Un
contribuente di nazionalità italiana percepisce una pensione dalla Germania e
una dall’Inps. Ora ha ricevuto la somma di 4.431 euro da una compagnia tedesca
privata, presso la quale aveva lavorato nel passato, quale liquidazione.
La
compagnia ha chiesto al contribuente di optare per una pensione lorda mensile
di 33,99, oppure per la liquidazione totale del premio di 4.431 euro, a
chiusura definitiva di quanto maturato ai fini pensionistici. Tale somma costituisce
un reddito da pensione e deve essere quindi aggiunta agli altri redditi
percepiti con tassazione ordinaria oppure può essere indicata come reddito
soggetto a tassazione separata, pagando l’imposta sostitutiva del 20 per cento?
R. M.– CITTA’ DI CASTELLO
R I S P O S T A
In
base alle norme convenzionali Italia – Germania, le pensioni ivi erogate sono
imponibili soltanto in Italia dal contribuente qui residente. Non si ritiene
comunque di poter qualificare l’importo così conseguito, sebbene in un\’unica
soluzione, come arretrato del trattamento pensionistico.
In
relazione al quale pertanto sarà da escludere la possibilità del prelievo
d’imposta mediante tassazione separata, dovendo esso concorrere ordinariamente
alla formazione del reddito complessivo, da dichiarare nel quadro RC di Unico
Pf.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
24 OTTOBRE 2016