giovedì, Marzo 28, 2024
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ONORI & ONERI: diritto alla privacy & doveri della politica

Sto seguendo con particolare interesse l’intenso ed acceso dibattito insorto sull’annosa ed infinita tematica riguardante la gestione e riservatezza delle “intercettazioni telefoniche” durante la fase delle indagini preliminari. Dico subito che la questione è diventata o comunque ha assunto il giusto e doveroso rilievo soltanto quando le divulgazioni improprie, in spregio ed in violazione al “segreto istruttorio” , hanno riguardato personaggi pubblici, ovvero Onorevoli Parlamentari della Repubblica.

Il dibattito appare abbastanza affollato, dove troviamo il politico che si lamenta dalla grave ed imperdonabile violazione della privacy subita per effetto della divulgazione del contenuto originale di private conversazioni telefoniche, l’Onorevole Ministro della giustizia che sollecita l’approvazione del disegno di legge – peraltro già passato al vaglio della camera – e, nel mentre le procure indagano, il popolo sovrano osserva!!!

Quanto appena detto, è stato ulteriormente arricchito se non imbottito, dall’autorevole e prezioso contributo giunto con la sentenza nr.390 del 23 novembre u.s. della Corte Costituzionale, dove ha sostanzialmente confermato la utilizzabilità delle “sacre chiacchierate” telefoniche, ove la Camera neghi l’autorizzazione all’utilizzazione delle intercettazioni <> di conversazioni alle quali abbia preso parte un membro del Parlamento. L’articolo 6 (commi 2, 5 e 6) della legge 140/03, cassato dalla interessante sentenza di incostituzionalità, anziché limitarsi a prevedere la inutilizzabilità di detta documentazione solo nei confronti del Parlamentare indagato, ne disponeva la totale distruzione e la inutilizzabilità in ogni stato e grado del procedimento.

Ciò detto, oggi il tema è sicuramente caldo, anzi direi scottante, dove può sembrare difficile solo parlarne. Voglio tentare di introdurre per questo, qualche elemento ulteriore, se non di chiarezza – non essendo alla mia portata – almeno di riflessione.

Per non rischiare di fare di ogni indagine un gigantesco polverone, grazie alla potenza mediatica dei nuovi mezzi di informazione, bisogna sicuramente porre qualche paletto alla vigente legislazione delle intercettazioni telefoniche che, senza porre particolari limiti all’uso investigativo dell’importante strumento d’indagine, serva ad evitare un uso scorretto ed estraneo alla stessa esigenza processuale.

L’obiettivo finale, a mio avviso, dovrà essere quello di:

escludere dall’alveo dell’attività investigativa i soggetti terzi estranei alle indagini;

eliminare dal fascicolo <fatti e/o circostanze> emerse dalle intercettazioni aventi un carattere privato e personale dell’indagato e ritenute estranee alle indagini.

Sussiste il timore – a mio avviso infondato – che qualcuno, adducendo esigenze di riservatezza, voglia in realtà nascondere all’opinione pubblica presunte condotte aventi addirittura una rilevanza penale. Questa linea di pensiero parla di evidente strumentalizzazione della normativa sulla privacy, laddove, al contrario, la tentata compravendita di Senatori della Repubblica in carica, con la finalità di capovolgere il quadro politico istituzionale dell’attuale Governo ha giustamente registrato l’intervento dell’Autorità giudiziaria. Tale compravendita, peraltro fallita, occulterebbe, sempre secondo questa linea di pensiero, l’esistenza di gravissimi reati contro la pubblica amministrazione (ex artt.319 e 322 del codice penale) intesi come episodi corruttivi o tesi alla istigazione alla corruzione.

Personalmente leggo in questa interpretazione un chiaro disprezzo tanto al comune buon senso che ad ogni logica politica e parlamentare.

Se il leader dell’opposizione, dopo aver pubblicamente ascoltato i malumori ripetutamente espressi da taluni componenti della maggioranza in carica – peraltro manifestati anche fuori dalle aule Parlamentari – decide di “corteggiarli” per indurli a fare il “salto della quaglia” (naturalmente a fin di bene e nell’interesse del Paese come sicuramente è nel caso in specie!!!), adducendo le tante contraddizioni manifestate nel corso della legislatura, dove sta il reato??? a me sembra una semplice e naturale, se non addirittura doverosa azione politica.

Se invece attribuissimo a tale comportamento una rilevanza penale secondo la manifestata linea di pensiero, verrebbe naturale una seconda domanda:“”come considerare la elargizione di finanziamenti, frange benefit, ovvero l’accoglimento di proposte formulate da questi Onorevoli Parlamentari (già respinte in precedenza), ma recuperate per l’occasione – recanti spese a diversi zeri per la collettività – al solo fine di farli desistere dal “salto della quaglia” a favore dell’opposizione e contro il Governo in carica?””

Lascio a voi tutti la risposta che potremo dare tutti insieme alla prossima e, spero ravvicinata, consultazione elettorale, con l’auspicio -credo condiviso – di conoscere sempre tutti gli episodi che gravitano o lambiscono il mondo politico in modo completo e trasparente, senza “omissis”, onde poter liberamente esprimere il nostro voto che, voglio ricordarlo, “non si pesa, ma si conta”.

Bari, 23 dicembre 2007

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