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REFERENDUM SU VOUCHER E APPALTI: Si vota il 28 maggio

Referendum su voucher e appalti: si vota il 28 maggio

 

Si chiede l’abrogazione dei buoni lavoro come forma di pagamento per lavori occasionali e la responsabilità solidale sugli appalti. 

Ecco che cosa cambia.

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Il Consiglio dei Ministri ha fissato per il 28 maggio 2017 la data per il referendum con il quale la Cgil chiede l’abrogazione dei buoni lavoro, i cosiddetti voucher. La consultazione aveva ottenuto il via libera della Corte Costituzionale lo scorso mese di gennaio. Gli italiani si troveranno ai seggi due schede: oltre a quella che chiede di eliminare i voucher, ci sarà anche quella in cui si vogliono abrogare le disposizioni limitative della responsabilità sociale in materia di appalti. Vediamo di che cosa si tratta e che cosa cambierebbe con il «sì» al referendum su voucher e appalti.

Referendum sui voucher: che cos’è e cosa cambia con il sì

Partiamo dal quesito su cui gli italiani dovranno decidere al referendum del 28 maggio a proposito dei voucher. Sulla scheda troverete questa domanda: «Volete voi l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”?»

Traduciamo. Gli articoli che la Cgil chiede di abrogare riguardano il lavoro accessorio. In pratica, i promotori della consultazione vogliono che spariscano i buoni lavoro nati con la legge Biagi [1]per i lavori occasionali (la signora che viene a stirare, il vicino che ci sistema il giardino, l’amico dà ripetizioni al figlio, ecc.) fino ad un massimo di 5.000 euro l’anno e, successivamente, allargati a qualsiasi attività remunerata entro e non oltre i 7.000 euro l’anno per ogni lavoratore. Uno strumento in crescita esponenziale, se pensiamo che all’inizio interessava qualche decina di migliaia di persone ed oggi viene impiegato per pagare quasi un milione e mezzo di lavoratori. Insomma, quello che la Cgil chiede con il referendum sui voucher del 28 maggio è che il lavoro occasionale venga regolamentato «con uno strumento di natura contrattuale che assicuri pienezza contributiva, previdenziale e assicurativa».

Referendum sui voucher: che cosa ha detto la Consulta

La Corte Costituzionale, al momento di dichiarare ammissibile il quesito sul referendum sui voucher del 28 maggio, ha spiegato che «la originaria disciplina del lavoro accessorio, quale attività lavorativa di natura meramente occasionale, limitata, sotto il profilo soggettivo, a particolari categorie di prestatori, e, sotto il profilo oggettivo, a specifiche attività, ha modificato la sua funzione di strumento destinato, per le sue caratteristiche, a corrispondere ad esigenze marginali e residuali del mercato del lavoro». In sostanza, i voucher non sono più un modo di retribuire una prestazione occasionale di tipo accessorio resa da determinati soggetti (casalinghe, studenti, pensionati)[2]ma sono diventati, anche secondo la Consulta, uno strumento per remunerare un qualsiasi lavoro accessorio senza un preciso riferimento all’occasionalità della prestazione lavorativa.

La Cgil si era detta disponibile a non indire il referendum sui voucher a patto che i buoni lavoro venissero usati solo dalle famiglie, per retribuire la prestazione occasionale di disoccupati di lunga durata, pensionati e studenti. E che i voucher fossero acquistati solo all’Inps, e non in una tabaccheria. Il Governo sta lavorando ad un decreto che limiti l’utilizzo di questi buoni, limitandoli a:

  • imprese senza dipendenti con un limite annuo di 3.000 euro complessivi (cioè non a testa ma per l’insieme dei lavoratori impiegati);
  • famiglie per un massimo di 5.000 euro complessivi;
  • vendemmie e raccolte stagionali;
  • eventi straordinaria carattere solidaristico ed a carico della Pubblica amministrazione.

Che cosa offrono i voucher

Il referendum sui voucher del 28 maggio vuole abrogare gli articoli che oggi consentono di utilizzare dei buoni lavoro di 10 euro ciascuno per retribuire una qualsiasi prestazione occasionale. Ma al lavoratore che cosa resta di questi 10 euro? Al lavoratore restano 7,50 euro in tasca. Ed il resto? Il resto se ne va in tutele contro gli infortuni sul lavoro e, qualche briciola, per la pensione. Nello specifico:

  • 7,50 euro vanno al lavoratore;
  • 1,30 euro vanno alla Gestione separata dell’Inps come contributi Ivs, cioè invalidità-vecchiaia-superstiti. Per la pensione, via;
  • 50 centesimi vanno all’Inps per la gestione del servizio;
  • 70 centesimi vanno all’Inail per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Notato niente? Badate bene: di quei 10 euro non c’è un solo centesimo che tuteli il lavoratore in termini di malattia,maternità disoccupazione.

Il referendum sugli appalti del 28 maggio

Non solo voucher: il referendum del 28 maggio 2017 promosso dalla Cgil contempla, come accennato, un secondo quesito che riguarda gli appalti. Riportiamo il quesito così come lo troverete, in modo che non vi spaventiate quando entrerete nella cabina elettorale. Poi ve lo spieghiamo.

Dunque. Il quesito recita: «Volete voi l’abrogazione dell’art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”, comma 2, limitatamente alle parole “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,” e alle parole “Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.”?»

Si presume non una scheda ma un lenzuolo. Cerchiamo di semplificare. E lo si fa con queste poche parole: il referendum chiede che ci sia la stessa responsabilità tra appaltatore e appaltante circa tutto ciò che succede nei rapporti di lavoro (responsabilità solidale). Significa, secondo i promotori del referendum che chiedono l’abrogazione di una parte della legge Biagi in materia, eliminare le differenze di trattamento tra chi lavora nell’azienda committente e chi opera nell’azienda appaltatrice o in subappalto. Insomma, tutti devono avere gli stessi diritti e le stesse tutele.

note

[1]Legge n. 30 del 14.02.2003.

[2]Dlgs. n. 276/2003.

Fonte: LLpT

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