venerdì, Marzo 29, 2024
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PIANETA GIUSTIZIA & POLIZIA GIUDIZIARIA L’autonomia operativa nel vigente Codice di procedura penale

 Le funzioni della polizia giudiziaria  

1.     Premessa 

Dalla stampa specializzata di questi giorni, leggo alcune anticipazioni della bozza di riforma della Giustizia elaborata dal Guardasigilli in carica, On.le Angelino ALFANO. 

I punti salienti di questo programma di riforma sembrano essere:

a.     Misura : Trattasi di luoghi di detenzione per soggetti in attesa di giudizio ritenuti a bassa pericolosità e inquisiti di reati più modesti aventi un minore allarme sociale. Gli stessi, verrebbero rinchiusi in “penitenziari leggeri”, all’interno di strutture logistiche da realizzare (prefabbricati), con una capienza massima di 200 celle singole.

Inoltre, per coloro che, incensurati, saranno accusati di reati punibili fino a due anni, potranno richiedere di svolgere lavori di pubblica utilità per evitare il processo.

b.     Nuove norme sul “Giusto processo”: Si cercherà di introdurre appositi accorgimenti nel processo penale con la finalità di garantire al massimo la parità fra accusa e difesa.

Per meglio osservare il principio della ragionevole durata del processo, saranno velocizzate e semplificate le procedure del sistema delle notifiche.

c.      Cambia l’attività investigativa: La polizia giudiziaria sarà svincolata dal Pubblico Ministero nell’esercizio dell’attività investigativa. Con la programmata riforma, si dice che la polizia giudiziaria potrà cercare le notizie di reato liberamente ovvero sequestrare il corpo del reato in completa autonomia.

Il P.M. invece, stante sempre ai “si dice”, potrà solo ricevere le notizie di reato (non solo dalla polizia giudiziaria ma anche da denunce di privati, querele etc.). 

Il progetto è osteggiato e, con particolare riguardo alla lettera c) che precede, non sembra essere molto apprezzato dall’Associazione Nazionale Magistrati che, per il tramite del Suo Segretario, ha osservato: “Spostare il baricentro delle indagini dalla magistratura alla polizia giudiziaria, significa rafforzare il controllo della politica sulla giustizia. L’Italia è in controtendenza rispetto a tutti i Paesi occidentali e anche dal terzo mondo, dove si cerca di garantire alla magistratura autonomia rispetto alla politica” 

Delle tre novità sommariamente annunciate, voglio occuparmi della sola lettera c), relativamente alla operatività della polizia giudiziaria, trattandosi di una tematica direttamente vissuta per circa trenta anni nel corso della mia passata appartenenza alla Guardia di finanza. 

2.     Attività e funzioni della polizia giudiziaria 

Nel corso della mia carriera passata nel Corpo, ho avuto modo di svolgere numerosissime indagini, tanto di polizia giudiziaria che di natura tributaria. La maggior parte di tali indagini – in genere chiamati “Fascicoli” – venivano svolte su Delega dell’Autorità Giudiziaria, della Corte dei Conti ovvero di altre pubbliche Autorità (Prefetto, Questore etc.).

Nel contempo, ho anche svolto, soprattutto con riferimento al periodo storico in cui ho comandato Reparti deputati al contrasto al crimine organizzato nonché complesse indagini di polizia tributaria (1988-1999), tantissima attività d’iniziativa, senza ricevere in parole povere, alcuna delega d’indagine da chicchessia.

Infatti,  il vigente Codice di procedura penale[1], all’articolo 55, a proposito delle “Funzioni di polizia giudiziaria”, testualmente recita: 

 << 1.  La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei  reati, impedire che vengono portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto altro possa servire per l’applicazione della legge penale.

2        Svolge ogni indagine e attività disposta e delegata dall’autorità giudiziaria.

3       Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.>> 

Ciò detto, faccio onestamente fatica a comprendere dove sta la novità, ma soprattutto, ancora di più, non comprendo questa opposizione ad un qualcosa che esiste, se non da sempre, sicuramente dall’introduzione del nuovo Codice di procedura penale del 1989.

L’autonomia operativa della polizia giudiziaria, per come abbiamo visto, non è mai mancata!

Non a caso infatti, il citato articolo 55, prima ancora di parlare dell’attività d’indagine delegata, introduce proprio con quella ad iniziativa della stessa polizia giudiziaria.

Se poi la novità vuole essere quella di eliminare la “subordinazione” di cui all’articolo 59 dello stesso codice, laddove si afferma che le Sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati[2], allora è un altro discorso. 

Perché un altro discorso?  

Semplicemente perché questa aliquota, in rapporto alla forza numerica complessiva della polizia giudiziaria (Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Corpo forestale, Polizia municipale etc.), rappresenta una percentuale da prefisso telefonico. 

Per quanto attiene all’autonomia del sequestro del corpo del reato da parte della polizia giudiziaria, anche questa facoltà, almeno in flagranza di reato, già esiste, quando vi è il pericolo che le cose, le tracce e i luoghi pertinenti al reato si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini (… e questo succede nel 99% dei casi …), gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti (ex art.354 cpp). 

Anche qui, dove sta la novità? 

In attesa di conoscere il testo definitivo, ben venga una Riforma del “Pianeta Giustizia”. 

Casamassima, 11 dicembre 2008


[1]  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 SETTEMBRE 1988, n. 447 (GU n. 250 SUPPL. ORD. del 24/10/1988) APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

[2]  ART. 59. SUBORDINAZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

1 .  LE SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DIPENDONO DAI MAGISTRATI CHE DIRIGONO GLI UFFICI PRESSO I QUALI SONO ISTITUITE.

2 .  LO UFFICIALE PREPOSTO AI SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA È RESPONSABILE VERSO IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DOVE HA SEDE IL SERVIZIO DELL\’ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA SVOLTA DA LUI STESSO E DAL PERSONALE DIPENDENTE.

3 .  GLI UFFICIALI E GLI AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA SONO TENUTI A ESEGUIRE I COMPITI A ESSI AFFIDATI. GLI APPARTENENTI ALLE SEZIONI NON POSSONO ESSERE DISTOLTI DALL\’ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA SE NON PER DISPOSIZIONE DEL MAGISTRATO DAL QUALE DIPENDONO A NORMA DEL COMMA PRIMO.

 

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