venerdì, Marzo 29, 2024
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PREVIDENZA: I requisiti per i “Bonus” legati a lavori usuranti

Vorrei sapere
alcuni chiarimenti in merito ai requisiti per accedere al beneficio
pensionistico per i lavori usuranti. Nel bando dell’Inps si legge che “alcune
tipologie di lavoratori notturni sono equiparati a coloro che lavorano più di
78 giorni l’anno anche se le giornate lavorative sono state inferiori”, e, in
particolare, si fa riferimento ai “lavoratori che prestano attività per almeno
tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi
di durata pari all’intero anno lavorativo: in questo caso solo se il lavoro da
turnista con meno di 78 notti sia stato svolto per un periodo superiore alla
metà (39 notti)”.

Se i miei turni
di notte erano comprese tra le 24 e le cinque del mattino (lavoravo dalle 23
alle sette) sono sufficienti almeno 39 notti per sette anni, al fine di
rientrare nel beneficio?

Da quando parte
il calcolo dei 10 anni presi in considerazione? Dal 2015 a ritroso (fascia 2015
– 2005) o dall’ultimo anno lavorativo e contributivo (2010 – 2000)?

M. D. – PESARO

R I S P O S T A

Per accedere alla pensione con il
beneficio dei lavori usuranti, il lavoratore dovrà vantare almeno sette anni
negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, compreso l’anno di maturazione
dei requisiti, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017,
altrimenti dovrà avere almeno la metà della vita lavorativa, per le pensioni
con decorrenza dal 1° gennaio 2017
in poi.

Inoltre i
requisiti devono sussistere anche nell’anno della loro maturazione. Pertanto,
se un lavoratore ha svolto i lavori usuranti nel periodo 2005-2013, ma non li
ha svolti nel 2014 (anno di maturazione dei requisiti pensionistici), non potrà
accedere al beneficio in questione.

Il numero di
notti minimo è fissato in almeno 64 all’anno, se comprendenti l’intervallo tra
la mezzanotte e le cinque del mattino, oppure, al di fuori dei casi di cui al
punto precedente, il beneficio è riconosciuto ai lavoratori che prestano la
loro attività lavorativa per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e
le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno
lavorativo. Il periodo evidenziato dal lettore, come precisato dall’Inps con il
messaggio 9963 del 30 dicembre 2014, si applica solo se il lavoratore ha svolto
diverse attività ritenute usuranti (come i lavori in linea continua, quelli dei
conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo
eccetera).

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 9 MARZO 2015

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