giovedì, Aprile 18, 2024
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NUOVO FALSO IN BILANCIO: Quando scatta e per chi

 

Le pene più
severe per le società quotate, sia per dichiarare il falso sia per omettere dei
fatti richiesti dalla legge: si rischia fino a 8 anni di carcere.

Chi tace e chi acconsente. Chi
nasconde i numeri sotto il tappeto e chi li espone volutamente in maniera
fasulla. Entrambi sono perseguibili dalla legge sul falso in bilancio[1], anche con le modifiche apportate nel 2015.

Ci sono, dunque, due tipi di
condotte punibili dalla legge. Quella commissiva, cioè, quella
di chi, consapevolmente, mette nero su bianco su bilanci, relazioni contabili o
altri documenti sociali previsti dalla legge fatti materiali falsi.
E quella omissiva, cioè la condotta di chi nasconde fatti
materiali richiesti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società o del gruppo a cui appartiene. In entrambi i casi,
dunque, si parla di “fatti materiali non rispondenti al vero”.

Quali tipi di falso in
bilancio

Premessa obbligatoria: il bilanciodi una società contiene dati oggettivi (valori numerici,
riferiti, ad esempio, al costo di acquisto) e dati di stima(valori che riguardano un presumibile prezzo di acquisto o di vendita). Ci
sono, infine, i dati congetturali, come la determinazione
delle quote di ammortamento.

Di conseguenza, si possono
distinguere tre tipi di falso in bilancio: quello oggettivo,
quello valutativo e quello qualitativo.

Il falso oggettivoviene commesso quando vengono riportati dei ricavi “gonfiati”, dei conti
bancari o delle fatture inesistenti, oppure quando vengono ommessi alcuni
costi. Si tratta, quindi, di fatti materiali non rispondenti al vero.

Il falso valutativoriguarda, invece, le stime immobiliari o di magazzino, le valutazioni del know
how, dei marchi, dei brevetti o, ancora, delle perdite sui crediti. Ma per il
Codice Civile rientrano tra le valutazioni anche le rimanenze [2],
le partecipazioni [3] ed il capitale sociale se è stato
formato tramite conferimenti in natura.

Infine, il falso
qualitativo
riguarda le alterazioni al bilancio che non incidono per
forza sul risultato economico o sull’entità complessiva del capitale ma su come
viene rappresentato il bilancio. Una pratica, purtroppo, perseguita spesso in
Italia: viene riportato un costo effettivamente sostenuto ma per fini diversi
da quelli riportati in bilancio (il tipico esempio di una tangente pagata per
avere un appalto).

Falso in bilancio: chi
viene perseguito

In caso di indagini per un
presunto falso in bilancio, la Guardia di Finanza busserà alla
porta di chi ha a che fare con la documentazione fiscale di
una società. Suonerà, pertanto, il campanello di amministratori, direttori
generali, dirigenti addetti alla redazione dei documenti contabili societari,
sindaci e liquidatori.

Ciascuno di loro dovrà rispondere
a seconda del tipo di azienda per la quale lavora: se si tratta di una società
quotata, di una società non quotata oppure di una società non fallibile.

Alle società quotateè riservata una disciplina particolarmente severa in caso di falso in bilancio
accertato (da tre a otto anni di reclusione). Il reato
comprende le condotte di omissione di fatti materiali rilevanti oppure della
loro esposizione non rispondente al vero.

Per quanto riguarda le società
non quotate
, la sanzione in caso di falso in bilancioprevede la reclusione da uno a cinque anni. La penapuò essere ridotta a un minimo di sei mesi e un massimo di tre anni se i fatti
sono di lieve entità da valutare, per espressa previsione, a seconda della
natura e delle dimensioni della società, della modalità o degli effetti della
condotta. Viene sanzionata la consapevole esposizione di fatti materiali
rilevanti non rispondenti al vero o l’omissionedi fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a
cui appartiene, allo scopo di indurre altri in errore. Vi rientrano, quindi, il
conto economico, lo stato patrimoniale, la nota integrativa e le relazioni di
amministratori e sindaci.
Infine, per le società non fallibili si può procedere solo
tramite querela e la sanzione prevista è la reclusione da
sei mesi a tre anni
. Parliamo di società che hanno un attivo
patrimoniale complessivo annuo non superiore a 300mila euro, ricavi lordi annui
non superiori a 200mila euro e debiti anche non scaduti non superiori a 500mila
euro nei tre anni precedenti o dall’inizio dell’attività se è il periodo è
inferiore.

Per le false
comunicazioni sociali
che creano un danno a società non quotate o non
fallibili si può applicare la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il giudice deve valutare, in modo prevalente, l’entità dell’eventuale danno
causato a società, soci o creditori.

[1] Legge 69/2015.

[2] Art. 2426 n. 9 cod. civ.

[3] Art. 2426 n. 4 cod. civ.

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