giovedì, Aprile 18, 2024
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Omessa Sos: Il Tribunale assolve!

Omessa Sos: Il Tribunale assolve!

 

L’altro giorno è stata emessa una sentenza di merito da parte del Tribunale di Roma, con la quale è stato assolto un professionista contabile, commercialista, accusato di omessa Segnalazione di operazione sospetta in capo ad un cliente, dichiarato fallito nel breve periodo AML: il Tribunale di Roma delinea i limiti degli obblighi di segnalazione antiriciclaggio – Formazione & consulenza antiriciclaggio (giovannifalcone.it) 

Al netto della soddisfazione di vedere assolto uno sventurato coinvolto nella vicenda di che trattasi, la sentenza, pur nella sua semplicità, ha escluso l’obbligo della collaborazione attiva da parte del professionista per la semplice ragione che la provvista finanziaria, gestita nel corso del rapporto, aveva una origine assolutamente lecita.

Insomma, la sentenza dice che quando la risorsa finanziaria è ritenuta lecita, perchè frutto di una regolare attività economica, nessuna operazione potrà definirsi sospetta.

Ora, se il concetto espresso dalla sentenza avrebbe avuto una indubbia valenza e legittimità ove l’accusa avesse interessato la ipotesi di rilievo penale del °Riciclaggio ex art.648bis° del codice penale, in assenza di un soggetto terzo e annesso  reato presupposto gravitante nell’area del °delitto non colposo, al netto delle recenti modifiche°, non possiamo certamente giungere allo stesso risultato di fronte ad operazioni dissennate da parte di un cliente, titolare di un’attività economica, dichiarata peraltro fallita nel breve periodo.

Il sospetto, per definizione, non esprime una certezza ma semplicemente un alert per l’Istituzione di fronte ad una condotta non coerente con l’attività economica eercitata e che, una lettura attenta, puo’ ragionevolmente indurre a talune considerazioni che possono ostacolare il profilarsi del malaffare.

Il significato di una Sos, é e rimane questo, nell’ottica di fornire la migliore collaborazione attiva in presenza di una operatività °non coerente° con l’oggetto sociale dell’attività economica esercitata.

Alert per una Sos

Ho detto svariate volte che possiamo parlare di riciclaggio di denaro e quindi di potenziale sospetto da segnalare, quando la provvista arriva sul conto e non certo quando esce.

Infatti, é quando arriva che, come soggetto obbligato devo chiedermi se quel cliente ha la potenzialità economica per giustificare determinate transazioni e quindi, da questo, poter dedurre un sospetto, concreto e ragionevole per far scattare una Segnalazione di operazione sospetta.

Quando invece, pur trovandoci in presenza di un’attività economica regolare e priva di qualsivoglia anomalia, ci si imbatte in un imprenditore che, pianificando un °fallimento pilotato° come una bancarotta fraudolenta, finalizzata a danneggiare i creditori, il fisco o addirittura gli stessi soci, comincia a pagare consulenze fittizie documentate con fatture fumose e poco chiare lasciando fondatamente ritenere trattasi di false fatturazioni, ripetuti prelievi di denaro contante privi di alcuna giustificazione, disposizioni di bonifico a favore di parenti stretti ovvero, pagamenti ingenti e ripetuti, estranei alla stessa strumentalità d’impresa, come soggetto obbligato agli adempimenti antiriciclaggio, dovro’ fornire una prova della mia stessa esistenza in vita, regolandomi  di conseguenza attraverso una documentata, articolata e doverosa Segnalazione di operazione sospetta.

Conclusioni

Questa sentenza del Tribunale di Roma, con la quale ho esordito in questo breve ragionamento, contribuisce ahimè a creare quel clima di generale incertezza e difficoltà interpretativa che avvolge l’intera materia della collaborazione attiva di cui al d.lgs 231 del 2007 e successive modificazioni.

Infatti, se già oggi si assiste a segnalazioni irragionevoli nei confronti del piu’ grande giocatore di calcio a livello mondiale Sos: Sospetto irragionevole! – Formazione & consulenza antiriciclaggio (giovannifalcone.it), , o quando la stessa banca non sa spiegare quello che ha fatto nella gestione di un cliente solo perché non ha ancora compreso la ratio dell’antiriciclaggio e per questo alla fine viene anche condannata dopo ben quattro processi L’ANTIRICICLAGGIO: Come si condanna un innocente! – Formazione & consulenza antiriciclaggio (giovannifalcone.it)  o, per come riferito dalla stessa Uif nella relazione annuale 2020 Uif – Rapporto annuale 2020: Curiosità professionali! – Formazione & consulenza antiriciclaggio (giovannifalcone.it)

In questo rapporto si dice che si segnala quando arriva la magistratura, si segnala per movimentazioni assolutamente modeste e spesso senza addurre particolari a causali, concrete e ragionevoli.

In pratica, per dirla in breve: un casino!

Insomma, se non si fosse capito ancora siamo in presenza di un vero guazzabuglio di cui qualcuno, senza fare nome, farebbe bene a farsene carico.

Intanto, cosi’ é se vi pare!

 

 

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  1. Io penso che in presenza di una operatività non coerente con l’oggetto sociale dell’impresa o comunque, non sufficientemente giustificata, il soggetto obbligato (banca o professionista) è tenuto ad inoltrare una Sos.

    Nello specifico, pensiamo ad un fallimento, magari pianificato a tavolino, attraverso una serie di prelievi di denaro contante o emissione assegni non strumentali all’attività d’impresa – favore di moglie o parenti – al fine di arrecare un danno a terzi (banche, fornitori etc.), la Sos è doverosa!

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