venerdì, Aprile 26, 2024
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PENSIONE: La malattia può ritardare l’uscita dello statale

Sono
un dipendente statale che ha acquisito il diritto di accedere alla pensione,
con il massimo della contribuzione, dal 1° marzo prossimo. A gennaio sono stato
in malattia per venti giorni perché ho avuto un incidente finito con un referto
dall’ospedale.

Ora
l’ufficio del personale mi vuole posticipare l’accesso alla pensione di venti
giorni con la motivazione che bisogna essere presenti in servizio per due mesi
consecutivi antecedenti la collocazione in pensione. Ho chiesto di indicarmi la
normativa che obbliga a questa presenza, anche in caso di malattia, ma non mi è
stata indicata. Vorrei sapere se questo obbligo alla presenza in servizio nei
due mesi precedenti il collocamento in pensione ha un fondamento e, in caso positivo,
di quale normativa si tratta.

G. R.– TERNI

R I S P O S T A

L’amministrazione
ha diritto a chiedere che il periodo di preavviso venga intermente lavorato,salvo applicazione dell’articolo 6,
comma 4 del Ccnl integrativo al Ccnl del 16 maggio 1995, che prevede che il
rapporto di lavoro si può risolvere tempestivamente, nel caso in cui vi sia la
volontà di entrambe le parti al riguardo.

Infatti,
la Corte di cassazione, con sentenza del 16 luglio 1983, n.4915 ha stabilito
che “la malattia del prestatore d’opera paralizza temporaneamente l’efficacia
della dichiarazione di recesso del datore di lavoro e sospende il decorso del
termine di preavviso fino alla guarigione del lavoratore o fino alla scadenza
del termine di comporto. Il periodo di malattia fa slittare il termine del
periodo di preavviso secondo il principio dell’efficacia reale del preavviso”.

Come,
d’altronde, ribadisce l’Aran (con Ral 1640, Orientamenti applicativi), per cui,
“nel caso di dimissioni, il decorso del periodo di preavviso in preferenza di
uno stato di malattia, resta sospeso, con diritto del lavoratore al relativo trattamento
economico, sino alla guarigione, dopo la quale riprende a computarsi, o se
questa non si verifica, sino alla fine del periodo contrattuale di
conservazione del posto per malattia. In sostanza, il decorso del termine di
preavviso è sospeso durante il periodo di malattia e subisce, di conseguenza,
uno spostamento per un tempo corrispondente alla stessa malattia”. Peraltro,
nel caso in cui vi sia la volontà di entrambe le parti, si potrebbe risolvere tempestivamente
il rapporto di lavoro.

Infatti,
il citato articolo 6, comma 4 stabilisce che “è in facoltà della parte che
riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro il rapporto
stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso
dell’altra parte”.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
6 FEBBRAIO 2017

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