venerdì, Marzo 29, 2024
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PENSIONE: Quattordicesima 2017, a quanto ammonta e a chi spetta?

Nuova quattordicesima: 1,2 milioni di beneficiari in più, pensioni sino a 2 volte il minimo, importi sino a 655 euro.

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Bonus sino a 655 euro e platea di beneficiari aumentata, con 1,2 milioni di pensionati in più: è questo l’impatto degli interventi della Legge di bilancio 2017 sulla quattordicesima.

In particolare, l’importo della quattordicesima sarà aumentato, sino a 655 euro, per i pensionati che già ne beneficiano (circa 2,1 milioni), cioè per coloro che possiedono un reddito fino a 1,5 volte il trattamento minimo annuo Inps, mentre potranno beneficiare dei vecchi importi, sino a 504 euro, i pensionati che possiedono redditi superiori a 1,5 volte e fino a due volte il trattamento annuo minimo Inps .

L’ampliamento dei destinatari della quattordicesima e l’aumento dell’importo per chi ne ha già diritto, tra l’altro, sono affiancati dall’incremento della no tax area per i pensionati (cioè della soglia di reddito al di sotto della quale non sono dovute le imposte) e formano un “pacchetto” di misure finalizzate ad aumentare il potere d’acquisto per i pensionati con redditi più bassi.

Ma procediamo per ordine e cerchiamo di fare chiarezza sulla quattordicesima, per capire che cosa cambia.

Quattordicesima: che cos’è e chi ne ha diritto

Laquattordicesima [1]è un importo aggiuntivo che viene erogato ai pensionati dai 64 anni in su, che possiedono determinate condizioni di reddito. In particolare, i pensionati, per ottenere l’importo aggiuntivo, devono possedere i seguenti requisiti:

  • almeno 64 anni di età;
  • titolarità di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (Ago: dipendenti, artigiani, commercianti, coltivatori) e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima (ad esempio Inpdap, Enpals, Ipost, fondo elettrici, telefonici, etc.), gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria;
  • un reddito non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo, cioè non superiore a 786,86 euro (per l’anno 2016), per la percezione della quattordicesima in misura integrale;
  • un reddito non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo più l’importo della quattordicesima stessa, per la percezione parziale del beneficio: nel dettaglio, il reddito non deve superare:

– 122,86 euro, per chi ha meno di 15 anni di contributi (18 se lavoratore autonomo);

206,86 per chi ne possiede meno di 25 (28 se autonomo);

290,86 euro per chi ne possiede oltre 25 (28 se autonomo).

Con la nuova normativa, la quattordicesima è stata estesa a chi percepisce redditi sino a 2 volte il minimo: l’importo aggiuntivo spetta in misura piena, cioè, a chi percepisce sino a 13.049,14 euro annui. Inoltre, il beneficio è aumentato per chi già percepisce la quattordicesima.

 

 

Quattordicesima: importi 2016

L’importo della quattordicesima varia a seconda degli anni di contributi posseduti e del reddito del pensionato. In particolare, per l’anno 2016 è pari a:

  • 336 eurofino a 15 anni di contributi, se l’interessato era lavoratore dipendente, o sino a 18 anni di contributi se si trattava di un lavoratore autonomo;
  • 420 eurooltre 15 anni di contributi e fino a 25 anni se ex lavoratore dipendente, o oltre 18 anni di contributi e sino a 28 anni se ex lavoratore autonomo;
  • 504 eurooltre 25 anni di contributi se ex dipendente, oltre 28 anni se ex autonomo.

Gli importi elencati si riferiscono al beneficio spettante in misura piena, cioè spettante a chi non supera 1,5 volteil trattamento minimo. Per chi supera tale soglia, ma non supera la soglia determinata da 1,5 volte il trattamento minimo più l’importo della somma aggiuntiva ipoteticamente spettante, il beneficio è determinato dalla differenza tra la suddetta soglia e il reddito percepito.

Ad esempio, se un pensionato percepisce 10.000 euro di reddito annuo e ha oltre 25 anni di contributi, per capire a quale importo ha diritto dobbiamo:

  • moltiplicare il trattamento minimo, pari a 501,89 euro, per 1,5 volte e per 13 mensilità;
  • otteniamo così 9786,86 euro, ai quali dobbiamo aggiungere 504 euro, quattordicesima spettante per chi ha oltre 25 anni di contributi;
  • otteniamo dunque 10290,86 euro: sottraendo i 10000 euro di reddito, otteniamo 290,86 euro di quattordicesima, cioè l’importo corrispondente alla differenza tra la soglia di 10290,86 euro e il reddito stesso, in questo caso pari a 10000 euro.

 

 

Quattordicesima: importi 2017

Dal 2017, per chi ha un reddito sino a 1,5 volte il trattamento minimo, la quattordicesima ammonta a:

  • 437 euro fino a 15 anni di contributi, se il beneficiario era lavoratore dipendente, o sino a 18 anni di contributi se era un lavoratore autonomo;
  • 546 euro oltre 15 anni di contributi e fino a 25 anni se ex lavoratore dipendente, o oltre 18 anni di contributi e sino a 28 anni se ex lavoratore autonomo;
  • 655 euro oltre 25 anni di contributi se ex dipendente, oltre 28 anni se ex autonomo.

Anche in questo caso, per chi supera 1,5 volte il trattamento minimo, ma non supera la soglia determinata da 1,5 volte il trattamento minimo più l’importo della quattordicesima stessa, il beneficio è determinato dalla differenza tra la suddetta soglia e il reddito percepito.

 

Dal 2017, inoltre, la quattordicesima è estesa a chi attualmente non la percepisce, se il reddito non supera 2 volte il trattamento minimo; gli importi, per questi pensionati, sono pari a:

  • 336 euro fino a 15 anni di contributi, se l’interessato era un lavoratore dipendente, o sino a 18 anni di contributi se era un lavoratore autonomo;
  • 420 euro oltre 15 anni di contributi e fino a 25 anni se ex lavoratore dipendente, o oltre 18 anni di contributi e sino a 28 anni se ex lavoratore autonomo;
  • 504 euro oltre 25 anni di contributi se ex dipendente, oltre 28 anni se ex autonomo.

Gli importi elencati, anche in questo caso, si riferiscono all’erogazione del beneficio in misura piena, mentre chi supera 2 volte il trattamento minimo, ma non supera la soglia determinata da 2 volte il trattamento minimo più l’importo della quattordicesima stessa, ha diritto all’importo aggiuntivo corrispondente alla differenza tra la suddetta soglia e il reddito percepito.

 

Il pagamento del beneficio rimodulato avverrà, come già avviene per l’attuale quattordicesima, nel mese di luglio: solo per i pensionati che compiono 64 anni dal 1° agosto in poi, questa è pagata, proporzionalmente ai mesi in cui si possiede il requisito di età, nel mese di dicembre.

 

 

Quattordicesima: su quali pensioni spetta

La quattordicesima è riconosciuta:

  • sulla pensione di anzianità;
  • sulla pensione di vecchiaia;
  • sulla pensione anticipata;
  • sull’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità;
  • sulla pensione ai superstiti, cioè di reversibilità e indiretta.

Le pensioni in questione devono essere erogate:

  • dall’Ago: si tratta dell’Assicurazione generale obbligatoria dell’Inps, alla quale sono iscritti la generalità dei dipendenti, artigiani, commercianti, coltivatori e mezzadri;
  • dalle forme sostitutive,esclusive ed esonerative della stessa (cioè, ad esempio, dal fondo elettrici, dall’ex Inps- Inpdap- Ipost, Enpals, etc.).

La quattordicesima non è invece riconosciuta sulle pensioni di invalidità civile, sulla pensione o assegno sociale, sulle pensioni di guerra e le rendite Inail, né sulle pensioni liquidate da fondi differenti.

[1]Art. 5 L. 127/2007.

[2]D.L. 81/2007.

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