venerdì, Marzo 29, 2024
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RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI: La prova del danno è rimessa alla Curatela

La prova del danno arrecato dagli amministratori alla società per una gestione irregolare incombe sul fallimento che esercita l’azione di responsabilità. A meno che la tenuta della contabilità sia stata completamente assente e quindi sia impossibile per la curatela ricostruire il volume d’affari.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che ha respinto il ricorso di un curatore fallimentare che aveva chiesto al Tribunale di Catania e poi alla Corte d’Appello di condannare gli ex amministratori a pagare i danni per la cattiva gestione dell’azienda che aveva peggiorato lo stato di dissesto e aveva reso difficile ricostruire il volume d’affari.
Ma l’istanza era stata respinta sia in primo sia in secondo grado. Infatti secondo i magistrati siciliani, dal momento che la contabilità era stata tenuta, anche se solo parzialmente, e non era quindi del tutto assente, la prova del danno incombeva sul curatore.
Una tesi, questa, che è stata condivisa dal Collegio di legittimità secondo cui “in tema di risarcimento del danno compete a chi agisce l\’onere di provare l\’esistenza del danno, il suo ammontare ed il fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto e che tale principio trova applicazione, con particolare riferimento al nesso di causalità, anche per ciò che concerne le azioni di responsabilità proposte nei confronti di amministratori e sindaci per danni causati alla società per irregolare tenuta dei libri contabili”. Inoltre, “un\’ inversione dell\’onere probatorio sarebbe in tal caso ammissibile solo qualora una assoluta mancanza delle scritture contabili rendesse impossibile al curatore fornire la prova del nesso di causalità”. Molti anni fa la stessa Cassazione aveva infatti sancito il principio secondo cui “la totale mancanza di contabilità sociale, o la sua tenuta in modo sommario e non intellegibile, è di per se giustificativa della condanna dell\’amministratore al risarcimento del danno, in sede di azione di responsabilità promossa dalla società a norma dell\’art. 2392 cod. civ., vertendosi in tema di violazione da parte dello amministratore medesimo di specifici obblighi di legge, idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale”.

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