Sono vedova e percepisco da otto anni la pensione di reversibilità Inps, che costituisce l’unico mio reddito in attesa della pensione a 65 anni. Attualmente ho 57 anni di età e ho versato 37 anni di contributi a settembre 2016, sono senza lavoro e possiedo solo la casa dove vivo.
Se mi sposo con il mio compagno, disoccupato e senza redditi, che cosa sarà della reversibilità e della mia futura pensione? Nel caso mi trasferissi con lui alle Canarie e lo sposassi, come si comporterebbe l’Inps con la reversibilità e la mia futura pensione?
- C. – VICENZA
R I S P O S T A
Nel caso di nuovo matrimoni, sia in Italia che all’estero, del coniuge che percepisce la reversibilità, si perde il diritto a tale pensione. Infatti, tra le cause di cessazione del diritto alla pensione ai superstiti, si ha il caso il coniuge contrae nuovo matrimonio.
Al coniuge che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimoni spetta un assegno “una tantum”, pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio.
Per i contributi “personali”, la lettrice – quando raggiungerà il diritto a pensione – avrà il diritto alla liquidazione della stessa, ovunque si trovi.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 17 LUGLIO 2017