In riferimento alle penalizzazioni di
carattere economico per gli anni mancanti al 62°, introdotte dalla riforma
Monti – Fornero e riprese da circolari e messaggi Inps ( ultimo dei quali il n.
5280 dell’11 giugno 2014 ), si domanda se è considerato servizio effettivo –
quindi utile anche ai fini della misura della pensione anticipata, e senza
alcuna penalizzazione, se di età inferiore ai 62 anni – quello per congedo
straordinario ex articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001 : si tratta di due
anni nell’arco dell’attività lavorativa, fruiti dal dipendente statale per
assistenza a un familiare convivente portatore di handicap grave.
A. D. – PADOVA
R I S P O S T A
Il periodo di
congedo straordinario biennale, previsto dall’articolo 42, comma 5, del Dlgs
151/2001, non può essere equiparato al servizio utile. Il periodo rimane
valutabile ai fini del diritto e della misura della pensione, ma, se l’accesso
alla pensione anticipatamente avverrà a età inferiori a 62 anni, opereranno le
penalità previste dall’articolo 24, comma 10, del Dl 201/2011. Infatti
l’elencazione dei periodi non penalizzati è tassativa e comprende :
–
la
prestazione effettiva di lavoro;
–
i
periodi di astensione obbligatoria per maternità;
–
i
periodi per l’assolvimento degli obblighi di leva;
–
i
periodi di infortunio;
–
i
periodi di malattia;
–
i
periodi di cassa integrazione per guadagni ordinaria;
–
i
giorni di congedo per la donazione di sangue ed emocomponenti;
–
i
periodi di congedo di maternità e paternità;
–
i
congedi e i permessi concessi ex legge 104/1992;
Come precisato dall’Inps con il
messaggio 5280/2014, relativamente ai periodi di congedo di maternità e
paternità non viene menzionato il periodo fruito in virtù del citato articolo
42. Ne deriva, pertanto, che la presenza di tale periodo risulta penalizzante
sulle quote retributive.
DAL ” IL SOLE 24 ORE ” DEL 25 AGOSTO 2014