A
breve riceverò un’importante somma a titolo di rimborso assicurativo, relativo
ad una polizza per indennità permanente da malattia: questa somma è soggetta a
tassazione, oppure è esente in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2,
del Tuir? Qualora fosse completamente esente, dovrò comunque indicarla nella
dichiarazione dei redditi del prossimo anno?
G. B.– BERGAMO
R I S P O S T A
Qualora
il presupposto su cui si fonda l’avvenuto riconoscimento del rimborso
assicurativo sia dovuto, come verosimilmente appare, ad una invalidità
permanente, lo stesso non assume qualificazione reddituale; e non essendo
soggetto a prelievo d’imposta, non deve essere neppure dichiarato
dall’interessato che lo consegue.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL20 GIUGNO 2016