giovedì, Aprile 18, 2024
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PREVIDENZA: I paletti alla pensione anticipata contributiva

Recentemente ho
letto che, a chi ha iniziato a versare i contributi dopo il 1° gennaio 1996, al
compimento di 63 anni di età, a condizione che risultino versati e accreditati
almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare della prima rata
di pensione non risulti inferiore a un importo soglia mensile pari a 2,8 volte
l’importo mensile dell’assegno sociale previsto per l’anno 2012, spetta la
pensione di anzianità anticipata: è vero che questa opzione è riservata
esclusivamente a chi avrà percepito redditi molto elevati?

Se così fosse,
per quale ragione? Tra l’altro, secondo quanto ho letto, la contribuzione
figurativa accreditata a seguito della corresponsione dell’Aspi (assicurazione
sociale per l’impiego) farebbe cumulo anche ai fini del diritto.

L. G. – FIRENZE

R I S P O S T A

Il Dl 6 dicembre 2011, n.201,
all’articolo 24, comma 11, ha
previsto la possibilità – per i soggetti contributivi puri, e cioè coloro che
hanno contribuzione solo a partire dal 1° gennaio 1996 – di andare in pensione
con 63 anni di età e venti anni di contribuzione effettiva, a condizione che
l’importo della prima rata di pensione non risulti inferiore a 2,8 volte
l’assegno sociale (definito importo soglia). Tale pensione è definita anche
anticipata contributiva. Se si considerano solo ventti anni di contribuzione, è
evidente che la retribuzione – al fine di poter rispettare il parametro
dell’importo soglia – dovrà essere medio –alta. Se si considera un arco
temporale lavorativo più lungo, è evidente che potranno accedere anche
lavoratori con redditi più bassi.

La ratio di tale
norma potrebbe essere ricercata nella volontà di disincentivare il mutamento
del sistema di calcolo da contributivo a misto
da parte di quei lavoratori che potrebbero riscattare periodi che
temporalmente si collocano prima del 1996. Il mancato riscatto li farebbe
uscire prima di almeno tre anni rispetto alla vecchiaia ordinaria. Secondo
quanto previsto dalla circolare 35/2012 dell’Inps, ai fini del computo dei 20
anni di contribuzione “effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente
versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella
accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 16 MARZO 2015

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