giovedì, Aprile 18, 2024
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PENALE: La nuova legittima difesa

  • Più tutela per i cittadini vittime di aggressioni notturne e per quelli che, presi dall’agitazione, abbiano reazioni eccessive
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Dopo due anni dalla presentazione del disegno di legge e non senza poche polemiche, ieri è arrivato l’ok della Camera dei Deputati alla riforma della legittima difesa. Cambia così una delle norme che da sempre ha generato maggiori discussioni, soprattutto nell’ambito domestico, dove la difesa preventiva da ladri e malintenzionati viene avvertita come un’esigenza irrinunciabile.
Con la nuova legittima difesa viene previsto l’ampliamento delle ipotesi escluse dalla responsabilità penale con riferimento alle condotte che reagiscano ad aggressioni notturne o a situazioni comportanti un pericolo per la vita, l’integrità fisica, la libertà personale o sessuale. Ma procediamo con ordine e vediamo cosa cambia.

È da molto tempo, ormai, che si parla di legittima difesa e del bisogno (manifestato dai cittadini) di avere una maggiore tutela contro gli attacchi di malfattori. Il quesito più frequente è questo: se sono titolare di un negozio ed un uomo entra per farmi una rapina, quando posso sparargli, certo di non essere condannato per omicidio? Quando potrò dire di avere agito per legittima difesa? Il decreto approvato oggi alla Camera (ma ancora da sottoporre al vaglio del Senato) ha cercato di ampliare i casi di legittima difesa. Essa sarà riconosciuta:

  • a chi abbia subito aggressioni notturne;
  • a chi abbia reagito a situazioni che comportavano un pericolo per la vita, per l’integrità fisica e per la libertà personale o sessuale;
  • a chi abbia avuto una reazione eccessiva (e, quindi, sproporzionata) se frutto del turbamento psichico causato dall’evento.

Ma cerchiamo di capire meglio cosa è cambiato.

Cos’è la legittima difesa?

La legittima difesa è (tecnicamente) una causa di giustificazione prevista dal nostro ordinamento per giustificare (e, quindi, non punire) chi, al fine di salvare sè stesso o altri da uno stato di pericolo imminente, agisce in prima persona (senza attendere l’intervento delle autorità).

In particolare, non è punibile (per legittima difesa) chi:

  • ha commesso un determinato fatto di per sé illecito (per esempio sparare);
  • in quanto costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui;
  • contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta;
  • sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa [1].

In caso di violazione di domicilio [2],ovvero:

  • quando un terzo estraneo si introduce nella nostra abitazione (o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi) o all’interno di ogni altro luogo ove si esercita un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, contro la nostra volontà (espressa o tacita);
  • o si introduce clandestinamente o con l’inganno,

chi usa un’arma in propria difesa non è punibile (per legittima difesa) purché il ladro non stia fuggendo e sempre che vi sia un concreto pericolo di aggressione nei confronti vostri o dei vostri cari.

È evidente che, per evitare reazioni spropositate, il legislatore abbia previsto il principio della proporzione tra l’offesa e la difesa (legittima), in applicazione del quale se il ladro entra dentro la tua casa disarmato, tu (cittadino) non puoi sparargli (altrimenti sarai processato per omicidio).

Cosa cambia con la riforma approvata oggi alla Camera?

Una prima e fondamentale modifica è stata l’introduzione nel testo della norma di nuovi casi (espressi) che escludono la punibilità del cittadino, ovvero:

  • quando reagisce ad un’aggressione notturna;
  • quando reagisce all’introduzione (di un terzo) in casa, in negozio o in ufficio, con violenza alle persone o alle cose, ovvero con minacciao coninganno.

Il secondo cambiamento sta nell’eccesso di legittima difesa.Abbiamo chiarito che la norma (attuale) sulla legittima difesa prevede espressamente il limite della proporzione tra offesa e reazione; ciò comporta che – qualora la reazione sia eccessiva (sparo ad un uomo credendo sia armato ed invece non lo è) – la vittima del furto in abitazione risponderà di omicidio colposo (anche se non ne voleva certo cagionare la morte) [3].

Ovviamente la condanna non sarà automatica ma verrà rimessa alla valutazione del giudice che terrà conto delle circostanze in cui è avvenuto il reato.

La nuova norma sulla legittima difesa (approvata dalla Camera) prevede che “la colpa dell’agente è sempre esclusa quando l’errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica, per la libertà personale o sessuale”.

Ciò comporta una tutela maggiore per chi viene aggredito e, sentendosi in pericolo, non riesce a prevedere cosa possa accadergli per cui, alcune volte, reagisce spropositatamente.

Terza novità prevista dalla legge approvata oggi riguarda l’assistenza legale della vittima che sarà posta a carico dello Stato qualora ne sia dichiarata la non punibilità per legittima difesa: le spese processuali ed i compensi degli avvocati saranno a carico dello Stato.

note

[1]Art. 52 cod. pen.

[2]Art. 614 cod. pen.

[3]Art. 55 cod. pen.

Fonte: LLpT

 

Se si introduce un ladro in casa e, spaventato per l’incolumità dei miei figli, reagisco sparando con un’arma da me detenuta legalmente sarò più tutelato dallo Stato. Il principio di proporzione tra offesa e difesa resta fermo ma la legge mi consentirà di superarlo qualora ciò derivi dal turbamento psichico determinato dall’evento.

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