sabato, Aprile 20, 2024
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PROCEDURA PENALE: Reati perseguibili d’ufficio e reati perseguibili su querela

Definizione di querela e differenze tra i reati perseguibili di ufficio e quelli procedibili solo a querela di parte. Brevi considerazioni procedurali.

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La querela costituisce, come si dice con terminologia giuridica, una condizione di procedibilità. In sostanza, quando la legge prevede che un determinato reato possa essere perseguito solo se c’è la querela della persona offesa [1], stabilisce che è presente, per la punibilità di quel reato, una sorta di «ostacolo procedurale» (per questo definito condizione di procedibilità) dalla cui rimozione, dipendente dalla volontà del querelante, dipende la perseguibilità penale di quel reato e, quindi, la punizione del colpevole.

 

Facciamo un esempio. Poniamo il caso che Tizio sia stato truffato da Caio. Se Tizio intende far processare e condannare Caio per la truffa perpetrata ai suoi danni, ha necessità di sporgere una formale querela con la quale deve chiedere  espressamente la punizione di Caio. In mancanza di tale formale richiesta, Caio non potrà essere processato e condannato pur se in realtà ha commesso il reato.

 

Di norma, i reati che risultano essere sottoposti alla detta condizione di procedibilità sono quelli che, per scelta del legislatore, non sono di particolare allarme sociale. Così, tanto per fare degli esempi, sono perseguibili solo a querela di parte la truffasemplice, le lesioni personali non gravi (con prognosi non superiore a venti giorni), lo stalking (salvo alcune specifiche ipotesi) e così via.In buona sostanza, è la legge a prevedere, di volta in volta, se un determinato reato èprocedibile di ufficio oppure se necessita della formale proposizione della querela.

 

Denuncia e querela

Anche se, spesso, si suole impropriamente sovrapporre l’atto di denuncia con quello di querela, in realtà, sotto il profilo procedurale, si tratta di atti che assolvono a funzioni differenti. Mi spiego meglio. La denuncia è l’atto con il quale la autorità giudiziaria viene posta a conoscenza che un determinato reato, procedibile di ufficio, è stato commesso. Nel caso della denuncia, il reato «comunicato» non deve essere sottoposto alla condizione di procedibilità. In questo caso, indipendentemente dalla successiva volontà del denunciante, l’imputato potrà comunque essere processato e condannato.

 

La querela, invece, oltre a contenere (come per la denuncia) la descrizione del reato commesso, deve espressamente riportare la cosiddetta «istanza di punizione» ovvero,l’espressa volontà del querelante che si proceda penalmente nei confronti della persona querelata affinché quest’ultima possa essere punita a norma di legge. Nel caso di reati perseguibili solo a querela, la possibilità di processare e, eventualmente, di condannare l’imputato dipende dalla successiva volontà della persona offesa.

 

In tali ipotesi, infatti, il querelante potrebbe decidere di «rimettere la querela» facendo, in sostanza, venir meno la formulata «istanza di punizione». La remissione della querela (il suo ritiro, come si dice in modo atecnico) impedisce la prosecuzione di ogni attività di tipo penale nei confronti dell’imputato.

 

 

Termine per la proposizione della querela

La legge prevede dei termini temporali specifici entro i quali deve essere presentata la querela. Il mancato rispetto dei termini previsti determina una decadenza nel senso che, la querela presentata oltre i termini massimi previsti dalla legge (in questo caso si dice che la querela è tardiva) è equiparabile, quanto ai suoi effetti, alla querela non sporta. In pratica, se la querela è tardiva, si ritiene che l’ostacolo alla punizione del reato querelato non sia stato rimosso e che, quindi, l’imputato non potrà essere condannato.

 

Salvo le diverse e specifiche ipotesi di legge, il termine per la proposizione della querela è di novanta giorni a partire da quello in cui la persona offesa ha avuto notizia (è venuto a conoscenza) della commissione del reato. Tra le varie ipotesi di reato che prevedono un diverso termine per la proposizione della querela, si può ricordare, ad esempio, lo stalking (il reato di atti persecutori) il cui termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

 

 

IN PRATICA

Alla Procura della Repubblica

presso il Tribunale di _______

 

Il sottoscritto ________ nato a _____ (__) e residente in_________ alla Via/Piazza ____ civ. __ (_), espone quanto segue:

 

Descrizione dettagliata del fatto che costituisce il reato. Indicare anche se vi sono persone in grado di riferire sugli stessi fatti (testimoni) ed allegare, se disponibili, documenti e quant’altro ritenuto utile alla ricostruzione dei fatti.

 

Per tutto quanto detto ed tanto esposto, il sottoscritto propone formale querela nei confronti di (indicare il nome se conosciuto oppure nei confronti delle persone che saranno identificate nel corso delle indagini)chiedendo espressamente la loro punizione a norma di legge per il reato di cui all’art……..nonchè per tutti gli altri che dovessero ravvisarsi in corso di giustizia.

 

Dichiara espressamente di opporsi sin da ora all’eventuale decreto penale di condanna riservandosi sin da ora, l’eventuale dichiarazione di costituzione di parte civile e CHIEDE di essere informato ai sensi degli artt. 405 e 408 c.p.p. dell’eventuale formulazione della richiesta di proroga delle indagini preliminari ovvero della formulazione della richiesta di archiviazione.

Luogo e data

Firma

[1]La persona offesa è il titolare del diritto tutelato dalla norma e non va confuso con il danneggiato dal reato. Anche se, di solito, le due figure coincidono, sotto il profilo giuridico non devono essere sovrapposte. L’esempio di scuola che si suole fare per spiegare la differenza è quella del reato di omicidio nel quale la persona offesa (ovvero il titolare del diritto alla vita) è l’ucciso, mentre i danneggiati sono individuabili nei suoi congiunti danneggiati, appunto, dalla perdita del loro caro.

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