sabato, Aprile 20, 2024
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RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE: Autorizzazione della giunta comunale o determinazione dirigenziale

 

Nel nuovo quadro delle autonomie
locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l’autorizzazione
alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea
generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all’azione,
salva restando la possibilità per lo statuto comunale – competente a stabilire
i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio –
di prevedere l’autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva
determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l’uno o
l’altro intervento in relazione alla natura o all’oggetto della controversia).

Ove l’autonomia statutaria si sia
così indirizzata, l’autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale
devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai
fini della legittimazione processuale dell’organo titolare della
rappresentanza.

Cass.
civ. Sez. V, Sent. n. 24996 del 11-12-2015

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 78/45/09,
depositata il 24.3.2009 la Commissione Tributaria Regionale della Campania
dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Comune di Giugliano in
Campania, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di
Napoli n. 325/25/2008 che aveva annullato, nei confronti della società Edil
C.M. s.r.l., l’avviso di accertamento Tarsu, relativo all’anno 2006. Rilevava
al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, a sostegno della declaratoria
di inammissibilità dell’impugnazione, la mancanza di autorizzazione all’appello
da parte della Giunta comunale che fa venir meno la capacità processuale
dell’Ente. Il Comune impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
deducendo quale unico motivo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267
del 2000, artt. 48 e 50, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 rilevando come
il Sindaco abbia il potere di promuovere o resistere alle liti senza la
necessità di alcuna deliberazione di autorizzazione da parte della Giunta. La
società intimata non ha svolto attività difensiva. Il Comune ha presentato memoria.
Disposta l’acquisizione dello Statuto del Comune di Giugliano in Campania,
all’epoca vigente, il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del
22.10.2015, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Le Sezioni Unite di questa Corte
hanno precisato che “nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della
rappresentanza in giudizio del Comune, l’autorizzazione alla lite da parte
della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario
ai fini della proposizione o della resistenza all’azione, salva restando la
possibilità per lo statuto comunale – competente a stabilire i modi di
esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio (testo unico
delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, “ex” art. 6, comma 2) – di prevedere l’autorizzazione
della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente
dirigente (ovvero, ancora, di postulare l’uno o l’altro intervento in relazione
alla natura o all’oggetto della controversia). Ove l’autonomia statutaria si
sia così indirizzata, l’autorizzazione giuntale o la determinazione
dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta
statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell’organo titolare della
rappresentanza.(Cass. Sez. U, Sentenza n. 12868 del 16/06/2005). Nel caso in
cui l’ente agisca in giudizio, proponendo appello avverso una sentenza
totalmente o parzialmente sfavorevole della Commissione tributaria provinciale,
possono configurarsi due diverse situazioni con riferimento alla mancanza del
potere rappresentativo da parte del Sindaco, allorchè non sia previamente
autorizzato ad agire in giudizio da parte della Giunta. Occorre, infatti, verificare
se lo statuto comunale – competente a stabilire i modi di esercizio della
rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio (testo unico delle leggi
sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, “ex” art. 6, comma 2) – preveda l’autorizzazione della Giunta,
ovvero una preventiva determinazione del competente dirigente. Ove l’autonomia
statutaria si sia così indirizzata, l’autorizzazione giuntale o la
determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per
espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale
dell’organo titolare della rappresentanza. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12868 del
16/06/2005). Invece, in mancanza di una disposizione statutaria che la richieda
espressamente l’autorizzazione alla lite da parte della giunta municipale non
costituisce atto necessario ai fini del promuovimento di azioni o della
resistenza in giudizio da parte del sindaco. Quest’ultimo, infatti, trae la
propria investitura direttamente dal corpo elettorale e costituisce, esso
stesso, fonte di legittimazione dei componenti della giunta municipale, nel
quadro di un sistema costituzionale e normativo di riferimento profondamente
influenzato dalle modifiche apportate al Titolo 5 della Parte 2 della
Costituzione dalla L. Cost. n. 3 del 2001 nonchè di quelle introdotte dalla L.
n. 131 del 2003 con ripercussioni anche sull’impianto del D.Lgs. n. 267 del
2000, il cui art. 50 indica il sindaco quale organo responsabile
dell’amministrazione comunale e gli attribuisce la rappresentanza dell’ente (ex
multis Cass. 21330/06). Nel caso di specie, dall’esame dello Statuto prodotto
risulta che lo stesso non contiene alcuna specifica previsione che preveda la
necessità di apposita autorizzazione alle liti da parte della Giunta comunale.
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata l’impugnata sentenza con
rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della
Campania,per l’esame delle ulteriori questioni che si pronuncerà anche in
ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa
l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria
regionale della Campania che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di
legittimità.

Fonte: iltuotributarista.it

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