mercoledì, Aprile 24, 2024
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PREVIDENZA FUTURA: Da soppesare il riscatto della laurea dei figli

Sarebbe
mia intenzione provvedere al riscatto, anche se oneroso, degli anni
universitari sia di mia figlia, che si laurerà a luglio, che di mio figlio,
laureatosi a dicembre dell’anno scorso. Ciò al fine di ridurre l’anzianità
lavorativa e/o anagrafica loro richiesta per poter andare in pensione a tempo
dovuto.

Dato
che tale riscatto risulta essere oneroso, vorrei sapere se è un provvedimento
ancora riconosciuto, se nel tempo rimarrà ancora una valida opportunità, oppure
se verrà richiesta solo una anzianità lavorativa reale.

G. N. – VERONA

R I S P O S T A

Sulla base dell’attuale
normativa, il riscatto del titolo di studio può aiutare ad uscire
anticipatamente rispetto al requisito richiesto per l’accesso alla pensione di
vecchiaia. Ad oggi (triennio 2016/2018) sono richiesti per gli uomini 66 anni e
7 mesi per la pensione di vecchiaia con almeno 20 anni di contribuzione
(compresi gli eventuali riscatti). Lo stesso requisito sarà richiesto anche
alle lavoratrici a decorrere dal 1° gennaio 2018. In alternativa, 41
anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi di contributi per
gli uomini. Anche in tali requisiti possono essere conteggiati eventuali
riscatti.

Il
riscatto pertanto può rivelarsi conveniente se l’interessato avrà una carriera
lavorativa continuativa e certa, perché altrimenti rischia di poter accedere
comunque e solo alla pensione di vecchiaia.

Discorso
a parte deve essere fatto se il titolo di studio si colloca temporalmente in un
periodo ante 1996, nel qual caso si verificherebbe anche il cambio del sistema
di calcolo contributivo puro a misto.

Nel
caso in cui i figli del lettore non avessero mai svolto alcuna attività
lavorativa, compresa la gestione separata, l’interessato deve considerare che
ad oggi il riscatto sarebbe richiesto all’Inps senza conoscere con certezza
quale sarà il futuro lavorativo dei figli che potrebbero iscriversi anche a
Casse o gestioni diverse.

A
favore, rimane il fatto che l’onere pagato è comunque onere deducibile dal
reddito del lettore (se i figli sono fiscalmente a carico) oppure degli
interessati.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 14MARZO 2016

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