venerdì, Marzo 29, 2024
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Benefici, accesso civico a tutela della trasparenza

Visto
il bilancio preventivo 2016 di un piccolo Comune, sul quale veniva evidenziata
una certa somma a beneficio di attività  turistiche, ho chiesto, a fine anno, di
sapere i nominativi dei beneficiari dell’importo.

Il
Comune mi rispondeva che il cittadino non ha diritto di interrogazione e/o
interpellanza, ma solo di accesso agli atti. Precisavo che non era mi
intenzione effettuare interrogazioni o interpellanze, ma che semplicemente
volevo essere messo a conoscenza dei nominativi, in ossequio a quel principio
di trasparenza che la legge impone alle pubbliche amministrazioni.

Qual
è il parere dell’esperto?

E. M.“ MILANO

R I S P O S T A

Il
cittadino ha a disposizione due modalità  differenti per ottenere dalla Pa
documenti in suo possesso: da una parte, può appellarsi al diritto di accesso,
disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990; dall’altra,
invece, può affidarsi all’accesso civico, di cui al Dlgs 33/2013.

Nel
primo caso, il cittadino deve dimostrare di avere un “interesse diretto,
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”: è esclusa, infatti, la
possibilità  di effettuare un mero controllo generalizzato nei confronti
dell’amministrazione e di ottenere taluni documenti riservati, indicati
dall’articolo 23 della legge 241/1990.

l’accesso
civico, viceversa, che disciplina situazioni non ampliative né sovrapponibili a
quelle previste dalla legge 241/1990, è stato voluto dal legislatore con
l’obiettivo di garantire libertà  di accesso di chiunque ai dati e ai documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla
tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

In
questo senso viene tutelato il principio di trasparenza, inteso come
accessibilità  totale allo scopo di preservare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli
interessati all’attività  amministrativa e favorire forme diffuse di controllo
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche.

l’eventuale
richiesta (in caso di omessa pubblicazione), a norma dell’articolo 5 del Dlgs
33/2013, non dev’essere motivata e, se vi è inadempimento della Pa, ci si può
rivolgere al Tar.

Con
riguardo alla conoscenza dei nominativi dei beneficiari di denaro pubblico, il
riferimento normativo va proprio indirizzato a quest’ultimo istituto e, nello
specifico, all’articolo 26 del Dlgs 33/2013, laddove viene sancito che “le
pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle
sovvenzioni”¦e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati”¦di importo superiore ai mille euro” (comma 2). Ancora,
al comma 3 viene detto che “la pubblicazione costituisce condizione legale di
efficacia dei provvedimenti”, mentre la sua omissione, o incompletezza o
ritardo possono essere rilevati da chiunque ne abbia interesse, anche ai fini
del risarcimento del danno da ritardo.

Al
successivo articolo 27, poi, il legislatore ha definito dettagliatamente quali
dati devono essere riportati dei soggetti beneficiari, ossia il nome
dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali, l’importo del vantaggio,
la norma o il titolo a base dell’attribuzione, l’ufficio e il funzionario o
dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo,la modalità  seguita
per l’individuazione del beneficiario e il link al progetto selezionato e al
curriculum del soggetto incaricato.

Tali
informazioni, secondo il comma 2, devono essere inserite nell’ambito della
sezione “Amministrazione trasparente” e con modalità  di facile consultazione,
in formato tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il
riutilizzo ai sensi dell’articolo 7, e devono essere organizzate annualmente in
unico elenco per singola amministrazione.

On
conclusione, con riferimento al caso esposto dal quesito, il Comune avrebbe
dovuto indicare spontaneamente, al termine dell’anno, i nominativi dei
beneficiari degli importi, così come prescritto dall’articolo 27 del Dlgs
33/2013, senza specifico onere per il cittadino di esperire un’apposita
istanza. La violazione degli obblighi di trasparenza, peraltro, comporta
responsabilità  disciplinare, dirigenziale e amministrativa nei confronti del
responsabile della trasparenza e di coloro che sono tenuti a fornirgli dati
(articolo 46), nonché l’applicazione del provvedimento (articolo 47).

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
12 GIUGNO 2017

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