Si
chiede in quanti anni si prescrive il risarcimento del danno erariale cagionato
all’amministrazione da un pubblico dipendente, e se l’atto di messa mora per
l’interruzione di tale termine dev’essere
adottato dall’amministrazione interessata oppure dalla procura contabile
competente o da entrambe.
A. D.– AREZZO
R I S P O S T A
Come
previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 20/1994 – contenente
disposizioni in materia di giurisdizione
e controllo della Corte dei conti – il diritto al risarcimento del danno si
prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è
verificato il fatto dannoso oppure, in caso di occultamento doloso del danno,
dalla data della sua scoperta.
L’interruzione
del termine citato può provenire dalla pubblica amministrazione interessata,
con atto di costituzione in mora, oppure anche dalla procura regionale della Corte
dei conti, con l’invito a dedurre.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
27 FEBBRAIO 2017