sabato, Aprile 20, 2024
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PRELIEVI NON AUTORIZZATI: La banca deve rimborsarmi?

Prelievi non autorizzati: la banca deve rimborsarmi?

 

Mi hanno rubato il portafoglio nel supermercato. Sono stati prelevati dei soldi prima che bloccassi il bancomat. La banca dice che non può rimborsare le operazioni fatte prima della procedura di blocco. Come tutelarmi?

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L’utilizzo fraudolento della carta bancomat, ovvero il prelievo non autorizzato di fondi conseguente alla sua sottrazione non è privo di tutele giuridiche [1].

Tra gli obblighi per il consumatore (cliente) c’è quello di utilizzare la carta in maniera conforme, di custodirla adeguatamente nonché di denunciarne prontamente il furto o lo smarrimento.

L’intermediario finanziario (la banca) è tenuto a risarcire le somme sottratte al cliente a seguito di sottrazione della carta: salvo nel caso in cui lo stesso cliente abbia agito con dolo o colpa grave, la banca è obbligata a rimborsare il denaro sottratto, con l’esclusione di una franchigia di 150 €, la cui perdita resta a carico dell’utente.

Il procedimento per il recupero dei fondi sottratti richiede il rispetto di determinati passaggi, ovvero la presentazione di una denuncia alle autorità, l’attivazione del blocco della carta, l’invio una raccomandata alla banca (allegando la denuncia), in cui si disconoscono le operazioni compiute tra il momento del furto ed il successivo blocco.

Purtroppo nella prassi le banche interessate negano la rifusione delle somme adducendo delle motivazioni pretestuose, come quella di aver contenuto nel medesimo portafoglio carta e pin di accesso, ipotesi che rientrerebbe nel novero della colpa grave che esonera le stesse da ogni obbligazione pecuniaria. Questo orientamento è scorretto ed infondato. Lo strumento migliore per tutelarsi in tali ipotesi è quello di attivare una procedura davanti all’organismo di Arbitrato Bancario Finanziario, figura preposta a risolvere le dispute insorte tra i clienti e gli intermediari finanziari. Il predetto organismo, che decide su base collegiale, ha affermato con una importantissima pronuncia [2] il principio secondo cui non costituisca colpa grave del consumatore la circostanza che il codice di attivazione della carta si trovi custodito nel medesimo posto in cui è allocata la carta, pertanto la banca è tenuta al risarcimento delle somme sottratte a seguito di furto. L’assunto si basa sulla considerazione che il ladro è ugualmente in grado di potersi procurare in via informatica il necessario codice pin. Inoltre, gli istituti di credito sono obbligati a rifondere le spese sostenute dal cliente quando non dimostrino di fornire sistemi di sicurezza altamente avanzati.

Nel caso illustrato, la lettrice deve rivolgersi all’ente di Arbitrato Bancario Finanziario presentando apposito ricorso, sottolineando il dato che si è prontamente attivata per denunciare il furto del portafoglio (entro un’ora e quaranta minuti) e che quanto sostenuto dalla banca circa la presenza del pin nel portafoglio dove teneva la carta è una circostanza assolutamente falsa e priva di riscontro che comunque non esonera l’istituto di credito dalla restituzione delle somme indebitamente sottratte.

Articolo tratto da una consulenza dell’avv.Angelo Terragno

note

[1]Art. 7, d. lgs. n. 11 del 27.01.2010.

[2]N. 506 del 2010

Fonte: LLpT

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