venerdì, Marzo 29, 2024
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PENSIONE NON DOVUTA: L’INPS non può chiedere la rstituzione

Pensione
indiretta non dovuta: l\’Inps non può chiedere i soldi indietro

Per il Tribunale di Monza, l\’istituto non può domandare la
restituzione delle somme corrisposte in eccesso a titolo di pensione indiretta,
salvo che l\’indebito sia dovuto a dolo dell\’interessato


 Il sistema previdenziale
italiano prevede il diritto di percepire una pensione mensile c.d. indirettain favore dei figli orfani di lavoratori iscritti all\’INPS deceduti
senza aver beneficiato della propria pensione, ricorrendo determinate
condizioni (ad esempio che il figlio fosse minorenne al momento del decesso del
genitore e che fosse a carico del genitore deceduto).

Tale ammortizzatore sociale ha una durata limitata nel tempo e cessa
con il compimento del 21esimo anno di età del beneficiario, qualora questi non
frequenti corsi di laurea, oppure con il compimento del 26esimo anno di età del
beneficiario, nel caso in cui questi frequenti un corso di laurea.

Tuttavia, non è raro che l\’INPS prosegua con il versamento mensile
anche ben oltre lo scadere del termine previsto dalla normativa, salvo poi,
anche a distanza di anni, attivare la procedura di recupero dell\’indebito,
magari di decine di migliaia di euro. La suddetta procedura di recupero
dell\’indebito pensionistico è regolata dell\’art. 52 Legge 88/1989, come
autenticamente interpretato dall\’art. 13 Legge 412/1991.

Il secondo comma della prima disposizione citata prevede una sanatoria
in favore del pensionato che abbia percepito somme non dovute, poiché “
non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l\’indebita
percezione sia dovuta a dolo dell\’interessato
“.

L\’art. 13 L. 412/1991 interpreta la predetta norma specificando che
Le disposizioni di cui all\’art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989,
n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in
relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento …
che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all\’ente
erogatore, salvo che l\’indebita percezione sia dovuta a dolo dell\’interessato. L\’omessa
od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul
diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti
dall\’ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente
percepite
“.

Il problema interpretativo affrontato dalla sezione Lavoro del
Tribunale di Monza con la sentenza n. 376 del 02.08.2016 (qui sotto allegata),
consiste nello stabilire cosa intenda esattamente la norma con la locuzione
che non siano già conosciuti dall\’ente competente“.

Il contenzioso di cui alla sentenza in commento trae origine dalla richiesta
di restituzione di oltre 89mila euro effettuata dall\’INPS ad un pensionato che
aveva indebitamente percepito la pensione indiretta dall\’anno 2006 (anno di
compimento del 21esimo anno di età del pensionato con conseguente cessazione
del diritto alla pensione) sino al 2014 (anno in cui l\’INPS, accortasi
dell\’errore, sospendeva la corresponsione delle rate mensili ed attivava la
procedura di recupero dell\’indebito).

Il beneficiario, dopo aver tentato invano di ottenere in autotutela
l\’annullamento della pretesa dell\’Istituto tramite la procedura amministrativa
del ricorso al Comitato di Vigilanza INPS prevista dall\’art. 443 c.p.c., adiva
il Tribunale di Monza il quale, aderendo alla tesi interpretativa dei difensori
del ricorrente, ha accolto il ricorso ed annullato la pretesa restitutoria
dell\’INPS, statuendo che “la ripetibilità cessa quando l\’ente
previdenziale abbia continuato l\’erogazione del trattamento pur avendo la
disponibilità delle informazioni necessarie, che gli consentivano di cessare la
liquidazione. Nel caso in esame il presupposto per la percezione del
beneficio era proprio un\’età inferiore ai 21 anni e l\’Inps era a conoscenza,
fin dall\’iniziale decorrenza della pensione indiretta, della data di nascita e
della data del compimento del 21º anno di età del ricorrente
. Pertanto,
l\’ente resistente già possedeva un\’informazione circa il compimento della
maggiore età e, quindi, del venir meno del presupposto per l\’erogazione del
beneficio, con conseguente esclusione del dolo da parte del ricorrente,
il quale non aveva nessun obbligo di comunicare il compimento dell\’età
maggiorenne, essendo questo un dato già in possesso dell\’Inps
“.


Fonte:
Pensione indiretta non
dovuta: l\’Inps non può chiedere i soldi indietro

(www.StudioCataldi.it)

SENTENZA
INTEGRALE

http://www.studiocataldi.it/allegati/news/allegato_23288_1.pdf

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