, si comunica che l’Autorità, in applicazione della suddetta
norma, provvede a rilasciare il CIG a tutti i Comuni che procedono
all’acquisto di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro e
di lavori di importo inferiore a 150.000.

3. Obblighi di comunicazione nei confronti dell’Osservatorio

Ai sensi dell’art. 213, comma 9, l’Autorità stabilisce le modalità di
funzionamento dell’Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie che
le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a
trasmettere all’Osservatorio medesimo, stabilendo i termini e le forme
di comunicazione.
Il successivo comma 10 prevede che l’Autorità
gestisce il Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte
le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici
con riferimento alle iscrizioni previste dall’art. 81 del Codice.
L’adozione
degli atti di competenza dell’Autorità volti a individuare le
informazioni obbligatorie e le relative modalità di trasmissione
presuppone il preventivo adeguamento di tutti i sistemi informatici per
renderli compatibili con le previsioni introdotte dal nuovo Codice,
anche in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione dei processi,
nonché l’adozione degli atti regolamentari che disciplinano talune nuove
competenze attribuite all’Autorità. Nelle more, al fine di evitare
l’interruzione dei flussi informativi necessari al corretto svolgimento
della contrattualistica pubblica e dell’attività di vigilanza
dell’Autorità, si comunica quanto segue.
Con riferimento alle
procedure di scelta del contraente avviate in vigenza del d.lgs. 163/06,
restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dal richiamato
decreto legislativo e dal d.p.r. 207/2010, che dovranno essere assolti
secondo le modalità di trasmissione già determinate dall’Autorità con
atti a carattere generale.
Per le procedure avviate dopo l’entrata in
vigore del nuovo Codice, restano fermi, per il periodo transitorio,
tutti gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni
previgenti, nonché le indicazioni fornite dall’Autorità negli atti a
carattere generale adottati per la gestione dell’Osservatorio e del
Casellario. Si chiarisce che il riferimento alle casistiche enucleate
agli artt. 19, 21, 22, 23, 24 e 26 del d.lgs. 163/06 contenuto nelle
richiamate disposizioni e negli atti a carattere generale dell’Autorità,
deve intendersi riferito agli articoli da 4 a 20 del Codice.
Al
fine di agevolare l’acquisizione del CIG, nonché l’assolvimento
dell’obbligo di trasmissione delle informazioni riferite alle procedure
bandite in applicazione del nuovo Codice, aventi ad oggetto il rilascio
delle attestazioni di qualificazione, le dichiarazioni di avvalimento,
le informazioni obbligatorie inerenti le procedure di affidamento,
l’Autorità ritiene opportuno mantenere a disposizione dei soggetti
obbligati le modalità telematiche già in uso, accessibili dal sito
internetwww.anticorruzione.italla sezione«servizi».Tuttavia,
atteso che detti sistemi telematici sono stati configurati sulla base
delle disposizioni normative del d.lgs. 163/06, laddove, con riferimento
a procedure bandite ai sensi del d.lgs. 50/2016, debbano essere
inserite informazioni che non trovano esatta corrispondenza nelle
fattispecie descritte nei modelli messi a disposizione dall’Autorità,
l’inserimento dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni operative
riportate nelle tabelle seguenti. In particolare, per inserire le
informazioni relative alle fattispecie indicate nella colonna n. 1,
dovranno essere selezionati i campi corrispondenti alle informazioni
riportate nella corrispondente colonna n. 2

Tabella 1

Informazione prevista nel nuovo Codice

Informazione presente nei modelli disponibili sul sito dell’Autorità

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62)

Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara (art. 56 del d.l.gs. 163/06)

Partenariato per l’innovazione (art. 65)

Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara (art. 56 del d.l.gs. 163/06)

Oggetto principale del contratto ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 50/2016

Oggetto principale del contratto ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 163/06

Costo del progetto – art. 23

Corrispettivo richiesto per la progettazione art. 53, comma 2, lett. b e c

Inizio della progettazione esecutiva e approvazione del progetto esecutivo – Art. 23

Inizio della progettazione esecutiva e approvazione del progetto esecutivo – art. 53

Somma urgenza art. 163

Somma urgenza art. 176 d.p.r. 207/2010

Modalità di pagamento del corrispettivo – art. 191

Modalità di pagamento del corrispettivo – art. 53, comma 6

Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata art.
63, comma 2, lett. a), b), c); comma 3, lett. a), b), c), d); comma 4;
comma 5;

Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata art.
57, comma 2, lett. a), b), c); comma 3, lett. a), b), c), d); comma 4;
comma 5 lett. a), b)

Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata – art. 157, comma 2

Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata ex art. 91, comma 2

Affidamenti ex art. 154, commi 4 e 5; 156, comma 7

Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata ex artt . 99, comma 5 e 108, comma 6

Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) e c)

Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata ex art. 122, commi 7 e 8

Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata art. 125, comma 1, lett. da a) ad e);

Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata art. 221, comma 1 lett. da a) ad e);

Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata art. 125, comma 1, lett. g);

Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata art. 221, comma 1, lett. h);

Procedure ex art. 54, comma 6

Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata art. 221, comma 1, lett. i);

Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata art. 125, comma 1, lett. h.1);

Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata art. 221, comma 1 lett. j)

Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata art. 125, comma 1, lett. h.1);

Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata art. 221, comma 1 lett. k)

Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata art. 125, comma 1, lett. h.2);

Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata art. 221, comma 1 lett. l)

Procedura negoziata ex art. 125, comma 3, lett. d)

Procedura negoziata ex art. 204, comma 1

Aggiudicazione al concorrente che segue in gratuatoria ex art. 103 comma 3 e fattispecie consimili

Modalità di riaggiudicazione art. 113, comma 4

Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto ex art. 110, comma 1

Modalità di riaggiudicazione art. 140, comma 1

Varianti art. 106 e art. 149

Motivi di variante – art. 132; art. 205, commi 1-3 per i beni culturali

Procedure ex art. 36, comma 8

Procedura selettiva ex art. 238, comma 7

Con riferimento alla comunicazione delle informazioni indicate nel
Comunicato del Presidente del 18/12/2013, per le quali è previsto
l’invio dei modelli predisposti dall’Autorità a mezzo posta elettronica,
si specifica che i riferimenti normativi contenuti nel Modello A
allegato al Comunicato su richiamato devono intendersi riferiti alle
corrispondenti disposizioni del nuovo Codice, secondo quanto indicato
Tabella 2.

Tabella 2


D.lgs. 50/2016

D.lgs. 163/2006

Art. 80, comma 5, lett. b)

Art. 38, comma 1, lett. a)

Art. 80, comma 2

Art. 38, comma 1, lett. b)

Art. 80, comma 1

Art. 38, comma 1, lett. c)

Art. 80, comma 5, lett. h)

Art. 38, comma 1, lett. d)

Art. 80, comma 5, lett. a)

Art. 38, comma 1, lett. e)

Art. 80, comma 5, lett. c)

Art. 38, comma 1, lett. f) – e lett. c) per i reati che costituiscono grave illecito professionale

Art. 80, comma 4

Art. 38, comma 1, lett. g)

Art. 80, comma 12

Art. 38, comma 1, lett. h)

Art. 80, comma 4

Art. 38, comma 1, lett. i)

Art. 80, comma 5, lett. i)

Art. 38, comma 1, lett. l)

Art. 80, comma 5, lett. f)

Art. 38, comma 1, lett. m)

Art. 80, comma 5, lett. g)

Art. 38, comma 1, lett. m-bis)

Art. 80, comma 5, lett. l)

Art. 38, comma 1, lett. m-ter)

Art. 80, comma 5, lett. m)

Art. 38, comma 1, lett. m-quater)

Si evidenzia che possono rilevare quale causa di esclusione ai sensi
dell’art. 80, comma 5, lett. c) i reati commessi nell’esercizio
dell’attività professionale idonei a porre in dubbio l’integrità o
l’affidabilità dell’esecutore. Pertanto, le stazioni appaltanti, nel
caso in cui rilevino la presenza, a carico del concorrente, di sentenza
di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione su richiesta della pena per uno
di tali reati, dovranno valutare la sussistenza dei presupposti che
giustifichino l’esclusione e darne conto, all’atto della comunicazione
all’Autorità dell’eventuale esclusione, utilizzando il box predisposto
per la valutazione dell’incidenza del reato sulla moralità professionale
contenuto nel modello A allegato al Comunicato del Presidente del
18.12.2013.
Le indicazioni riportate nella Tabella 2 valgono anche
per le ipotesi di utilizzo del sistema AVCpass e di comunicazione delle
informazioni relative alla perdita/riacquisto dei requisiti generali, da
effettuarsi ai sensi del combinato disposto degli artt. 74, comma 6, ed
8, comma 5, del d.p.r. 207/2010. Si rammenta che tale disposizione, per
espressa previsione dell’art. 216, comma 14, del Codice resta in vigore
fino all’adozione delle linee guida sul sistema di qualificazione
previste dall’art. 83, comma 2. Pertanto, l’omissione della segnalazione
nei termini previsti comporterà l’avvio di un procedimento
sanzionatorio finalizzato all’applicazione delle sanzioni previste
dall’art. 213, comma 13, del Codice.
L’art. 84, comma 4, lett. b) del
Codice stabilisce che le stazioni appaltanti rilasciano alle imprese
esecutrici i certificati di esecuzione lavori e li trasmettono in copia
all\’Osservatorio. Nel periodo transitorio, i certificati relativi
all’esecuzione di lavori affidati con procedure di scelta del contraente
svolte secondo le disposizioni del nuovo Codice, devono essere
rilasciati dai soggetti competenti con le modalità telematiche
predisposte dall’Autorità utilizzando l’allegato B disponibile sul sito
dell’Autorità alla sezione «servizi», sottosezione «certificati di esecuzione lavori».
I certificati relativi a lavori svolti all’estero devono essere
inseriti nel casellario informatico a cura del Ministero degli affari
esteri accedendo al servizio telematico disponibile sul sito
dell’Autorità per l’emissione dei CELMAE.

Con riferimento all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 29,
comma 2, del Codice relativo agli atti di programmazione di lavori,
opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di
appalti, concorsi di idee e concessioni, che devono essere pubblicati
sulla piattaforma digitale istituita presso l’A.N.AC., si evidenzia che
le informazioni ivi indicate coincidono, in parte, con quelle di cui
all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012, per le quali l’Autorità, con
la deliberazione n. 39/2016, ha già fornito indicazioni alle
Amministrazioni pubbliche sull’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione e di trasmissione. Pertanto, nel periodo transitorio,
l’obbligo di comunicazione in esame deve essere assolto con le modalità
individuate nella richiamata deliberazione dell’Autorità.

Da ultimo viene evidenziato che ai sensi dell’art. 213, comma 9, nei
confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire
le informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere,
l’Autorità avvierà un procedimento sanzionatorio finalizzato
all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al
comma 13 del medesimo articolo.

La Direzione

(17 maggio 2016)

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