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REATI MINORI: Depenalizzazione quadro sanzionatorio

Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sazionatorio

Decreto legislativo 30.12.1999 n° 507

Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507

DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI E RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO,
AI SENSI DELL\’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1999, N. 205
(pubblicato nel S.O. n. 233/L alla G.U. n. 306 del 31 dicembre 1999)

  • Titolo I – Riforma del sistema sanzionatorio in materia di alimenti
  • Titolo II – Modifica del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della navigazione
  • Titolo III – Riforma del sistema sanzionatorio in materia di circolazione stradale
  • Titolo IV – Riforma della disciplina sanzionatoria delle violazioni finanziarie
  • Titolo V – Riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali
  • Titolo VI – Trasformazione di reati in illeciti amministrativi
  • Titolo VII – Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689
  • Titolo VIII – Disposizioni transitorie e finali
  • Allegato – Elenco delle leggi recanti violazioni depenalizzate a norma dell\’articolo 1



“DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI E RIFORMA DEL SISTEMA
SANZIONATORIO, AI SENSI DELL\’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1999, N.
205”


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205, che delega il
Governo ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge
di delegazione, un decreto legislativo per la depenalizzazione dei reati
minori e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie
indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della medesima legge, nonché
per attribuire al giudice di pace la competenza in materia di
opposizione all’ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24
della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del [ … ]

Udito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall’articolo 17
della legge di delegazione;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del [ … ]

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Titolo I

RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI ALIMENTI

Capo I

TRASFORMAZIONE DEI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

Art. 1.

(Depenalizzazione).

Sono trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alle sanzioni
stabilite dagli articoli 2 e 3, le violazioni previste come reato dalle
leggi comprese nell’elenco allegato al presente decreto legislativo e da
ogni altra disposizione in materia di produzione, commercio e igiene
degli alimenti e delle bevande, nonché di tutela della denominazione di
origine dei medesimi, fatta eccezione per i reati previsti dal codice
penale e dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e
successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

(Sanzioni amministrative pecuniarie).

Le violazioni indicate dall’articolo 1 sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro, il cui ammontare,
salvo quanto previsto dal comma 2, è così determinato:

se la violazione è punita con la sola pena della multa o dell’ammenda,
la somma dovuta è pari all’ammontare della pena pecuniaria stabilita per
violazione stessa, e comunque non inferiore a lire cinquecentomila;

se la violazione è punita con la pena della reclusione o dell’arresto
alternativa a quella della multa o dell’ammenda, è dovuta una somma da
lire quindici milioni a novanta milioni quando la pena detentiva è
inferiore nel massimo ad un anno, e da lire venti milioni a centoventi
milioni negli altri casi;

se la violazione è punita con la pena della reclusione o dell’arresto
sola o congiunta con la pena della multa o dell’ammenda, è dovuta una
somma da lire venti milioni a centoventi milioni quando la pena
detentiva è inferiore nel massimo ad un anno, e da lire trenta milioni a
centottanta milioni negli altri casi.

Se per la violazione è prevista una pena pecuniaria proporzionale, con o
senza la fissazione di limiti minimi e massimi, la somma dovuta è pari:

all’ammontare della multa o dell’ammenda, ove prevista in via esclusiva;

all’ammontare della multa o dell’ammenda, aumentato di un terzo, ove prevista in via alternativa alla reclusione o all’arresto;

al doppio dell’ammontare della multa o dell’ammenda, ove prevista congiuntamente alla reclusione o all’arresto.

Art. 3.

(Sanzioni amministrative accessorie).

Le pene accessorie previste per le violazioni indicate dall’articolo 1
sono trasformate in sanzioni amministrative accessorie e continuano ad
applicarsi nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni che le
prevedono. Se l’applicabilità delle pene accessorie è prevista per i
casi di recidiva, le sanzioni amministrative accessorie si applicano nei
casi di reiterazione delle violazioni nei sensi stabiliti dall’articolo
8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall’articolo 92
del presente decreto legislativo.

Salvo quanto disposto dal comma 1, l’autorità amministrativa con
l’ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel
caso previsto dall’articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 può
applicare per le violazioni indicate dall’articolo 1, tenuto conto della
natura e della gravità dei fatti, le seguenti sanzioni amministrative
accessorie:

nel caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura dello
stabilimento o dell’esercizio da un minimo di cinque giorni ad un
massimo di tre mesi, ovvero la sospensione fino ad un massimo di tre
mesi o la revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo
provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività;

per i fatti di particolare gravità dai quali sia derivato pericolo per
la salute, la chiusura definitiva dello stabilimento o dell’esercizio e
la revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo
provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività.

Nei casi in cui possono essere applicate sanzioni amministrative
accessorie a norma dei commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura
ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

(Autorità competente).

Salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni amministrative per le
violazioni depenalizzate a norma dell’articolo 1 sono applicate dalle
autorità amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni
amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni
stesse.

Per le violazioni previste dalle leggi 7 dicembre 1951, n. 1316, 23
dicembre 1956, n. 1526, 24 luglio 1962, n. 1104, 9 ottobre 1980, n. 659,
4 novembre 1981, n. 628, 2 agosto 1982, n. 527 e 12 gennaio 1990, n.
11, le sanzioni amministrative sono applicate, secondo le rispettive
attribuzioni, dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dal
Ministero dell\’industria, del commercio e dell\’artigianato, dalle
regioni e dalle province autonome.

Capo II

MODIFICHE DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA

Art. 5.

(Circostanza aggravante di delitti previsti dal codice penale).

Dopo l’articolo 517 del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 517-bis. (Circostanza aggravante). — Le pene stabilite dagli
articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno
ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui
caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti.

Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre,
se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la
chiusura dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato
commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero
la revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo
provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell’attività
commerciale nello stabilimento o nell’esercizio stesso.”.

Art. 6.

(Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283).

La legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni, è così modificata:

il terzo comma dell\’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle
disposizioni del presente articolo e dell’articolo 5 sono puniti con
l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da lire seicentomila a lire
sessanta milioni. Per la violazione delle disposizioni di cui alle
lettere d) e h) dell’articolo 5 si applica la pena dell’arresto da tre
mesi ad un anno o dell\’ammenda da lire cinque milioni a lire novanta
milioni.”;

il secondo comma dell’articolo 12 è sostituito dal seguente:

“I contravventori sono puniti con le pene previste dall’articolo 6 se
le sostanze sono destinate al commercio. Negli altri casi si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei
milioni.”;

dopo l’articolo 12 è aggiunto il seguente:

“Art. 12-bis. — Nel pronunciare condanna per taluno dei reati previsti
dagli articoli 5, 6 e 12, il giudice, se il fatto è di particolare
gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, dispone la chiusura
definitiva dello stabilimento o dell’esercizio e la revoca della
licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo
che consente l’esercizio dell’attività.

Le medesime pene accessorie possono essere applicate se il fatto è
commesso da persona già condannata, con sentenza irrevocabile, per reato
commesso con violazione delle norme in materia di produzione, commercio
e igiene degli alimenti e delle bevande.

Le pene accessorie previste dal presente articolo si applicano anche
quando i fatti previsti dagli articoli 5, 6 e 12 costituiscono un più
grave reato ai sensi di altre disposizioni di legge.”.

Art. 7.

(Affissione e pubblicazione del provvedimento che applica sanzioni amministrative).

Quando è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore
a quindici milioni di lire per una violazione in materia di produzione,
commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, o di tutela della
denominazione di origine dei medesimi, l’autorità amministrativa con
l’ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel
caso previsto dall’articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 può
disporre, tenuto conto della natura e della gravità del fatto,
l’affissione o la pubblicazione del provvedimento che accerta la
violazione a spese del soggetto cui la sanzione è applicata.

L\’affissione ha ad oggetto un estratto del provvedimento contenente la
sintetica indicazione dell’illecito commesso, del suo autore e della
sanzione applicata. L’autorità amministrativa o il giudice stabilisce i
luoghi, le modalità e la durata, comunque non superiore a quattro mesi,
dell’affissione, in modo tale da assicurare un’agevole conoscibilità del
provvedimento da parte del pubblico.

L’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione cura l’esecuzione
dell’affissione, avvalendosi ove occorra degli organi di polizia
municipale. Se l’affissione è disposta dal giudice penale, l’esecuzione è
affidata all’organo che ha accertato la violazione.

La pubblicazione del provvedimento è eseguita con le modalità previste
dall’articolo 36 del codice penale, in quanto applicabile.

Art. 8.

(Chiusura dello stabilimento o dell’esercizio per mancanza dei requisiti igienico-sanitari).

Gli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza
sull’osservanza delle disposizioni in materia di produzione, commercio
ed igiene degli alimenti e delle bevande dispongono la chiusura dello
stabilimento o dell’esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti
igienico-sanitari necessari ai fini del rilascio dell’autorizzazione
sanitaria.

Il provvedimento è immediatamente revocato se la situazione viene regolarizzata.

Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 3 del presente
decreto, dall’articolo 517-bis del codice penale, dall’articolo 12-bis e
dal primo comma dell’articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Titolo II

MODIFICA DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE

Art. 9.

(Disposizioni generali).

Dopo l’articolo 1083 del codice della navigazione sono inseriti i seguenti:

“Art. 1083-bis. (Sanzioni amministrative accessorie). — Le sanzioni
accessorie per le violazioni amministrative previste dal presente codice
sono:

la sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione
interna e aeronautici, se si tratta di illeciti commessi dalle persone
indicate nell’articolo 1082, primo comma, n. 1, ovvero da comandanti,
ufficiali e sottufficiali della navigazione interna;

la sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla
professione della navigazione interna, se si tratta di illeciti commessi
dalle persone indicate nell’articolo 1082, primo comma, n. 2, ovvero
dagli appartenenti al personale della navigazione interna.

Art. 1083-ter. (Effetti e durata delle sanzioni amministrative
accessorie). — La sospensione dai titoli professionali marittimi, della
navigazione interna e aeronautici di cui all’articolo 1083-bis, primo
comma, n. 1, priva il soggetto del diritto di esercitare qualsiasi
funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati
negli articoli 123, 134 e 739, per un tempo non inferiore a quindici
giorni e non superiore ad un anno.

La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla
professione della navigazione interna di cui all’articolo 1083-bis,
primo comma, n. 2, priva il soggetto del diritto di esercitare la
professione per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore
ad un anno.

Alle sanzioni accessorie indicate dai precedenti commi si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del codice penale relative alla
sospensione dall’esercizio di una professione.”.

Nel primo comma dell’articolo 1086 del codice della navigazione le
parole “a titolo di pene pecuniarie per i reati previsti dal presente
codice” sono sostituite dalle seguenti: “a titolo di pene o di sanzioni
amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente
codice”.

Art. 10.

(Disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione).

Nell’articolo 1162 del codice della navigazione le parole “è punito con
l’arresto fino a due mesi ovvero con l’ammenda fino a lire
duecentomila” sono sostituite dalle seguenti: “è punito, se il fatto non
costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni”.

L’articolo 1163 del codice della navigazione è così modificato:

nel primo comma le parole “è punito con l’arresto fino a due mesi
ovvero con l’ammenda fino a lire quattrocentomila” sono sostituite dalle
seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni”;

nel secondo comma le parole “è punito con l’arresto fino a sei mesi
ovvero con l’ammenda fino a lire un milione” sono sostituite dalle
seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni”.

Nell’articolo 1164 del codice della navigazione le parole “se il fatto
non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi ovvero
con l’ammenda fino a lire quattrocentomila” sono sostituite dalle
seguenti: “se il fatto non costituisce reato, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei
milioni”.

Art. 11.

(Disposizioni sull’ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aerodromi).

Nell’articolo 1169 del codice della navigazione le parole “con
l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda da lire quarantamila a
lire quattrocentomila” sono sostituite dalle seguenti: “se il fatto non
costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire due milioni a lire dodici milioni.”.

Nell’articolo 1170 del codice della navigazione le parole “con
l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda da lire centomila a un
milione” sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni”.

Nell’articolo 1171 del codice della navigazione le parole “con
l’arresto fino a un anno ovvero con l’ammenda fino a lire due milioni”
sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni”.

Nell’articolo 1174 del codice della navigazione le parole ” è punito,
se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre
mesi ovvero con l’ammenda fino a lire quattrocentomila” sono sostituite
dalle seguenti: “è punito, se il fatto non costituisce reato, con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a
lire dodici milioni”.

L’articolo 1175 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

“Art. 1175. (Sanzioni amministrative accessorie). — La violazione degli
articoli 1170, 1173 e 1174 importa l’applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla
professione.”.

Art. 12.

(Disposizioni sull’assunzione della gente di mare e del personale navigante).

L’articolo 1178 del codice della navigazione è così modificato:

nel primo comma le parole “con l’ammenda fino a lire duecentomila” sono
sostituite dalle seguenti: “, se il fatto non costituisce reato, con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila
a lire tre milioni”;

nel secondo comma, le parole “Alla stessa pena” sono sostituite dalle seguenti: “Alla stessa sanzione”

L’articolo 1179 del codice della navigazione è così modificato:

nel primo comma le parole “con l’ammenda da lire centomila a lire un
milione” sono sostituite dalle seguenti: “, se il fatto non costituisce
reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
due milioni a lire dodici milioni”;

nel secondo comma le parole “Alla stessa pena” sono sostituite dalle seguenti: “Alla stessa sanzione”.

L’articolo 1180 del codice della navigazione è così modificato:

nel primo comma le parole “con l’ammenda da lire sessantamila a
duecentomila” sono sostituite dalle seguenti: “, se il fatto non
costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni”;

nel secondo comma le parole “Alla stessa pena” sono sostituite dalle seguenti: “Alla stessa sanzione”.

Art. 13.

(Disposizioni sulla proprietà della nave e dell’aeromobile).

L’articolo 1184 del codice della navigazione è così modificato:

nel primo comma le parole “con l’arresto da due a sei mesi ovvero con
l’ammenda da lire cento milioni a lire quattrocento milioni” sono
sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire trenta milioni a lire sessanta milioni. Non è
ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.”;

nel secondo comma le parole “Alla stessa pena” sono sostituite dalle seguenti: “Alla stessa sanzione”.

Art. 14.

(Disposizioni sulla polizia della navigazione).

L’articolo 1190 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

“Art. 1190. (Inosservanza di norme sulle scuole di pilotaggio). —
Chiunque ammette all’istruzione di pilotaggio aereo un allievo, che non
ha conseguito il prescritto certificato di idoneità psicofisica, ovvero
un allievo di minore età, senza il consenso di chi esercita la potestà o
la tutela, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.”.

L’articolo 1193 del codice della navigazione è così modificato:

nel primo comma le parole “con l’arresto fino a sei mesi ovvero con
l’ammenda fino a lire quattrocentomila” sono sostituite dalle seguenti:
“se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni”;

nel secondo comma le parole “Alla stessa pena” sono sostituite dalle seguenti: “Alla stessa sanzione”.

L’articolo 1196 del codice della navigazione è così modificato:

nel primo comma le parole “qualora il fatto non costituisca un più
grave reato, con l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda fino a
lire un milione” sono sostituite dalle seguenti: “se il fatto non
costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire due milioni a lire dodici milioni”;

nel secondo comma le parole “La stessa pena” sono sostituite dalle seguenti: “La stessa sanzione”.

Nell’articolo 1198 del codice della navigazione le parole “con
l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda fino a lire
quattrocentomila” sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire
dodici milioni.”.

L’articolo 1199 del codice della navigazione è così modificato:

nel primo comma le parole “è punito con l’arresto fino a sei mesi e con
l’ammenda da lire centomila a due milioni” sono sostituite dalle
seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni”;

nel secondo comma le parole “è punito con l’arresto fino a tre mesi
ovvero con l’ammenda da lire sessantamila a seicentomila. Se il fatto è
commesso da un componente dell’equipaggio, la pena non è inferiore a un
mese o a lire centomila” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
milioni a lire trenta milioni. Se il fatto è commesso da un componente
dell’equipaggio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni”;

il terzo comma è sostituito dai seguenti:

“Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in
misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è previsto come reato da altre disposizioni di legge.”.

L’articolo 1200 del codice della navigazione è così modificato:

nel primo comma le parole “con l’arresto fino a tre mesi ovvero con
l’ammenda da lire sessantamila a un milione” sono sostituite dalle
seguenti: “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire due milioni a lire dodici milioni”;

nel secondo comma la parola “pena” è sostituita dalla parola “sanzione”;

nel terzo comma le parole “la pena è aumentata fino a un terzo” sono
sostituite dalle seguenti: “si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire quindici milioni”.

Nell’articolo 1201 del codice della navigazione le parole “con
l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda da lire centomila a un
milione” sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni”.

L’articolo 1201-bis del codice della navigazione è così modificato:

nel primo periodo del primo comma le parole “con l’arresto fino a un
anno” sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni”;

nel secondo periodo del primo comma le parole “la pena dell’arresto da
sei mesi a due anni” sono sostituite dalle seguenti: “la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire
sessanta milioni”;

nel secondo comma le parole “Con le stesse pene è punito, a richiesta
del Ministro di grazia e giustizia,” sono sostituite dalle seguenti:
“Con le stesse sanzioni è punito”;

dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

“Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non è ammesso il
pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.”.

L’articolo 1204 del codice della navigazione è così modificato:

nel primo comma le parole “con l’arresto fino a un anno ovvero con
l’ammenda fino a lire un milione” sono sostituite dalle seguenti: “con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
milioni a lire trenta milioni”;

nel secondo comma le parole “Alla stessa pena” sono sostituite dalle seguenti: “Alla stessa sanzione”;

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non è ammesso il
pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.”.

Nell’articolo 1207 del codice della navigazione le parole “con
l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a lire un milione”
sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni”.

L’articolo 1208 del codice della navigazione è così modificato:

nel primo comma le parole “con l’ammenda fino al lire duecentomila”
sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni”;

nel secondo comma le parole “la pena è dell’arresto fino ad un anno
ovvero dell’ammenda fino a lire quattrocentomila” sono sostituite dalle
seguenti: “si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni”.

Nell’articolo 1209 del codice della navigazione le parole “con
l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a lire un milione”
sono sostituite dalle seguenti: “se il fatto non costituisce reato, con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire diciotto milioni”.

Nell’articolo 1211 del codice della navigazione le parole “con
l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a lire un milione”
sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni”.

Nell’articolo 1213 del codice della navigazione le parole “se il fatto
non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi ovvero
con l’ammenda fino a lire quattrocentomila” sono sostituite dalle
seguenti: “se il fatto con costituisce reato, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire
dodici milioni”.

L’articolo 1214 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

“Art. 1214. (Sanzioni amministrative accessorie). — La violazione degli
articoli 1193, 1198, 1199, 1204, secondo comma, 1207 e 1209 comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dai titoli o dalla professione.”.

Art. 15.

(Modifiche all’articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32).

L’articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32 è così modificato:

nel primo periodo del primo comma le parole “con l’arresto fino a un
anno” sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni”;

nel secondo periodo del primo comma le parole “la pena dell’arresto da
sei mesi a due anni” sono sostituite dalle seguenti: “la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire
sessanta milioni”;

nel secondo comma parole: “Con le stesse pene è punito, a richiesta del
Ministro di grazia e giustizia,” sono sostituite dalle seguenti: “Con
le stesse sanzioni è punito”;

dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

“Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in
misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.”.

Art. 16.

(Autorità competenti all’applicazione delle sanzioni amministrative).

Le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative previste
dal presente titolo sono, secondo le rispettive attribuzioni, il
Ministero dei trasporti e della navigazione, l’Ente nazionale per
l’aviazione civile, le regioni e le province autonome.

Titolo III

RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 17.

(Blocco stradale o ferroviario).

Il primo e il secondo comma dell’articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 sono sostituiti dai seguenti:

“Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione,
depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una
strada ferrata, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La stessa pena si applica nei confronti di chi, al fine di ostacolare
la libera navigazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di
qualsiasi specie in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o
laghi, o comunque le ostruisce o le ingombra.”.

Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 è inserito il seguente:

“Art. 1-bis. — Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera
circolazione, depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi
specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una
strada ordinaria o ferrata, è punito, se il fatto non costituisce reato,
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due
milioni a lire otto milioni.

Se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di un somma da lire cinque
milioni a lire venti milioni.

Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in
misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.”.

Art. 18.

(Autotrasporto).

L’articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 è così modificato:

nel primo comma le parole “è punito a norma dell\’articolo 348 codice
penale” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire
ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se
il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un’altra violazione
delle disposizioni del presente articolo o dell’articolo 46, accertata
con provvedimento esecutivo.”;

il secondo comma è soppresso;

nel terzo comma le parole “è punito con l’ammenda da lire
cinquecentomila a lire un milione” sono sostituite dalle seguenti: “è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
tre milioni a lire diciotto milioni.”; è altresì soppresso il secondo
periodo;

dopo il terzo comma è inserito il seguente:

“Alle violazioni di cui al primo comma consegue la sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero,
in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo, con l’osservanza delle norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.”.

L\’articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298 è così modificato:

nel primo comma le parole “è punito con la reclusione da uno a sei mesi
o con la multa da lire duecentomila a lire seicentomila” sono
sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro
milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei
cinque anni precedenti, ha commesso un’altra violazione delle
disposizioni del presente articolo o dell’articolo 26, accertata con
provvedimento esecutivo.”;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”.

L’articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298 è così modificato:

nella rubrica e nel primo comma le parole “accertamento dei reati” sono
sostituite dalle seguenti: “accertamento degli illeciti”;

dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

“Per le violazioni amministrative previste dagli articoli 26 e 46 non è
ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.”.

Nel comma 6 dell’articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 le parole “con le sanzioni previste dall’articolo 46 della legge 6
giugno 1974, n. 298” sono sostituite dalle seguenti: “con le sanzioni
amministrative previste dall’articolo 46, primo e secondo comma, della
legge 6 giugno 1974, n. 298”.

Nel comma 3 dell’articolo 88 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 le parole “con le sanzioni previste dalla legge 6 giugno 1974, n.
298” sono sostituite dalle seguenti: “con le sanzioni amministrative
previste dall’articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno
1974, n. 298”.

Art. 19.

(Guida dei veicoli).

L’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:

il comma 13 è sostituito dal seguente:

“13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la
patente di guida è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni; la stessa
sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché
revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal
presente codice.”;

il comma 18 è sostituito dal seguente:

“18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in
caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il
fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente
posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI.”.

Il comma 4 dell’articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dai seguenti:

“4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere
munito della patente è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni.
All’incauto affidamento si applica la disposizione di cui all’articolo
116, comma 12.

4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.”.

Nel comma 7 dell’articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Alla violazione
conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della
patente e del fermo del veicolo per un periodo di due mesi. In caso di
reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo,
consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del
veicolo.”.

Nel comma 6 dell’articolo 136 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 dopo le parole “si applicano le sanzioni” sono inserite le
seguenti: “amministrative, comprese quelle accessorie,”.

Nel comma 4 dell’articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 le parole “con l’arresto da uno a otto mesi e con l’ammenda da
lire duecentomila a lire ottocentomila” sono sostituite dalle seguenti:
“con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire dodici milioni.”.

Il comma 6 dell’articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:

“6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è
ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si
riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata
ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di
reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre
mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito
del ritiro della targa.”.

Il comma 6 dell\’articolo 217 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:

“6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di
circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a
lire dodici milioni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di
reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo.”.

Il comma 6 dell’articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:

“6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della
patente, circola abusivamente è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si
applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di
reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si
applica la confisca amministrativa del veicolo.”.

Art. 20.

(Comportamenti durante la circolazione).

Il comma 8 dell’articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dai seguenti:

“8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione,
quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a
tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
tre milioni a lire dodici milioni.

8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni
accessorie della sospensione della carta di circolazione e della
sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In
caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le
norme di cui al capo I, sezione II, e del capo II, sezione II, del
titolo VI.”.

L’articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:

nel comma 19 le parole “con l’arresto da due a sei mesi e con l\’ammenda
da lire duecentomila a lire un milione” sono sostituite dalle seguenti:
“con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire dodici
milioni”;

nel comma 22 il primo periodo è sostituito dal seguente: “Alle
violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro
mesi e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.
In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo
amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.”.

Nel comma 7 dell\’articolo 192 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 le parole “ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito
con l\’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da lire centomila a lire
quattrocentomila” sono sostituite dalle seguenti: “ove il fatto non
costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire due milioni a lire otto milioni.”.

Art. 21.

(Dati di identificazione e targhe).

Nel comma 6 dell\’articolo 74 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 le parole “con l’arresto da quattro a dodici mesi e con l’ammenda
da lire cinquecentomila a lire due milioni, salvo che il fatto
costituisca più grave reato” sono sostituite dalle seguenti: “, se il
fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire quattro miioni a lire sedici milioni”.

L’articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:

nel comma 9 le parole “con le sanzioni previste dall’articolo 100,
comma 12” sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
dodici milioni”;

al comma 14 è aggiunto il seguente periodo: “Alle violazioni di cui al
comma 9, limitatamente alle ipotesi di circolazione con un ciclomotore
con contrassegno contraffatto o alterato, consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.”.

L’articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:

nel comma 12 le parole “con l\’arresto da tre a nove mesi e con
l\’ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni” sono sostituite
dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire tre milioni a lire dodici milioni”;

nel comma 15 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Alle
violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni,
la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La
durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui
tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa.
Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.”.

Nel comma 5 dell’articolo 113 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 le parole “è soggetto alle sanzioni” sono sostituite dalle
seguenti: “è soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle
accessorie,”.

Nel comma 7 dell’articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 le parole “è soggetto alle medesime sanzioni” sono sostituite
dalle seguenti: “è soggetto alle medesime sanzioni amministrative,
comprese quelle accessorie,”.

Art. 22.

(Anagrafe nazionale).

Nel comma 11 dell\’articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, dopo le parole “nonché i dati relativi” sono inserite le
seguenti: “alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6
giugno 1974, n. 298 che comportano l\’applicazione delle sanzioni
accessorie e”.

Art. 23.

(Disposizioni di coordinamento e finali).

Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 195 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 le parole “ed il limite massimo generale di lire
quattro milioni” sono sostituite dalle seguenti: “ed il limite massimo
generale di lire diciotto milioni”.

Dopo il comma 3 dell’articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le
violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma
9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma
4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma
6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è
trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci
giorni.”.

L’articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 205 è così modificato:

il comma 2 è soppresso;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 22, 22-bis e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”.

Dopo il comma 1 dell\’articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è inserito il seguente:

“1-bis. Se l’autore della violazione è persona diversa dal proprietario
del mezzo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta
altresì evidente all’organo di polizia che la circolazione del veicolo è
avvenuta contro la volontà di costui, il mezzo è immediatamente
restituito all’avente titolo. Della restituzione è redatto verbale,
copia del quale viene consegnata all\’interessato.”.

Titolo IV

RIFORMA DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLE VIOLAZIONI FINANZIARIE

Art. 24.

(Abolizione del principio di ultrattività delle norme penali finanziarie).

L’articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 è abrogato.

Sono altresì abrogati l’articolo 7 del decreto-legge 16 marzo 1991, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, e
l’articolo 7-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

Non è ammessa ripetizione delle somme versate in applicazione delle disposizioni abrogate dal comma 2.

Art. 25.

(Depenalizzazione dei reati di contrabbando doganale).

Dopo l’articolo 295 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, è inserito il seguente:

“Art. 295-bis. (Sanzioni amministrative per le violazioni di lieve
entità). — Nei casi previsti dagli articoli 282, 283, 284, 285, 286,
287, 288, 289, 290, 291, 292 e 294, se l’ammontare dei diritti di
confine dovuti non supera lire sette milioni e non ricorrono le
circostanze indicate dall’articolo 295, secondo comma, si applica, in
luogo della pena stabilita dai medesimi articoli, la sanzione
amministrativa pecuniaria non minore di due e non maggiore di dieci
volte i diritti di confine dovuti. Nei casi previsti dall’articolo 294,
la sanzione non può essere comunque inferiore a lire un milione.

La sanzione può essere aumentata fino alla metà se ricorre la circostanza indicata dall’articolo 295, primo comma.

Le disposizioni degli articoli 301, 301-bis e 333 si osservano anche
con riguardo alle violazioni previste dal presente articolo. I
provvedimenti per i quali, in base alle medesime disposizioni, è
competente l’autorità giudiziaria sono adottati dal capo della dogana
nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata.

Nei casi in cui le violazioni previste dagli articoli indicati nel
primo comma conservano rilevanza penale sebbene l’ammontare dei diritti
di confine dovuti non superi lire sette milioni, per la presenza delle
circostanze aggravanti indicate dell’articolo 295, secondo comma, queste
ultime restano soggette al giudizio di equivalenza o di prevalenza con
eventuali circostanze attenuanti a norma dell’articolo 69 del codice
penale.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fatti di contrabbando relativi a tabacchi lavorati esteri.”.

Art. 26.

(Modifica della disciplina del contrabbando abituale).

Nell’articolo 297 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, le parole “lire cinquantamila” sono sostituite
dalle parole “lire ventuno milioni”.

Art. 27.

(Depenalizzazione del reato previsto dall’articolo 2, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853).

Nel comma 26 dell’articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n.
853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17,
le parole da “con l’arresto fino a due anni” sino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire quattro milioni a lire venti milioni qualora
nell’anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell’imposta
per un ammontare di corrispettivi superiore a lire dieci milioni, e con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire
quattro milioni qualora nell’anno abbiano effettuato acquisti senza
applicazione dell’imposta per un ammontare di corrispettivi non
superiore a lire dieci milioni”.

Titolo V

RIFORMA DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA RELATIVA AGLI ASSEGNI BANCARI E POSTALI

Art. 28.

(Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza autorizzazione).

L’articolo 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente:

“Art. 1. (Emissione di assegno senza autorizzazione). — 1. Chiunque
emette un assegno bancario o postale senza l’autorizzazione del
trattario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire due milioni a lire dodici milioni.

Se l’importo dell\’assegno è superiore a lire venti milioni o nel caso
di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura
ridotta ai sensi dell\’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.”.

Art. 29.

(Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza provvista).

L’articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente:

“Art. 2. (Emissione di assegno senza provvista). — 1. Fuori dei casi
previsti dall’articolo 1, chiunque emette un assegno bancario o postale
che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per
difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire un milione a lire sei milioni.

Se l’importo dell\’assegno è superiore a lire venti milioni o nel caso
di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura
ridotta ai sensi dell\’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.”.

Art. 30.

(Competenza).

L’articolo 4 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente:

“Art. 4. (Autorità competente). — 1. Per l’applicazione delle sanzioni
previste dagli articoli 1 e 2 e delle conseguenti sanzioni
amministrative accessorie è competente il prefetto del luogo di
pagamento dell’assegno.”.

Art. 31.

(Sanzioni amministrative accessorie).

L’articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dai seguenti:

“Art. 5. (Sanzioni amministrative accessorie). — 1. La violazione
dell’articolo 1 comporta il divieto di emettere assegni bancari e
postali. La stessa sanzione amministrativa accessoria si applica in caso
di violazione dell’articolo 2, quando l’importo dell’assegno, ovvero di
più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una
programmazione unitaria, è superiore a lire cinque milioni.

Se l’importo dell’assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e
sulla base di una programmazione unitaria è superiore a lire cento
milioni, ovvero risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, ha
commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dagli articoli
1 e 2 per un importo superiore complessivamente a lire venti milioni,
accertate con provvedimento esecutivo, l’emissione di assegno senza
autorizzazione o senza provvista comporta anche l’applicazione di una o
più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

interdizione dall’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale;

interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 5-bis. (Effetti e durata delle sanzioni amministrative
accessorie). — 1. L’interdizione dall’esercizio di un’attività
professionale o imprenditoriale priva, temporaneamente, il soggetto
della capacità di esercitare una professione, industria o un commercio,
per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale
abilitazione, autorizzazione o licenza dell’autorità.

L’interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese importa l’incapacità del soggetto di
esercitare l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore
generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della
persona giuridica o dell’imprenditore.

L’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il
divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo
che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

Le sanzioni amministrative accessorie previste dai commi 1, 2 e 3 non
possono avere una durata inferiore a due mesi, né superiore a due anni.
Il divieto di emettere assegni bancari e postali non può avere una
durata inferiore a due anni, né superiore a cinque anni.

Il prefetto, nel determinare il numero e la durata delle sanzioni
amministrative accessorie da applicare, tiene conto della gravità
dell’illecito e dell’importo dell’assegno o degli assegni emessi.”.

Art. 32.

(Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie).

L\’articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente:

“Art. 7. (Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie). — 1.
Ferma restando l’applicabilità delle sanzioni amministrative di cui agli
articoli 1 e 2, chiunque trasgredisce ai divieti conseguenti alle
sanzioni amministrative accessorie di cui all’articolo 5 è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.

La condanna per il reato di cui al comma 1 importa la pubblicazione
della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un
periodo non inferiore a due anni, né superiore a cinque anni.”.

Art. 33.

(Pagamento tardivo dell’assegno e procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative).

L\’articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dai seguenti:

“Art. 8. (Pagamento dell’assegno emesso senza provvista dopo la
scadenza del termine di presentazione). — 1. Nei casi previsti
dall’articolo 2, le sanzioni amministrative non si applicano se il
traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione del titolo, effettua il pagamento dell’assegno, degli
interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la
constatazione equivalente.

Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o
presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al
portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato
il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente.

La prova dell’avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo
stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio
della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla
presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma
autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato,
mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell’importo
dovuto.

Il procedimento per l\’applicazione delle sanzioni amministrative non
può essere iniziato prima che sia decorso il termine per il pagamento
indicato nel comma 1.

Art. 8-bis. (Procedimento per l\’applicazione delle sanzioni
amministrative). — 1. Nei casi previsti dall’articolo 1, se viene levato
il protesto o effettuata la constatazione equivalente, il pubblico
ufficiale trasmette il rapporto di accertamento della violazione al
prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il
protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il prefetto
viene direttamente informato dal trattario.

Nei casi previsti dall’articolo 2, il trattario dà comunicazione del
mancato pagamento al pubblico ufficiale che deve levare il protesto o
effettuare la constatazione equivalente; il pubblico ufficiale, se non è
stato effettuato il pagamento dell’assegno nel termine previsto
dall’articolo 8, trasmette il rapporto di accertamento della violazione
al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il
protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il trattario,
decorso inutilmente il termine previsto dall’articolo 8, informa
direttamente il prefetto territorialmente competente.

Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell’informativa il
prefetto notifica all’interessato gli estremi della violazione a norma
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l’interessato
risiede all’estero il termine per la notifica è di trecentosessanta
giorni.

L’interessato, entro trenta giorni dalla notifica, può presentare scritti difensivi e documenti.

Il prefetto, dopo aver valutato le deduzioni presentate, determina, con
ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il
pagamento, insieme con le spese, ovvero emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti.

Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le
disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689 e successive modificazioni, in quanto compatibili.”.

Art. 34.

(Revoca delle autorizzazioni).

L\’articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dai seguenti:

“Art. 9. (Revoca delle autorizzazioni). — 1. In caso di mancato
pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di
autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del
traente nell’archivio previsto dall’articolo 10-bis.

L’iscrizione è effettuata:

nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo;

nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine stabilito
dall’articolo 8 senza che il traente abbia fornito la prova
dell’avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall’articolo 9-bis,
comma 3.

L’iscrizione nell’archivio determina la revoca di ogni autorizzazione
ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non può essere data prima
che sia trascorso il termine di sei mesi dall’iscrizione del nominativo
nell’archivio.

La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque
banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il
traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l’iscrizione
nell’archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.

9-bis. (Preavviso di revoca). — 1. Nel caso di mancato pagamento, in
tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario
comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell’articolo 8
senza che abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento, il suo
nominativo sarà iscritto nell’archivio di cui all’articolo 10-bis e che
dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere
assegni. Con la comunicazione il traente è invitato a restituire, alla
scadenza del medesimo termine e sempre che non sia effettuato il
pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli
uffici postali che li hanno rilasciati.

2.. La comunicazione è effettuata presso il domicilio eletto dal
traente a norma dell’articolo 9-ter entro il decimo giorno dalla
presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo
concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella
di ricevimento.

Anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 9, comma 2, lettera
b), l’iscrizione del nominativo del traente nell’archivio non può aver
luogo se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione.

La comunicazione si ha per effettuata ove consti l’impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto.

Se la comunicazione non è effettuata entro il termine indicato nel
comma 2, il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dal
traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione,
anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di lire venti
milioni per ogni assegno.

Art. 9-ter. (Elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni). 1.
All’atto della conclusione di convenzioni di assegno, il cliente elegge
domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall’articolo 9-bis.

Eventuali variazioni del domicilio eletto debbono essere comunicate con
dichiarazione presentata direttamente alla banca o all’ufficio postale,
ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, o con altro mezzo concordato dalle parti, di cui sia certa
la data di ricevimento.”.

Art. 35.

(Responsabilità del trattario).

L’articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente:

“Art. 10. (Responsabilità solidale del trattario). — 1. Il trattario
che omette o ritarda l’iscrizione nell’archivio di cui all’articolo
10-bis, ovvero che autorizza il rilascio di moduli di assegni in favore
di persona il cui nominativo risulta iscritto nell’archivio, è obbligato
in solido con il traente a pagare gli assegni emessi dallo stesso
traente nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, anche se
manca o è insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni
per ogni assegno.”.

Art. 36.

(Archivio informatico).

Dopo l’articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è inserito il seguente:

“Art. 10-bis. (Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte
di pagamento irregolari). — 1. Al fine del regolare funzionamento dei
sistemi di pagamento, è istituito presso la Banca d\’Italia un archivio
informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di
pagamento, nel quale sono inseriti i seguenti dati:

generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista;

assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza
provvista, nonché assegni non restituiti alle banche e agli uffici
postali dopo la revoca dell’autorizzazione;

sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per
l’emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza
provvista, nonché sanzioni penali e connessi divieti applicati per
l’inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione
amministrativa accessoria;

generalità del soggetto al quale è stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento;

carte di pagamento per le quali sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo;

assegni bancari e postali e carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.

La Banca d’Italia, quale titolare del trattamento dei dati, può
avvalersi di un ente esterno per la gestione dell’archivio, secondo
quanto previsto dall’articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Il soggetto interessato ha diritto ad accedere alle informazioni che lo
riguardano contenute nell’archivio e di esercitare gli altri diritti
previsti dall’articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

I prefetti, le banche, gli intermediari finanziari vigilati e gli
uffici postali possono accedere alle informazioni contenute
nell’archivio per le finalità previste dalla presente legge e per quelle
connesse alla verifica della corretta utilizzazione degli assegni e
delle carte di pagamento. L’autorità giudiziaria ha accesso diretto alle
informazioni contenute nell’archivio, per lo svolgimento delle proprie
funzioni.”.

Con regolamento emanato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia,
sentita la Banca d’Italia ed il Garante per la protezione dei dati
personali, disciplina le modalità con cui i soggetti ivi individuati
devono trasmettere i dati all’archivio previsto dal comma 1 del presente
articolo e, se necessario, rettificarli o aggiornarli. Con il medesimo
regolamento sono individuate le modalità con cui la Banca d’Italia,
attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento e ne
consente la consultazione.

Con distinto regolamento emesso entro trenta giorni dall’adozione del
regolamento ministeriale di cui al comma 2, la Banca d’Italia disciplina
le modalità e le procedure relative alle attività previste dal medesimo
regolamento ministeriale. La Banca d’Italia provvede altresì a
determinare i criteri generali per la quantificazione dei costi per
l’accesso e la consultazione dell’archivio da parte delle banche, degli
intermediari vigilati e degli uffici postali.

Art. 37.

(Sanzioni penali).

L’articolo 124 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e
successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 124. — All’atto del rilascio di moduli di assegno bancario o
postale, il richiedente deve dichiarare al trattario di non essere in
alcun modo interdetto dall’emissione di assegni.

Il richiedente che dichiari il falso è punito, qualora vengano
rilasciati uno o più moduli di assegno, con la reclusione da sei mesi a
due anni.”.

L’articolo 125 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e
successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 125. — Prima del rilascio di moduli di assegno bancario o postale
il dipendente responsabile accerta, sulla base dei dati risultanti
dall\’archivio previsto dall’articolo 10-bis della legge 15 dicembre
1990, n. 386, che il richiedente non risulti in alcun modo interdetto
dall’emissione di assegni bancari o postali, ovvero soggetto a revoca
delle autorizzazioni ad emettere assegni a norma dell’articolo 9 della
medesima legge.

Il dipendente responsabile che consegna moduli di assegno bancario o
postale a persona interdetta dall’emissione di assegni o soggetta a
revoca delle autorizzazioni, è punito, salvo che il fatto costituisca
più grave reato, con la reclusione fino ad un anno.”.

Titolo VI

TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

Capo I

DEPENALIZZAZIONE DI REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

Art. 38.

(Modifica dell’articolo 345 del codice penale, in tema di offesa all’Autorità mediante danneggiamento di affissioni).

Nell’articolo 345 del codice penale le parole “è punito con la multa
fino a lire un milione” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione
duecentomila”.

Art. 39.

(Modifica dell’articolo 350 del codice penale, in tema di agevolazione colposa della violazione di sigilli).

Nell’articolo 350 del codice penale le parole “è punito con la multa da
lire centomila a due milioni” sono sostituite dalle seguenti: “è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un
milione ottocentomila”.

Art. 40.

(Modifica dell’articolo 352 del codice penale, in tema di vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro).

Nell’articolo 352 del codice penale le parole “è punito con la multa
fino a lire un milione” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione
duecentomila”.

Art. 41.

(Modifica dell’articolo 465 del codice penale, in tema di uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto).

L’articolo 465 del codice penale è così modificato:

nel primo comma le parole “è punito con la reclusione fino a sei mesi o
con la multa da lire ventimila a quattrocentomila” sono sostituite
dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire duecentomila a un milione duecentomila”;

nel secondo comma le parole “soltanto la multa fino a lire
sessantamila” sono sostituite dalle seguenti: “la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila”.

Art. 42.

(Modifica dell’articolo 466 del codice penale, in tema di alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati).

L’articolo 466 del codice penale è così modificato:

nel primo comma le parole “con la reclusione fino a sei mesi o con la
multa da lire ventimila a quattrocentomila” sono sostituite dalle
seguenti: “con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a un milione duecentomila”;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso
nell’alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati.
Se le cose sono state ricevute in buona in buona fede, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.”.

Art. 43.

(Modifica dell’articolo 468 del codice penale, in tema di contraffazione di pubblici sigilli).

L’articolo 468 del codice penale è così modificato:

nel primo comma le parole “è punito con la multa da lire duecentomila a
due milioni” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione
ottocentomila”;

nel secondo comma le parole “Alla stessa pena” sono sostituite dalle seguenti: “Alla stessa sanzione”;

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione
amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che
accerta la violazione con le modalità stabilite dall’articolo 36 e non è
ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.”.

Art. 44.

(Modifica dell’articolo 527 del codice penale, in tema di atti osceni).

Nel secondo comma dell’articolo 527 del codice penale le parole “la
pena è della multa da lire sessantamila a seicentomila” sono sostituite
dalle seguenti: “si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire centomila a seicentomila”.

Art. 45.

(Modifica dell’articolo 654 del codice penale, in tema di grida e manifestazioni sediziose).

Nell’articolo 654 del codice penale le parole “è punito, se il fatto
non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a un anno” sono
sostituite dalle seguenti: “è punito, se il fatto non costituisce reato,
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un
milione duecentomila”.

Art. 46.

(Modifica dell’articolo 663 del codice penale, in tema di vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni).

L’articolo 663 del codice penale è così modificato:

nel primo comma le parole “è punito con l’arresto fino ad un mese e con
l’ammenda fino a lire cinquantamila” sono sostituite dalle seguenti: “è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a
seicentomila”;

nel secondo comma le parole “Alla stessa pena” sono sostituite dalle seguenti: “Alla stessa sanzione”.

Art. 47.

(Modifica dell’articolo 663-bis del codice penale, in tema di divulgazione di stampa clandestina).

L’articolo 663-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 663-bis (Divulgazione di stampa clandestina). — Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o
stampati pubblicati senza l’osservanza delle prescrizioni di legge sulla
pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a
un milione duecentomila.

Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il
pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.”.

Art. 48.

(Modifica dell’articolo 664 del codice penale, in tema di distruzione e deterioramento di affissioni).

L’articolo 664 del codice penale è così modificato:

nel primo comma le parole “è punito con l’ammenda fino a lire
seicentomila” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila”;

nel secondo comma le parole “la pena è dell’ammenda fino a lire
duecentomila” sono sostituite dalle seguenti: “si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila”.

Art. 49.

(Modifica dell’articolo 666 del codice penale, in tema di spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza).

L’articolo 666 del codice penale è così modificato:

nel primo comma le parole “è punito con l’ammenda da lire ventimila a
un milione” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni”;

nel secondo comma le parole “la pena è dell’arresto fino a un mese”
sono sostituite dalle seguenti: “si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila”;

dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

“È sempre disposta la cessazione dell’attività svolta in difetto di
licenza. Se l’attività è svolta in locale per il quale è stata
rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di
diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al
primo comma e nell’ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì
la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.

Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il
pagamento in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.”.

Art. 50.

(Modifica dell’articolo 675 del codice penale, in tema di collocamento pericolo di cose).

Nell’articolo 675 del codice penale le parole “è punito con l’ammenda
fino a lire duecentomila” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione
duecentomila”.

Art. 51.

(Modifica dell’articolo 686 del codice penale, in tema di fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe).

L’articolo 686 del codice penale è così modificato:

nel primo comma le parole “è punito con l’arresto fino ad un anno o con
l’ammenda da lire centomila a un milione” sono sostituite dalle
seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
ottocentomila a lire quattro milioni ottocentomila”;

nel secondo comma le parole “Alla stessa pena” sono sostituite dalle parole “Alla stessa sanzione”;

dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

“È sempre disposta la cessazione dell’attività illecitamente
esercitata. Se l’attività è svolta in uno stabilimento o in un esercizio
per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo
abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione
delle violazioni è disposta altresì la chiusura dello stabilimento o
dell’esercizio per un periodo non superiore a sette giorni.

Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il
pagamento in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.”.

Art. 52.

(Modifica dell’articolo 688 del codice penale, in tema di ubriachezza).

Nel primo comma dell’articolo 688 del codice penale le parole “è punito
con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire ventimila a
quattrocentomila” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire
seicentomila”.

Art. 53.

(Modifica dell’articolo 692 del codice penale, in tema di detenzione di misure e pesi illegali).

Nel primo comma dell’articolo 692 del codice penale le parole “è punito
con l’ammenda da lire ventimila a lire quattrocentomila” sono
sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila”.

Art. 54.

(Modifica dell’articolo 705 del codice penale, in tema di commercio non autorizzato di cose preziose).

L’articolo 705 del codice penale è così modificato:

nel primo comma le parole “è punito con l’arresto fino a tre mesi o con
l’ammenda da lire centomila a due milioni” sono sostituite dalle
seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquecentomila a tre milioni”;

dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

“Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell’articolo 686.”.

Art. 55.

(Modifica dell’articolo 724 del codice penale, in tema di bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti).

L’articolo 724 del codice penale è così modificato:

nel primo comma le parole “è punito con l’ammenda da lire ventimila a
seicentomila” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila”;

nel secondo comma le parole “Alla stessa pena soggiace chi” sono
sostituite dalle seguenti: “La stessa sanzione si applica a chi”.

Art. 56.

(Modifica dell’articolo 725 del codice penale, in tema di commercio di
scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza).

Nell’articolo 725 del codice penale le parole “è punito con l’ammenda
da lire ventimila a due milioni” sono sostituite dalle seguenti: “è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a
un milione duecentomila”.

Art. 57.

(Autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative).

Dopo l’articolo 19 delle disposizioni coordinamento e transitorie del
codice penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è
inserito il seguente:

“19-bis. — L’autorità competente a ricevere il rapporto e ad applicare
le sanzioni per le violazioni amministrative previste dagli articoli
350, 352, 498, 527, 654, 663-bis, 672, 688, 692, 705, 724 e 725 del
codice penale è il prefetto.

Le autorità di seguito elencate sono competenti ad applicare le
sanzioni amministrative previste dagli articoli indicati in relazione a
ciascuna di esse:

Ministero dei trasporti e della navigazione: articolo 465 e,
limitatamente ai fatti concernenti biglietti di strade ferrate o di
altre pubbliche imprese di trasporto, articolo 466 del codice penale;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: articolo 509 del codice penale;

Ministero delle finanze: articolo 686, nonché, limitatamente ai fatti
concernenti valori di bollo, articolo 466 del codice penale;

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: articoli 693 e 694 del codice penale;

sindaco: articoli 345, 663, 664, 666, 669, 675, 676, 677 e 687 del codice penale.”.

Capo II

DEPENALIZZAZIONE DI REATI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI

Art. 58.

(Modifiche al regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, in tema di repressione dell’abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna).

Il regio decreto 14 luglio 1898, n. 404 è così modificato:

nell’articolo 15 le parole “saranno puniti ai sensi dell’articolo 434
del codice penale” sono sostituite dalle seguenti: “sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione
duecentomila”;

l’articolo 23 è sostituito dal seguente:

“Art. 23. — Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene
alle disposizioni degli articoli 20 e 21, primo comma, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione
ottocentomila.

Nel caso previsto nell’articolo 21, può essere disposta la confisca di tutto o di parte del bestiame.”.

nell’articolo 24 le parole “è punito con le pene stabilite
nell’articolo 434 del codice penale” sono sostituite dalle seguenti: “è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
centocinquantamila a novecentomila”.

Art. 59.

(Modifica dell’articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, in tema di bonifica dei terreni paludosi).

Nell’articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 le parole da
“sono punite” sino alla fine dell’articolo sono sostituite dalle
seguenti: “sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a un milione duecentomila.”.

Art. 60.

(Modifica dell’articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740, in
materia uso illecito del nome e dell’emblema della Croce Rossa).

L’articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 è così modificato:

nel primo comma le parole “è punito con gli arresti da uno a sei mesi o
con l’ammenda da lire 60.000 a 400.000” sono sostituite dalle seguenti:
“è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni”;

nel secondo comma le parole “Alla stessa pena” sono sostituite dalle seguenti: “Alla stessa sanzione”;

nel terzo comma le parole “Tali pene” sono sostituite dalle seguenti: “Tali sanzioni”.

Art. 61.

(Modifiche al regio decreto 11 luglio 1913, n. 959, recante il testo
unico delle disposizioni sulla navigazione interna e sulla fluitazione).

Il regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 è così modificato:

nel primo comma dell’articolo 54 le parole “saranno punite con
l’arresto non superiore nel massimo a cinque giorni, e con ammende che
potranno estendersi fino a lire quattrocentomila” sono sostituite dalle
seguenti: “sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
trecentomila a un milione ottocentomila”;

l’articolo 55 è sostituito dal seguente:

“Art. 55 — Le violazioni dei regolamenti emanati per l’esecuzione della
presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire centomila a seicentomila.”.

Art. 62.

(Modifica dell’articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio
1917, n. 148, in tema di prevenzione e repressione dell’abigeato in
Sicilia).

Nell’articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n.
148 le parole da “sono punite” sino alla fine dell’articolo sono
sostituite dalle seguenti: “sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila.”.

Art. 63.

(Modifica dell’articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475, in tema di falsa attribuzione di lavori altrui).

L’articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475 è così modificato:

nel primo comma le parole “con la reclusione fino a un mese” sono
sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila”;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Qualora l’offerta sia fatta a mezzo stampa, ovvero sia fatta in modo
abituale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nella prima ipotesi, il
tipografo, se non è concorso nell’illecito, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila.”;

dopo il secondo comma è inserito il seguente:

“Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano se il fatto costituisce reato.”.

Art. 64.

(Modifiche al regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, in tema di
costituzione dell’Associazione nazionale per il controllo della
combustione).

Il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, è così modificato:

l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

“Art. 19. — Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le
disposizioni contenute nei primi due capi del presente decreto o quelle
relative del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila.

In tali casi può procedersi alla confisca dell’apparecchio.”.

l’articolo 20 è sostituito dal seguente:

“Art. 20 — Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le
disposizioni contenute nel capo III del presente decreto o quelle
relative del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.

Nei casi di maggiore gravità o di reiterazione delle violazioni, si
applica altresì la sanzione accessoria dell’interdizione dall’esercizio
dell’industria per la quale occorre l’impiego di apparecchi del genere
di quelli adoperati per un periodo da sei mesi a due anni e si procede
alla confisca degli apparecchi, dei generatori e dei motori
indebitamente adoperati.”.

Art. 65.

(Modifica dell’articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n.
1923, in tema di infrazione ai divieti di importazione e di
esportazione).

Nel primo comma dell’articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre
1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495, le parole
“è punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino a lire
un milione” sono sostituite dalle seguenti: “è punito, salvo che il
fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila”.

Art. 66.

(Modifica dell’articolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, in tema di inosservanza di ordinanze prefettizie).

Nel sesto comma dell’articolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383
le parole “sono punite con l’arresto fino a dieci giorni o con
l’ammenda fino a lire centomila” sono sostituite dalle seguenti: “sono
punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione
duecentomila”.

Art. 67.

(Modifica dell’articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653, in tema di tutela del lavoro delle donne).

L’articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653 è sostituito dal seguente:

“Art. 24 — Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le
disposizioni contenute nei primi 19 articoli della presente legge,
nonché alle norme del decreto ministeriale di cui all’ultimo comma
dell’articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire trentamila a centottantamila per ogni donna occupata nel lavoro e
alla quale l’illecito si riferisce.

La sanzione amministrativa pecuniaria non può essere complessivamente
superiore a lire quattro milioni ottocentomila né inferiore a lire
ottocentomila.

Le violazioni dell’articolo 20 sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni
quattrocentomila e quelle agli articoli 21, 22 e 23 sono punite con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire un
milione duecentomila.”.

Art. 68.

(Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie).

Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 è così modificato:

nel quinto comma dell’articolo 201 le parole da “è punito” sino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a trenta milioni”;

nel secondo comma dell’articolo 221 le parole “è punito con l’ammenda
da lire 40.000 a 400.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a
novecentomila”.

Art. 69.

(Modifiche al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, in tema di
perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale).

Il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 115, è così modificato:

nel primo comma dell’articolo 115 le parole da “è punito” sino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “è punito, salvo che il
fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila”;

nel secondo comma dell’articolo 115 le parole “tali pene” sono sostituite dalle parole “tali sanzioni”;

nel primo comma dell’articolo 116 le parole da “è punito” sino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “è punito, salvo che il
fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire trecentomila a un milione ottocentomila”.

Art. 70.

(Modifica dell’articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.
1933, in tema di riforma delle leggi sul lotto pubblico).

Nel terzo comma dell’articolo 116 del regio decreto legge 19 ottobre
1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939,
n. 973, le parole “è punito con l’ammenda da lire 50 mila a lire 500
mila” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni”.

Art. 71.

(Modifica dell’articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239, in tema
di istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori
domestici).

L’articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239 è così modificato:

nel primo comma le parole “con l’ammenda fino a 100.000 lire” sono
sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire centocinquantamila a novecentomila”;

nel secondo comma la parola “pena” è sostituita dalla seguente “sanzione”.

Resta abrogato l’articolo 76 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

Art. 72.

(Modifiche alla legge 10 giugno 1940, n. 653, in tema di trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi).

La legge 10 giugno 1940, n. 653 è così modificata:

nel sesto comma dell’articolo 32 le parole da “è punito” sino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: “è punito, salvo che il fatto
costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
quattrocentomila a due milioni quattrocentomila”;

l’articolo 33 è abrogato.

Art. 73.

(Modifica dell’articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260, in tema di ricorrenze festive).

Nel primo comma dell’articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260 le
parole da “sono puniti” sino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: “sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
trecentomila a un milione ottocentomila.”.

Art. 74.

(Modifica dell’articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, in tema
di assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l’invalidità e i
superstiti).

Nel quarto comma dell’articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218 le
parole da “è punito” sino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: “è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due
milioni quattrocentomila.”.

Art. 75.

(Modifica dell’articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619, in tema
di risanamento dei rioni dei “Sassi” nell’abitato del Comune di Matera).

Nel terzo comma dell’articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619 le
parole “è punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da lire
50.000 a 150.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito, salvo che
il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire cinquecentomila a tre milioni.”.

Art. 76.

(Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in tema di apprendistato).

La legge 19 gennaio 1955, n. 25 è così modificata:

nella lettera a) del primo comma dell’articolo 23 le parole “con
l’ammenda da lire 10.000 a lire 50.000” sono sostituite dalle seguenti:
“con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a
cinquecentomila”;

nella lettera b) del primo comma dell’articolo 23 le parole “con
l’ammenda da lire 5.000 a lire 25.000” sono sostituite dalle seguenti:
“con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a
trecentomila”;

il secondo comma dell’articolo 23 è abrogato;

nella lettera a) del primo comma dell’articolo 29 le parole “con
l’ammenda da lire 5.000 a lire 25.000” sono sostituite dalle seguenti:
“con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a
trecentomila”;

nella lettera b) del primo comma dell’articolo 29 le parole “con
l’ammenda da lire 50.000 a lire 150.000” sono sostituite dalle seguenti:
“con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a
ottocentomila”;

il secondo comma dell’articolo 29 è abrogato.

Art. 77.

(Modifica dell’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, in tema di assegni familiari).

Nel quarto comma dell’articolo 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 le parole da “è punito” sino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: “è punito, salvo che il fatto
costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
ottocentomila a quattro milioni ottocentomila”.

Art. 78.

(Modifica dell’articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138, in tema di orario di lavoro negli autoservizi).

L’articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138, è così modificato:

nel primo comma le parole da “è punito con l’ammenda da lire
venticinquemila a lire settantacinquemila” alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila per ciascun lavoratore,
occupato nell’azienda, a cui la violazione si riferisce”;

nel secondo comma le parole “In caso di recidiva specifica” sono
sostituite dalle seguenti: “In caso di reiterazione specifica delle
violazioni”.

Art. 79.

(Modifica dell’articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in tema di invito al libertinaggio).

L’articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è così modificato:

nel primo comma le parole “sono punite con l’arresto fino a giorni otto
e con l’ammenda da lire diecimila a lire venticinquemila” sono
sostituite dalle seguenti: “sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire trentamila a centottantamila”;

il quarto comma è abrogato.

Art. 80.

(Modifica dell’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326, in tema di complessi ricettivi a carattere turistico-sociale).

L’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326, è sostituito dal seguente:

“Art. 12. — Chiunque fa funzionare uno dei complessi indicati nella
presente legge senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione di cui
all’articolo 2 o comunque viola le disposizioni di cui all’articolo 11 è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a
quattro milioni ottocentomila.

È sempre disposta la cessazione dell’attività svolta in difetto di autorizzazione.”.

Art. 81.

(Modifica dell’articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325, in tema di tutela del lavoro delle donne).

Nel primo comma dell’articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325
le parole “sono puniti con l’ammenda da lire 6.000 a lire 30.000 per
ciascuna persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si
riferisce, con un minimo di lire 15.000” sono sostituite dalle seguenti:
“sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a quattrocentomila per ciascuna lavoratrice”.

Art. 82.

(Modifica dell’articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, in tema di revisione dei film e dei lavori teatrali).

Nel primo comma dell’articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161 le
parole da “è punito” sino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nei casi di maggiore
gravità o nei casi reiterazione delle violazioni da parte di soggetto
già condannato per il reato previsto dall’articolo 668 del codice penale
si applica anche la sanzione accessoria della chiusura del locale di
pubblico spettacolo per un periodo non superiore a sessanta giorni.”

Art. 83.

(Modifica dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, in tema di previdenza dei coltivatori diretti).

Nel primo comma dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 le
parole da “è punito” sino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: “è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due
milioni quattrocentomila”.

Art. 84.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in tema di revisione delle liste elettorali).

Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 è così modificato:

nel primo comma dell’articolo 54 le parole da “è punito” sino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione
ottocentomila”;

nel secondo comma dell’articolo 54 le parole da “la pena” sino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “si applica, salvo che il
fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
ottocentomila a quattro milioni ottocentomila”;

dopo il secondo comma dell’articolo 54 è aggiunto il seguente:

“Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il
pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.”;

nel primo comma dell’articolo 55 le parole da “è punito” sino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione
ottocentomila”;

il secondo comma dell’articolo 55 è sostituito dal seguente:

“Se il fatto è commesso con dolo e salvo che costituisca reato, si
applica, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a
quattro milioni ottocentomila.”;

dopo il secondo comma dell’articolo 55 è aggiunto il seguente:

“Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il
pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.”.

Art. 85.

(Modifica dell’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1968, n. 488, in tema di frodi pensionistiche).

Nel primo comma dell’articolo 40 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 le parole da “è punito” sino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: “è punito, salvo che il fatto
costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.”.

Art. 86.

(Modifica dell’articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, in tema
di trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi
di trasporto).

Nel primo comma dell’articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 le
parole da “sono puniti” sino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: “sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre
milioni.”.

Art. 87.

(Modifica dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, in tema di imposta sugli spettacoli).

Nel secondo comma dell’articolo 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 le parole “è punito con l’arresto
fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire trecentomila” sono
sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.”.

Art. 88.

(Modifica dell’articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, in tema
di esercizio delle stazioni e per la distribuzione di gas di petrolio in
bombole).

L’articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7 è così modificato:

nel primo comma le parole “è punito con ammenda fino a lire dieci
milioni o con l’arresto fino a due anni” sono sostituite dalle seguenti:
“è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
ottocentomila a quattro milioni ottocentomila”;

nel secondo comma le parole “è punito con ammenda fino a lire cinque
milioni o con l’arresto fino a tre mesi” sono sostituite dalle seguenti:
“è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
quattrocentomila a due milioni quattrocentomila”;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

“Nei casi previsti dal primo e secondo comma, si applica altresì la
sanzione accessoria della sospensione della concessione o
dell’autorizzazione di vendita per un periodo da due a sei mesi e non è
ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.”;

il quinto comma è abrogato.

Art. 89.

(Modifica dell’articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in tema di provvidenze per l’editoria).

Nel comma 9 dell’articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 le
parole “sono puniti con la multa da lire un milione a dieci milioni”
sono sostituite dalle seguenti: “sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni
ottocentomila”.

Art. 90.

(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, in tema di pubblicità dei medicinali per uso umano).

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 è così modificato:

nel comma 10 dell’articolo 6 le parole “è soggetto alle sanzioni
penali” sono sostituite dalle seguenti “è soggetto alle sanzioni
amministrative pecuniarie”;

nel comma 1 dell’articolo 15 le parole “comporta l’irrogazione delle
sanzioni penali” sono sostituite dalle seguenti “comporta l’applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie”.

Art. 91.

(Autorità competenti).

Le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le
violazioni depenalizzate a norma del presente capo sono le seguenti:

Ministero dell’interno: articoli 15, 23 e 24 del regio decreto 14
luglio 1898, n. 404; articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740;
articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148;
articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475; articolo 20 del regio
decreto 3 marzo 1934, n. 383; articolo 5 della legge 20 febbraio 1958,
n. 75; articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161; articoli 54 e 55
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7; articolo 5 della legge 25
febbraio 1987, n. 67;

Ministero del lavoro: articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653;
articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239; articolo 6 della legge
27 maggio 1949, n. 260; articoli 23 e 29 della legge 19 gennaio 1955, n.
25; articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138; articolo 4 della
legge 29 novembre 1961, n. 1325;

Ministero della sanità: articolo 201 del regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265; articoli 6 e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
541;

Ministero del commercio con l’estero: articolo 11 del regio
decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio
1927, n. 1495;

Ministero delle finanze: articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

Ministero dei beni culturali: articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619;

Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato: articoli 19
e 20 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132; articolo 116 del
regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;

enti ed istituti gestori delle forme di previdenza e assistenza
obbligatorie: articoli 115 e 116 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n.
115; articolo 32 della legge 10 giugno 1940, n. 653; articolo 23 della
legge 4 aprile 1952, n. 218; articolo 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797; articolo 26 della legge 9
gennaio 1963, n. 9; articolo 40 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; articolo 14 della legge 29 ottobre
1971, n. 889;

regioni: articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368; articoli
54 e 55 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959; articolo 12 della
legge 21 marzo 1958, n. 326;

l) sindaco: articolo 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Titolo VII

MODIFICHE ALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689

Art. 92.

(Reiterazione delle violazioni).

Dopo l’articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è inserito il seguente:

“Art. 8-bis. (Reiterazione delle violazioni). — Salvo quanto previsto
da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque
anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa,
accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette
un’altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando
più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono
accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima
disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei
fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano
una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate,
ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e
riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente
stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a
quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente
commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta
dall’autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal
giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il
provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.”.

Art. 93.

(Principio di specialità).

Il terzo comma dell\’articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è sostituito dal seguente:

“Ai fatti puniti dai seguenti articoli si applicano soltanto le
disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con
sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di
produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di
tutela della denominazione di origine dei medesimi:

articoli 439, 440, 441, 442 e 444, anche in riferimento all’articolo 452 del codice penale;

articoli 515, 516 e 517 del codice penale;

articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni.”.

Art. 94.

(Aggiornamento del limite minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie).

Nel primo comma dell’articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689
le parole “non inferiore a lire quattromila” sono sostituite dalle
seguenti: “non inferiore a lire dodicimila”.

Art. 95.

(Opposizione all’ordinanza-ingiunzione).

L’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è così modificato:

nel primo comma le parole “davanti al giudice del luogo in cui è stata
commessa la violazione” sono sostituite dalle seguenti: “davanti al
giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a
norma dell’articolo 22-bis”;

nel quarto e nel settimo comma la parola “pretore” è sostituita dalla parola “giudice”.

Art. 96.

(Competenza per il giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione).

Dopo l’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è inserito il seguente:

“Art. 22-bis. (Competenza per il giudizio di opposizione). — Salvo
quanto previsto dai commi seguenti, l’opposizione di cui all’articolo 22
si propone davanti al giudice di pace.

L’opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è
stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

di previdenza e assistenza obbligatoria;

urbanistica ed edilizia;

di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;

di igiene degli alimenti e delle bevande;

di società e di intermediari finanziari;

tributaria e valutaria.

L’opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni;

quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria
proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata
una sanzione superiore a lire trenta milioni;

quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella
pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le
violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla
legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285.

Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.”.

Art. 97.

(Giudizio di opposizione).

L’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è così modificato:

la parola “pretore” è sostituita, ovunque compaia, dalla parola “giudice”;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione devono
intercorrere i termini previsti dall’articolo 163-bis del codice di
procedura civile.”;

nell’undicesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel
giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica
l’articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.”.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 98.

(Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse).

Le disposizioni del presente decreto legislativo che sostituiscono
sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle
violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito
con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

A tali violazioni non si applicano, tuttavia, le sanzioni
amministrative accessorie introdotte dal presente decreto legislativo,
salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.

Art. 99.

(Procedimenti definiti con sentenza irrevocabile).

Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se i procedimenti penali per le
violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo sono stati
definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o
decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il
decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato
e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell’esecuzione
provvede con l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 667, comma 4,
del codice di procedura penale.

Le multe e le ammende inflitte con le sentenze o i decreti indicati nel
comma 1 sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con
l’osservanza delle norme sull’esecuzione delle pene pecuniarie.

Restano salve la confisca nonché le pene accessorie, nei casi in cui
queste ultime sono applicabili alle violazioni depenalizzate come
sanzioni amministrative.

Art. 100.

(Trasmissione degli atti all’autorità amministrativa e procedimento sanzionatorio).

Nei casi previsti dall’articolo 98, comma 1, l’autorità giudiziaria,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, dispone la trasmissione all’autorità amministrativa
competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati
trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti
prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

Se l’azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli
atti è disposta direttamente dal pubblico ministero, che, in caso di
procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle
notizie di reato. Se il reato risulta prescritto od estinto, il pubblico
ministero richiede l’archiviazione a norma del codice di procedura
penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono
avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.

Se l’azione penale è stata esercitata, il giudice, ove l’imputato o il
pubblico ministero non si oppongano, pronuncia, in camera di consiglio,
sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perché
il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la
trasmissione degli atti a norma del comma 1.

L’autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine
di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di
trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti.

Entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi
della violazione, l’interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta
a norma dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero,
se si tratta di violazione al codice della strada o in materia
finanziaria, dell’articolo 202, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 o dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento in misura ridotta è ammesso
anche in deroga ad eventuali esclusioni o limitazioni previste dalla
legge.

Il pagamento determina l’estinzione del procedimento.

Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le
disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689, in quanto compatibili.

Nei casi previsti dal presente articolo la prescrizione della sanzione o
del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione
amministrativa non determina responsabilità contabile.

Art. 101.

(Uffici competenti a ricevere il rapporto).

I ministeri e gli enti competenti ad applicare ad applicare le sanzioni
amministrative per le violazioni depenalizzate dal presente decreto
legislativo indicano gli uffici, anche periferici, ai quali deve essere
inviato il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.

Per i ministeri l’individuazione ha luogo con decreto del Ministro
adottato entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto
legislativo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 102.

(Trasferimento di competenze alle regioni e agli enti locali).

Per le funzioni ed i compiti conferiti dai decreti legislativi emanati
in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la competenza ad
applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate dal
presente decreto legislativo spetta alle regioni ed agli enti locali a
decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle risorse a norma
dell’articolo 7 della medesima legge n. 59 del 1997.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano sono competenti ad applicare, secondo i rispettivi ordinamenti,
le sanzioni amministrative relative alle funzioni loro attribuite.

Art. 103.

(Entrata in vigore delle disposizioni collegate all’archivio informatico degli assegni e delle carte di pagamento irregolari).

Le disposizioni degli articoli 34, 35 e 37, comma 2, entrano in vigore
decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica del regolamento previsto dall’articolo 36, comma 2.

Con riguardo alle convenzioni di assegno in corso alla data di entrata
in vigore delle disposizioni indicate nel comma 1, il cliente dichiara
alla banca o all’ufficio postale, entro trenta giorni da tale data, il
domicilio eletto ai fini delle comunicazioni previste dall’articolo
9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall’articolo 34
del presente decreto legislativo. La dichiarazione ha luogo nelle forme
previste dall’articolo 9-ter, comma 2, della medesima legge n. 386 del
1990. In mancanza della dichiarazione, le predette comunicazioni si
effettuano presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto dal
cliente all’atto della conclusione della convenzione di assegno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Allegato

Elenco delle leggi recanti violazioni depenalizzate a norma dell\’articolo 1.

Avvertenza: i riferimenti agli atti normativi si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modifica o di integrazione.

Legge 2 agosto 1987, n. 378, recante “Provvedimenti per prevenire e
combattere le frodi nel commercio delle essenze degli agrumi e in quello
del sommacco”.

Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18
marzo 1926, n. 562, recante “Repressione delle frodi nella preparazione
e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari”.

Legge 4 novembre 1951, n. 1316, recante “Disciplina della produzione e
del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari”.

Legge 7 dicembre 1951, n. 1559, recante “Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti”.

Legge 10 aprile 1954, n. 125, recante “Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi”.

Decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito dalla legge 16 marzo
1956, n. 108, recante “Aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per
recipienti contenenti prodotti alcolici e disciplina della produzione e
del commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati”, ad
eccezione dell\’articolo 16.

Legge 23 dicembre 1956, n. 1526, recante norme a “Difesa della genuinità del burro”.

Legge 13 novembre 1960, n. 1407, recante “Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva”.

Legge 30 aprile 1962, n. 283, recante “Disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”,
ad eccezione degli articoli 5, 6 e 12.

+Legge 24 luglio 1962, n. 1104, recante “Divieto di esterificazione
degli oli di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile”.

Legge 16 agosto 1962, n. 1354, recante “Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra”.

Legge 15 febbraio 1963, n. 281, recante “Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi”.

Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante
“Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei
vini”.

Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162,
recante “Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel
commercio dei mosti, vini ed aceti”.

Legge 27 gennaio 1968, n. 35, recante “Norme per il controllo della
pubblicità e del commercio dell\’olio di oliva e dell\’olio di semi”.

Legge 9 ottobre 1980, n. 659, recante “Limitazione del contenuto
massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali
al consumo umano, nonché degli alimenti con aggiunta di oli e grassi”.

Legge 4 novembre 1981, n. 628, recante “Norme relative alla tutela
della denominazione d’origine e tipica del prosciutto veneto
berico-euganeo”.

Legge 2 agosto 1982, n. 527, recante “Norme per la produzione e commercializzazione degli agri”.

Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, recante
“Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e
agli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari”.

Decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito dalla legge 4
novembre 1987, n. 460, recante “Nuove norme in materia di produzione e
commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per
l\’inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola”.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, recante
“Attuazione delle direttive CEE numeri 78/631, 81/187, e 84/291
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alla classificazione, all\’imballaggio e all\’etichettatura dei
preparati pericolosi (antiparassitari), ai sensi dell\’art. 15 della
legge 16 aprile 1987, n. 183”.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, recante
“Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle
acque destinate al consumo umano, ai sensi dell\’art. 15 della legge 16
aprile 1987, n. 183”.

Legge 30 maggio 1989, n. 224, recante “Tutela della denominazione di
origine del salame di Varzi, delimitazione della zona di produzione e
caratteristiche del prodotto”.

Legge 12 gennaio 1990, n. 11, recante “Tutela della denominazione di
origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione
e caratteristiche del prodotto”.

Legge 13 febbraio 1990, n. 26, recante “Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma””.

Legge 14 febbraio 1990, n. 30, recante norme in materia di “Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele”.

Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, recante “Attuazione delle
direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere
impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro
preparazione”.

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, recante “Attuazione della
direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati
all\’alimentazione umana”.

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, recante “Attuazione delle
direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE,
relative ai medicinali veterinari”.

Legge 10 febbraio 1992, n.164, recante “Nuova disciplina delle denominazioni d\’origine dei vini”.

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, recante “Attuazione della
direttiva 92/5/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di
produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni
prodotti di origine animale”.

Decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, recante “Attuazione della
direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati
nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti”.

Decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, recante “Attuazione della
direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi
alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti”.

Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, recante “Attuazione della
direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di
preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi
medicati nella Comunità”.

Decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, recante “Attuazione delle
direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in
materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche”.

Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante “Attuazione della
direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti
fitosanitari”.

Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante “Attuazione delle
direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l\’igiene dei prodotti
alimentari”.

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