venerdì, Aprile 19, 2024
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PUBBLICO IMPIEGO: Impugnazione sanzioni disciplinari

        

Con interpello n. 11 del
10 aprile
2012 ,
il Ministero del
Lavoro
si è pronunciato sui mezzi e sui termini di impugnazione delle sanzioni
disciplinari, in risposta ad istanza di interpello presentata dal NURSIND –
Sindacato delle Professioni Infermieristiche – in merito all\’impugnazione delle
sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei dipendenti pubblici, stante
l\’inapplicabilità dell\’art. 7 della legge n. 300/1970 ed il vigente art. 55,
comma 3 del D.Lgs. n. 150/2009 (c.d. riforma Brunetta),

La materia, disciplinata dal
d.lgs. n. 165/2001, è stato oggetto di una profonda modifica legislativa per
effetto del D.Lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta), il quale, fra l’altro, ha
stabilito il divieto per la contrattazione collettiva di istituire procedure di
impugnazione dei provvedimenti disciplinari (art. 55, c. 3 d.lgs 165/01, come
modificato dal comma 1 dell’art.
68, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150).

La legge n. 183/2010 (c.d.
Collegato lavoro) ha abrogato gli articoli 65 e 66 del D.Lgs. n. 165/2001, per
cui le procedure di conciliazione ed arbitrato di cui agli artt. 410 e 412
c.p.c. risultano esperibili anche da parte dei dipendenti del settore pubblico
in relazione alle controversie di lavoro.
Con l’interpello in
questione, il Ministero ha affermato che, alla luce della legislazione
attualmente vigente, le controversie relative all’impugnazione delle sanzioni
disciplinari, irrogate nell’ambito di rapporti di
lavoro
di pubblico impiego, possono essere impugnate sia mediante l’esperimento del
tentativo facoltativo di conciliazione dinanzi alle Commissioni di
conciliazione, sia attraverso le procedure arbitrali, ferma restando
l’esperibilità dell’azione giudiziaria negli ordinari termini prescrizionali. E’
stato previsto dall’art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009 (c.d. riforma
Brunetta) che la contrattazione collettiva non può più istituire procedure di
impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
Si evidenzia tuttavia
che la stessa riforma non ha mai esplicitamente escluso il diritto dei pubblici
dipendenti di avvalersi dei mezzi di impugnazione delle sanzioni disciplinari,
alternativi al ricorso al giudice del
lavoro ,
previsti per i lavoratori del settore privato dall’art. 7 della legge n.
300/70.
In proposito si richiama la
circolare 22.7.2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, fatta propria
dal Ministero del Lavoro
con la circolare n. 28 del 2.08.2010, in base alle quali le procedure di
impugnazione previste dallo Statuto dei Lavoratori non si applicano più ai
dipendenti pubblici dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009, in quanto
l’art. 7 della Legge n. 300 del 1970 non è stato esplicitamente richiamato dal
legislatore nell’ambito della riforma del sistema disciplinare messa in atto con
l‘art. 72 del citato decreto n. 150 del 2009, né prevede esplicitamente neppure
il contrario, ossia che i dipendenti pubblici siano esclusi dall’applicazione
dell’art. 7, comma 6, della L. 300/1970.

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