venerdì, Aprile 19, 2024
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PREVIDENZA: Il Comune non rimborsa il sindaco in attività

Ho ricoperto la carica di sindaco per
5 anni (giugno 2009/maggio 2014) in un Comune con meno di 5.000 abitanti e ho
esercitato la libera professione. Fino al 31 dicembre 2012 mi sono stati
rimborsati dall’ente i contributi previdenziali in base all’articolo 86 del
Tuel. A seguito del parere n.15900/Tu/86 del 9 aprile 2014, espresso dal
ministero dell’Interno sulle delibere della Corte dei conti della Lombardia sul
rimborso dei contributi agli amministratore, mi sono stati rifiutati i rimborsi
2013 e 2014 e mi è stata chiesta la restituzione dei contributi già rimborsati.
Mi spetta il rimborso dei contributi 2013? E per il 2014 (5 mesi)? Si deve
provvedere alla restituzione delle somme rimborsate? Tutti gli amministratori
degli ultimi 5 o 10 anni sono tenuti restituire i contributi rimborsati?

M. D. – TERAMO

R I S P O S T A

Da quanto
esposto nel quesito, ritengo che il Comune presso il quale ha ricoperto la
carica di sindaco non debba provvedere al pagamento della somma per gli anni
2013 e 2014, a
titolo di contribuzione per oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi,
prevista dall’articolo 86, secondo comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n.267
(Tuel), in quanto, avendo esercitato la libera professione durante tale
periodo, trova applicazione quanto disposto dal ministero dell’Interno –
Dipartimento per gli affari interni e territoriali – che, a seguito del
pronunciamento di alcune sezioni regionali della Corte dei conti (Basilicata
n.3/2014, Liguria n.16/2014, Lombardia n.95/2014 e Piemonte n.43/2014), con
parere 15900/TU/o86 del 9 aprile 2014 ha stabilito che “l’articolo 86, secondo
comma, del Tuel può trovare applicazione solo quando il lavoratore autonomo che
ricopre una delle cariche previste dal primo comma si astenga del tutto
dall’attività lavorativa; circostanza che il lavoratore autonomo ha l’onere di
comprovare rilasciando all’ente locale un’attestazione in cui dichiara la
sospensione dell’attività in costanza di espletamento del mandato
amministrativo, nonché notificando la medesima dichiarazione all’ente
previdenziale”.

Quindi, in pratica, il pagamento a
carico del Comune degli oneri previdenziali deve essere subordinato
all’espressa e concreta rinuncia all’espletamento dell’attività autonoma
svolta, così da garantire che l’incarico sia svolto nelle medesime condizioni
di esclusività previste per i lavoratori dipendenti (che vengono posti in
aspettativa senza assegni).Poiché durante il mandato di sindaco, il lettore ha
continuato ad esercitare la libera professione, il Comune non deve provvedere
al pagamento dei contributi previdenziali per tale periodo. Per quanto riguarda
la restituzione degli oneri previdenziali già versati, considerato che la
previsione normativa in parola è in vigore da 14 anni, ritengo necessario
sentire al riguardo i Ministeri interessati )Lavoro, Economia, Interno) per una
parola definitiva.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 27 OTTOBRE 2014

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