venerdì, Marzo 29, 2024
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REVOCATORIA ORDINARIA: Azione

Per esperire l\’azione revocatoria ordinaria non è ritenuto indispensabile che il creditore possa vantare un credito certo, liquido ed esigibile, ma è sufficienta anche una semplice aspettativa. Ciò,  in coerenza con l\’obiettivo di conservare integra la solidità e capacità patrimoniale del debitore.

SENTENZA PER ESTESO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  

    SEZIONE SECONDA CIVILE                       
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. SCHETTINO Olindo                              –  Presidente   –
Dott. BURSESE   Gaetano Antonio                     –  Consigliere  –
Dott. MAZZACANE Vincenzo                       –  rel. Consigliere  –
Dott. MATERA    Lina                                –  Consigliere  –
Dott. BIANCHINI Bruno                               –  Consigliere  –
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sul ricorso proposto da:
                Z.A. C.F. (OMISSIS),          B.G.  C.F.
(OMISSIS),               Z.F. DIFENSORE DI SE STESSO  ART.
86 c.p.c.
C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA  CESIRA  FIORI  32,  presso lo studio dell\’avvocato  LICCIARDELLO
ORAZIO, rappresentati e difesi dall\’avvocato               Z.F.;
                                                       – ricorrenti –
                               contro
CREDITO   EMILIANO   SPA  ((OMISSIS))  in  PERSONA   DEL   LEGALE
RAPPRESENTANTE DOTT.            C.P., elettivamente domiciliato  in
ROMA,  VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell\’avvocato D\’AMATO
DOMENICO, rappresentato e difeso dall\’avvocato SALANITRO NICCOLO;
BANCO\’  SICILIA  SPA  P.I.  (OMISSIS) IN  PERSONA  DELL\’AVV.  D.
                  C.S., elettivamente domiciliato in ROMA,  VIA  DEL
POZZETTO  122, presso lo studio dell\’avvocato CARBONE PAOLO,  che  lo
rappresenta e difende unitamente all\’avvocato INCORPORA EGIDIO;
                                                 – controricorrenti –
avverso  la  sentenza n. 774/2004 della CORTE D\’APPELLO  di  CATANIA,
depositata il 07/09/2004;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del
06/04/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;
udito l\’Avvocato Licciardello Orazio con delega depositata in udienza
dell\’Avv.                  Z.F. difensore  dei  ricorrenti  che  ha
chiesto l\’accoglimento del ricorso;
udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.
PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
                

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 12-2-1996 la s.p.a Credito Emiliano conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania Z.F., B.G. e Z.A. e, premesso di aver incorporato con atto di fusione del 13-5-1994 la Banca Popolare Commerciale V.E. di Paternò, e di essere creditrice alla data del 30-4-1993 del saldo passivo del conto corrente n. (OMISSIS) costituito presso la sede di Paternò di L. 55.845.786 oltre accessori nei confronti di Z.F., credito garantito dal coniuge B.G., assumeva che, dopo che la Banca Popolare Commerciale V.E. aveva inutilmente invitato lo Z. a ricondurre il debito nei limiti dell\’esposizione consentita ed aveva quindi avviato le azioni legali per il recupero coattivo del credito, i coniugi Z. e B. in data 25-3-1993 con rogito del notaio Lojacono di Paternò avevano donato al proprio figlio Z. A. la nuda proprietà dell\’unico immobile a loro intestato sito in (OMISSIS).

La società attrice chiedeva pertanto dichiararsi simulata e comunque inefficace ex art. 2901 c.c. nei propri confronti la suddetta donazione, essendo sicuro l\’intento di tutti i convenuti di pregiudicare le ragioni di credito dell\’esponente.

I convenuti costituendosi in giudizio chiedevano il rigetto delle domande attrici.

Con comparsa depositata il 6-10-1997 la s.p.a. Banco di Sicilia interveniva volontariamente nel processo assumendo di essere creditrice nei confronti di Z.F. della somma di L. 8.774.002 oltre interessi di mora in forza di un saldo di conto corrente del 5-9-1989, e di aver dato disdetta al rapporto contrattuale con lettera raccomandata invitando il debitore al pagamento di quanto dovuto; rilevava quindi di aver interesse ad intervenire autonomamente nel processo per chiedere l\’accoglimento delle domande attrici.

Il Tribunale adito con sentenza del 27-11-2000 rigettava la domanda di declaratoria di simulazione dell\’atto di donazione, accoglieva invece la domanda di revocatoria ordinaria e dichiarava l\’inefficacia della donazione stessa.

Proposto gravame da parte di Z.F., B.G. e Z.A. cui resistevano i due suddetti istituti di credito la Corte di Appello di Catania con sentenza del 7-9-2004 ha rigettato l\’impugnazione.

Avverso tale sentenza Z.F., B.G. ed Z.A. hanno proposto un ricorso per cassazione affidato a quattro motivi illustrato successivamente da una memoria cui il Credito Emiliano ed il Banco di Sicilia hanno resistito con separati controricorsi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo vizio di motivazione, sostengono che la Corte territoriale non ha esaminato i motivi di appello riguardanti l\’inesistenza del diritto del Credito Emiliano di chiedere la revoca del predetto atto di donazione nonchè l\’insussistenza del presunto credito dell\’interveniente Banco di Sicila, omettendo ogni motivazione in proposito.

Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione o falsa applicazione dell\’art. 2901 c.c. in relazione all\’art. 295 c.p.c., censurano le sentenze di primo e di secondo grado per non aver considerato che non sussisteva alcun credito in favore delle controparti suscettibile di essere tutelato con l\’azione revocatoria;

infatti il decreto ingiuntivo n. 1902/1994 emesso dal Presidente del Tribunale di Catania in favore del Credito Emiliano e nei confronti dei coniugi Z. e B. era stato da costoro opposto dinanzi al Tribunale di Catania, che con sentenza n. 766/2003 lo aveva revocato dichiarando insussistente il credito preteso dal suddetto istituto; neppure era sussistente alcun credito nei confronti dei predetti coniugi da parte del Banco di Sicilia.

Le enunciate censure, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondate.

Il giudice di appello, sulla scorta di quanto già affermato dal Tribunale di Catania, ha rilevato che costituiva sufficiente riscontro probatorio del credito vantato dal Credito Emiliano nei confronti di Z.F. e del coniuge B.G. la nota del 28-4-1993 del suddetto istituto di credito relativa alla revoca dell\’affidamento bancario ed alla richiesta di pagamento del saldo debitorio di L. 55.845.786 inerente al c/c n. (OMISSIS) intestato allo Z.; ha quindi richiamato, quanto alle pretese creditorie del Banco di Sicilia, il contratto di conto corrente bancario n. (OMISSIS), 417.450.88 del 5-9-1989 ed i relativi estratti conto, sottolineando che tutta la menzionata documentazione non era stata contesta dagli appellanti.

La sentenza impugnata ha poi ritenuto in linea di diritto che, ai fini dell\’accoglimento dell\’azione revocatoria ordinaria, è sufficiente l\’esistenza di una semplice ragione di credito, anche eventuale, o di una aspettativa, e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile accertato dal giudice, considerata la funzione propria dell\’azione revocatoria, che non persegue scopi restitutori, ma tende a conservare la garanzia generica che il debitore offre con il suo patrimonio a favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali.

Orbene il convincimento espresso dalla Corte territoriale è conforme all\’orientamento consolidato di questa Corte – dal quale non vi sono ragioni per discostarsi – secondo cui ai fini dell\’esperibilità dell\’azione revocatoria ordinaria non è necessario al creditore essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell\’integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie (vedi “ex multis” tra le pronunce più recenti in tal senso Cass. 18-7-2008 n. 20002; Cass. 5-3-2009 n. 5359).

Con il terzo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell\’art. 295 c.p.c., rilevano che erroneamente i giudici di primo e secondo grado hanno respinto l\’istanza di sospensione del processo in attesa della decisione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Catania avente ad oggetto l\’opposizione a decreto ingiuntivo già menzionato, dalla cui definizione dipendeva la decisione della presente controversia.

La censura è infondata.

Premesso che in questa sede sono impugnabili ovviamente solo le statuizioni della sentenza di secondo grado e non quindi quelle rese dal giudice di primo grado, si osserva che la Corte territoriale, sulla base della sopra enunciata premessa in ordine alla nozione di credito, comprensiva anche della ragione o della aspettativa, sufficiente per l\’esperimento dell\’azione revocatoria, ha escluso che la definizione sull\’accertamento del credito costituisca l\’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria.

Tale statuizione è corretta ed immune dalle censure sollevate dai ricorrenti (anche con riferimento alle sentenze di primo grado conclusesi per Z.F. e B.G. vittoriosamente nei confronti dei suddetti istituti di credito richiamate dai ricorrenti nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c.), in quanto secondo il costante indirizzo di questa Corte, cui si ritiene di dover pienamente aderire, poichè anche un credito eventuale o una ragione di credito non accertata giudizialmente sono idonei a determinare l\’insorgere della qualità di creditore che abilita all\’esperimento dell\’azione evocatoria ai sensi dell\’art. 2901 c.c. avverso l\’atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l\’indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell\’art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l\’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull\’accertamento del credito non costituisce l\’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d\’altra parte da escludere l\’eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela del credito vantato, dichiari inefficace l\’atto di disposizione e la sentenza negativa sull\’esistenza del credito (Cass. S.U. Ord. 18-5-2004 n. 9440; Cass. 10-3-2006 n. 5246; Cass. 1-6-2007 n. 12849; Cass. 17-7-2009 n. 16722).

Con il quarto motivo i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione dell\’art. 92 c.p.c..

La censura è inammissibile non essendo stata addotta alcuna argomentazione a fondamento della denunciata violazione della norma indicata.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei due controricorrenti.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 2500,00 per onorari di avvocato in favore di ciascuno dei due controricorrenti.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011

(Torna su   ) Correlazioni

Legislazione correlata:
Codice Civile (1942) art. 2901

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