giovedì, Aprile 18, 2024
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Professionista & Schede di valutazione del rischio di riciclaggio: consigli non richiesti!

Professionista & Schede di valutazione del rischio di riciclaggio: consigli non richiesti!

 

Per una valutazione d’insieme circa le modalità di compilazione delle “Schede di valutazione del rischio”, mi è capitato di esaminarne una decina di schede compilate dallo studio di un commercialista nei confronti di altrettanti rapporti continuativi e/o occasionali verso la clientela.

I giudizi espressi in termini numerici su una scala da uno a trenta, sotto il profilo soggettivo  (comportamento del cliente) e oggettivo (descrizione dell’operazione) hanno complessivamente evidenziato, a prescindere, un “basso rischio di riciclaggio”, essendo risultate contenute fra i 10 e 12[1].

Quello che maggiormente stupisce deriva dal modus della compilazione, laddove una “scheda” sembra essere la fotocopia dell’altra, senza alcuna analisi concreta che possa effettivamente scongiurare i rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo cui la normativa si prefigge di contrastare.

A leggere le citate “schede” si ricava l’impressione che le persone o i soggetti giuridici interessati dall’analisi in parola abbiano riguardato solo interlocutori affidabili, onesti e scevri da qualunque condotta anomala anche solo potenziale o lontanamente sospettabile.

Così non è, perché la natura umana è decisamente diversa da quello che si è voluto indicare con la compilazione delle ripetute schede di valutazione del rischio che, così elaborate, non servono a nessuno e men che mai allo stesso commercialista che in una ipotesi anche solo astratta o potenziale, potrebbe essere chiamato a giustificarsi per non aver intercettato condotte criminose che da una lettura attenta non sarebbero potuto sfuggire.

Il cliente, quale che sia l’esercizio della riferita attività economica dichiarata e documentata, potrebbe avere altri interessi, non sempre leciti, che solo davanti ad una lettura attenta potrebbero emergere. 

Decalogo di condotta della clientela

In via preliminare ricordo l’opportunità che tutti i clienti, devono essere informati, previa sottoscrizione di apposito “decalogo di condotta” finalizzato al rispetto di tutti i precetti della normativa con particolare riguardo alle sanzioni previste per il trasgressore principale (dipendente persona giuridica) e responsabilità in solido del datore di lavoro – ex 2° comma, art.6, legge 689/81 – ovvero in capo al professionista per eventuali “omissioni o dimenticanze”.
In proposito, per eventuali manifestazioni di interesse lo scrivente fornirà i contenuti principali di un  “decalogo tipo” da utilizzarsi allo scopo.

Il primo alert che deve essere preso in considerazione riguarda la sede legale e/o operativa dell’attività economica ovvero dello stesso imprenditore (ditta individuale) o del rappresentante legale se trattasi di un a società.

Un cliente che mi fa trecento chilometri per venire nel mio studio per conferirmi l’incarico delle tenuta della contabilità, di per sé, è certamente sospetto e sarò indotto a ritenere che essendo conosciuto sul suo territorio – per mancanza di infrastruttura, dipendenti, magazzini – perché trattasi di una mera cartiera, cambia zona per non essere riconosciuto.

In questi casi, si dovrà valutare per l’inoltro di una Segnalazione di operazione sospetta con la massima sollecitudine, ventilando il rischio di frodi fiscali o truffe in danno della Pubblica amministrazione per finanziamenti indebiti nazionali o comunitari.

Ricordo che la SOS andrà inoltrata anche nella ipotesi in cui, come Studio contabile, rifiuto  l’affidamento dell’incarico. 

Compilazione delle schede

Per quanto possibile e per meglio rispondere alla ratio della normativa che è quello di intercettare fenomeni di riciclaggio, ovvero condotte delittuose poste in essere dalla clientela nell’apparente esercizio di una ben definita e determinata attività economica, cercherò di spiegare meglio il “modus operandi” che, a mio avviso, deve caratterizzare l’operato del professionista – contabile o legale – nella compilazione delle schede.

In tale quadro, si avrà cura di commentare, sotto il profilo del rischio di riciclaggio che qui ci occupa operazioni straordinarie come una cessione ramo di azienda, trasformazione o ampliamento oggetto sociale, delocalizzazione parziale o totale, finanziamento soci per aumento di capitale, subentri o trasferimento quote sociali, richiesta finanziamenti pubblici, partecipazione appalti pubblici, esposizioni bancarie, criticità per crediti verso i clienti di difficile solvibilità, diminuzione significativa di personale poco coerente  allo standard produttivo o di fatturato, vendite sotto costo e frodi carosello, plafond esportazione usato in modo improprio, attività di copertura, coerenza con movimentazione economica, ovvero utilizzo del denaro contante in modo improprio, come titoli al portatore in luogo di operazioni tracciabili e trasparenti,  transazioni con soggetti allocati in Paesi considerati a rischio o poco collaborativi etc. senza una giustificazione plausibile.

Di fondamentale importanza potrà rivelarsi l’eventuale utilizzo del conto aziendale da parte dell’amministratore per finalità improprie, conflittuali (pensiamo al trasferimento di somme su conti correnti personali o a beneficio di soggetti terzi), estranei o comunque non strumentali all’oggetto sociale dell’impresa. Lo scopo sarà quello di potersi giustificare ed anche difendere in presenza di eventuali e future contestazioni laddove, la convinzione che ha il suo studio di quel determinato cliente si dovesse rivelare inadeguata.
In questi casi, avremo mezzi e modi per dire che a quella data, anche in presenza delle diverse operazioni poste in essere nel tempo e sommariamente indicate innanzi o comunque descritte come operazioni straordinarie, correttamente interpretate sulla base di informazioni che al tempo non giustificavano il minimo alert in termini di Segnalazione di operazione sospetta, avendo fondato l’analisi su elementi di ragionevolezza dettati dal comune buon senso nella interpretazione della operatività posta in essere dal cliente.

Giova in proposito ricordare l’esigenza disegnata dal comma 6) dell’articolo 20 del decreto legislativo 231/07, laddove viene indicata la necessità di “conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini della individuazione del titolare effettivo.

Credo che questo sia il passaggio più chiaro e trasparente annotato dal legislatore da trent’anni a questa parte in materia di lotta al riciclaggio. 

  1. Accettazione dell’incarico

Per scongiurare o comunque ridurre al minimo i rischi anche potenziali, se io fossi un “professionista contabile o legale”, avrei cura di:

  1. accettato l’incarico, prima possibile, farei una verifica di cantierepresso la sede dichiarata dell’azienda per riscontrarne la effettiva esistenza in termini logistici, organizzativi e infrastrutturali, corroborato nel tempo attraverso l’esame delle scritture contabili obbligatorie, avuto riguardo ai consumi (Enel, gas, telefono), spese di locazione, ammortamento, mutuo, personale dipendente adeguato al fatturato prodotto,  anche avuto riguardo alla corretta individuazione del “Titolare effettivo” etc.

Un esame di merito dei soggetti indicati nell’atto costitutivo e che hanno fornito i capitali nella costituzione dell’impresa, anche avuto riguardo alla specifica esperienza nel settore economico di cui trattasi, ovvero la presenza di una compagine sociale troppo giovane o troppo vecchia, soprattutto con riferimento all’amministratore che potrebbe sottendere un’amministrazione di fatto diversa da ciò che appare.

In ordine al risultato di tale tipo di analisi, andrei a sintetizzare il risultato dell’attività svolta attraverso un’apposita “premessa” nella scheda medesima, lasciando traccia storica nel fascicolo del cliente dell’attività svolta;

  1. modalità delle transazioni economico-finanziarie. Per fare un esempio, se ho un cliente titolare di un’attività economica (partita IVA e regolare registrazione camerale) avente ad oggetto il “Commercio al dettaglio di abbigliamento in forma ambulante(si fa tutti i mercati di mezza provincia di Roma) e che registra incassi in denaro contante in misura costante e significativa con versamenti puntuali sul conto aziendale (mettiamo una volta alla settimana, se non utilizza uno sportello di Cassa continua con modalità giornaliere, come spesso fanno i distributori di carburante), possiamo certamente dire che le modalità di incasso della provvista è coerente con la natura della riferita attività economica.
    Lo stesso cliente registra le uscite dal conto con regolari bonifici o assegni circolari emessi a beneficio di note case produttrici di abbigliamento.
    L’intera operatività del rapporto desunto tanto da una conoscenza personale dell’imprenditore ovvero dal riscontro dell’intera organizzazione aziendale, anche ricavato dalla lettura delle scritture contabili che risulta corrispondere, per forma, sostanza e coerenza,  con la natura e scopo dell’attività economica in parola.

    c. Diversamente
    , se la riferita attività economica avesse registrato delle uscite di cassa – prelevando dal conto aziendale – con modalità non tracciabili (pensiamo a denaro contante o emissioni di titoli di credito liberi – max €.2.999), sarei ragionevolmente indotto a pensare o comunque a non poter escludere che l’attività economica dichiarata potrebbe rappresentare una mera copertura, andando a concludere – anche in assenza di adeguate giustificazioni fornite dallo stesso imprenditore –  che gli incassi abbiano una origine illecita (traffico di droga, sfruttamento della prostituzione, estorsione etc.);
  2. Ancora: lo stesso imprenditore, con gli incassi giornalieri alimenta, in misura variabile,  rapporti di conto personali – magari presso altra banca da dove risulta allocato il conto aziendale – intestato a lui medesimo ovvero a soggetti estranei (persone fisiche) all’amministrazione aziendale (dipendenti di fiducia, convivente, figli, moglie o suocera casalinga novantenne, amante etc.).
    Per ciascuna delle fattispecie appena accennate, c’è da parlare parecchio relativamente alle inevitabili connessioni con il l’Autoriciclaggio o il Riciclaggio da evasione fiscale.

Nel primo caso[2] ci si dovrà allertare laddove le risorse accantonate vengano utilizzate per finalità strumentali all’impresa (acquisto di capannoni, materie prime o mezzi in grado di aumentare o migliorare i fattori produttivi). La ratio dell’esonero dalla sanzione consiste nel fatto che una condotta estranea all’impresa esclude la  “concorrenza sleale” nell’esercizio dell’attività economica, posto che il reato presupposto caratterizzante l’attività illecita, è già autonomamente punito.

Nel secondo caso invece, dobbiamo verificare il superamento della soglia economica di danno erariale per entrare nella fattispecie delittuosa di cui agli artt.4 e 5 del D.lgs 74/2000, rispettivamente riferibile alla Infedele od Omessa dichiarazione fiscale.

  1. Ancora: vendita sottocosto della merce regolarmente fatturata in entrata nelle scritture contabili, con modalità continua e sistematica
  2. Ancora:costituzione di un plafond di “esportatore abituale”al solo fine di acquistare in sospensione d’imposta, documentando vendite fittizie a soggetti che fanno artatamente figurare pagamenti con bonifici (a saldo fattura), regolarmente restituiti brevi manu in denaro contante;
  3. Ancora: incrementi di fatturati “infragruppo” verso la fine di ogni esercizio finanziario (ottobre/dicembre), al solo fine di spostare imponibili su società in perdita, onde abbattere l’imponibile su società che chiudono i bilanci in attivo con indebiti benefici fiscali; 
  1. Redazione della scheda

Delle attività svolte, dei convincimenti maturati durante la vita dell’impresa, bisogna darne atto nella compilazione della stessa, avuto riguardo alle valutazioni finali.

Il senso di tutto questo è dare una identità attraverso una fotografia continua degli accadimenti aziendali in grado di tracciare la regolarità di esercizio che potrebbe rivelarsi di particolare utilità nel documentare a posteriori l’attività di analisi svolta.

Per il resto, chi vivrà, vedrà.

Buon lavoro a tutti!

 

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[1] Da 1 – 18 = rischio basso; da 19 a 25 = rischio medio; da 26 a 30 = rischio alto

[2] Autoriciclaggio: 648-ter.1 del Codice Penale, “fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”.

 

 

 

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