venerdì, Aprile 19, 2024
spot_img

PERMESSO DI SOGGIORNO: Test di conoscenza lingua italiana

MINISTERO INTERNO – Circolare 03 febbraio 2014, n.
716

Decreto Ministeriale 4.6.2010 recante modalità di svolgimento
del test di conoscenza della lingua italiana da parte dei richiedenti il
permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Novità procedurali e
monitoraggio anno 2013.

NOVITÀ PROCEDURALI

Dallo studio effettuato a conclusione della seconda
annualità di applicazione del D.M. 4 giugno 2010 e dall’analisi dei dati
riguardanti il numero di prenotazioni e di test svolti nell’anno 2013, è emerso
un sostanziale aumento delle richieste di svolgimento del test, non
proporzionato rispetto al numero degli aventi diritto ad ottenere il rilascio
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art.9,
comma 2 bis, del t.u. immigrazione, con un considerevole aggravio della spesa
destinata al pagamento delle sessioni di test.

Al riguardo, è emerso come detto aumento sia
determinato da richieste reiterate da parte del medesimo cittadino straniero, o
perché più volte assente alla convocazione per lo svolgimento del test (circa il
30% degli stranieri convocati), o perché presentandosi a sostenere il test non
lo ha superato ed ha riproposto, in successione temporale ravvicinata, la
domanda di partecipazione.

Ciò posto, considerato che frequentemente l’assenza
al test di lingua è causata dal mancato rintraccio del cittadino straniero e,
pertanto, dalla non conoscenza della data di convocazione, è stata resa
obbligatoria la compilazione del campo indirizzo mai! nel modulo dì prenotazione
on line, in modo da aggiungere un ulteriore strumento di comunicazione con
l’utente.

Al fine di ricercare soluzioni che incidano sul
contenimento della spesa per il finanziamento delle sessioni, d’intesa con il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si è ritenuto di
fissare dei limiti alla possibilità di prenotazione del test e,
conseguentemente, sono state apportate le necessarie modifiche all’applicativo
informatico di gestione delle prenotazioni e dell’intera procedura.

In particolare, nel caso di assenza ingiustificata
alla sessione di test, l’interessato non potrà richiedere una nuova prenotazione
se non dopo 90 giorni, decorrenti dalla data in cui avrebbe dovuto svolgere il
test. L’unica giustificazione per l’assenza saranno i motivi di
salute,.certificati dal medico di base o da un medico della ASL. Detto
certificato dovrà essere prodotto alla Commissione, incaricata dello svolgimento
del test presso il CTP competente, il giorno fissato per il test indicato nella
convocazione. In tale ipotesi la Commissione, nel trasmettere l’esito dei test
di quella sessione alla Prefettura, dovrà trascrivere “assente giustificato”.
Negli altri casi annoterà “assente ingiustificato”. In tal modo, il sistema
informatico inibirà automaticamente una nuova richiesta di prenotazione del test
prima della scadenza dei 90 giorni a tutti coloro i quali risulteranno assenti
ingiustificati.

Rimane, tuttavia, ferma la possibilità per il
cittadino straniero di richiedere alla Prefettura, prima della data fissata per
lo svolgimento del test, lo spostamento della sessione in caso di
impedimento.

Analogamente, nell’ipotesi di mancato superamento del
test, non potrà essere richiesta una nuova prenotazione se non dopo 90 giorni
dallo svolgimento del test non superato. Ciò per consentire allo straniero, nei
tre mesi successivi, di accrescere il proprio livello di conoscenza della lingua
italiana. Anche in tali casi, l\’applicativo impedirà una nuova prenotazione
prima del decorso dei 90 giorni.

Le suddette modifiche dell’applicativo saranno in
esercizio a far data dall\’11 febbraio 2014.

Nelle ipotesi di assenza ingiustificata e di test non
superato, gli stranieri che abbiano già presentato domanda per ottenere il
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo vedranno rigettata
l’istanza per mancanza del requisito della conoscenza della lingua italiana.

Appare, quindi, opportuno, soprattutto nell’interesse
degli utenti, che l\’istanza del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo sia presentata solo dopo aver verificato, attraverso la
sottoposizione al test, il possesso del requisito della conoscenza linguistica,
che sarà sicuramente più completa in prossimità del completamento del
quinquennio di regolare soggiorno necessario per richiedere il permesso stesso.

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Intelligenza artificiale

Melissa Ferretti Peretti, VP Google Italia: “Così Google accompagna le imprese del Made in...

Melissa Ferretti Peretti, VP Google Italia: “Così Google accompagna le imprese del Made in Italy nell’intelligenza artificiale” Fonte: ripartelitalia.it «Il momento è adesso, l’occasione è grandissima per tutti. Dopo sarà tardi». Melissa Ferretti Peretti, Country manager e...
Mps: Ispezione antiriciclaggio

L’antiriciclaggio in Mps: “Parzialmente sfavorevole”!

L’antiriciclaggio in Mps: “Parzialmente sfavorevole”!   Qualche giorno addietro, la Banca d’Italia, per rispondere su presunte irregolarità riguardanti la compravendita di diamanti che hanno visto il coinvolgimento di diverse banche medio grandi del panorama nazionale, di...