Si
chiede se il periodo di congedo straordinario senza assegni per dottorato di
ricerca del pubblico dipendente privatizzato, ex articolo 2, legge 476 del
1984, sia utile anche al fine del calcolo del trattamento di fine rapporto.
A.
C. – SANSEPOLCRO
R
I S P O S T A
La
risposta è positiva, in quanto, per espressa previsione legislativa, il periodo
di congedo straordinario senza assegni per dottorato di ricerca, è utile ai
fini del trattamento di previdenza, che riguarda sia il Trattamento di fine
servizio (Tfs) sia il Trattamento di fine rapporto (Tfr). Infatti, l’ultimo
periodo dell’articolo 2 della legge 476/84 e successive modifiche ha stabilito
che “il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza”.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL18 LUGLIO 2016