venerdì, Aprile 26, 2024
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RISARCIMENTO: Danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi

Danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi

 

Se una banca segnala ingiustamente un cliente alla Centrale Rischi, il soggetto danneggiato può chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale subito.

La Centrale Rischi è una struttura istituita presso la Banca d’Italia che consente lo scambio di informazioni tra quest’ultima e le singole banche (o finanziarie). Quando un’istituto di credito comunica alla Centrale Rischi che un cliente è un cattivo pagatore, questi subisce un danno non indifferente per la sua reputazione: inoltre, il soggetto potrebbe trovare non poche difficoltà nell’instaurare nuovi rapporti commerciali. Pertanto, se la segnalazione è illegittima (magari perché effettuata sulla base di una valutazione frettolosa e superficiale) il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno alla banca che lo ha ingiustamente segnalato.

Cos’è la Centrale Rischi

La Centrale Rischi è un sistema informativo istituito presso la Banca d’Italia. Si tratta di una struttura che raccoglie e fornisce informazioni riguardanti l’indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia. In poche parole, il meccanismo della Centrale Rischi prevede uno scambio di dati tra la stessa struttura e le singole banche o le singole finanziarie. Le banche comunicano ogni mese le informazioni riguardanti le posizioni creditorie nei confronti dei loro clienti. La Banca d’Italia, per converso, informa gli istituti di credito dei debiti che ciascun cliente segnalato ha nei confronti del sistema creditizio.

Tale meccanismo consente alle banche di valutare se il cliente è capace o meno di pagare un debito. Dalle informazioni presenti nella Centrale Rischi e, quindi, consultando la posizione debitoria del soggetto nei confronti del sistema creditizio, la banca può capire se il cliente stesso è un «buono o un cattivo pagatore». In questo modo, il singolo istituto ha tutti gli elementi per decidere se fare credito o no a quel cliente. La Centrale Rischi, dunque, assume importanza sia per le singole banche (che possono valutare consapevolmente le proprie scelte) sia per il mercato creditizio in generale, che diviene più stabile e caratterizzato da una migliore qualità dei finanziamenti.

Il risarcimento per illegittima segnalazione

Se un soggetto non è un «buon pagatore», pertanto, è dovere della banca segnalarlo formalmente alla Centrale Rischi. È chiaro che tale comunicazione non è priva di conseguenze per la persona o l’impresa segnalata. Quest’ultima, infatti, risulterà inevitabilmente pregiudicata nei suoi affari commerciali. I danni potranno consistere in:

  • un accesso al credito più difficile rispetto al passato;
  • una minore possibilità di instaurare rapporti finanziari di qualunque genere;
  • un danno inevitabile per la reputazione e per l’immagine costruita nel settore in cui opera.

Tuttavia, può succedere che la banca abbia valutato male la posizione debitoria del soggetto e che, di conseguenza, la segnalazione sia stata illegittima. Si pensi ad un istituto di credito che abbia analizzato con leggerezza la situazione finanziaria del cliente, indicandolo ingiustamente alla Centrale Rischi come cattivo pagatore e cagionandogli un danno rilevante. In questo caso, la persona o l’azienda coinvolta può chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalla segnalazione illegittima. L’ingiusta lesione del buon nome, della reputazione, dell’immagine possono quindi trovare ristoro in una sentenza giudiziale che condanni la banca, rea di aver comunicato dati sbagliati alla Centrale Rischi, a pagare una somma di denaro.

Ad esempio, la stessa Banca d’Italia afferma che è illegittima la segnalazione effettuata sulla base del mero ritardo del cliente nel pagamento di un debito[1]. La comunicazione alla Centrale Rischi, infatti, deve essere la risultante di una analisi complessiva della situazione finanziaria del cliente: ciò che rileva a tal fine non è l’incapacità temporanea di adempiere le obbligazioni assunte, ma una situazione oggettiva di incapacità finanziaria del soggetto[2]. Solo in quest’ultimo caso il cliente è «degno» di essere segnalato alla Centrale Rischi e, dunque, di subirne le conseguenze.

La giurisprudenza è inoltre costante nel ritenere che il danno derivante dall’illegittima segnalazione deve essere provato dal soggetto che si ritiene pregiudicato. In poche parole, per ottenere il risarcimento non basta allegare in giudizio che la segnalazione è stata illegittima: va dimostrata (si badi, anche attraverso meccanismi presuntivi) l’esistenza di un danno specifico causalmente collegato alla segnalazione stessa (per approfondire, si veda Segnalazione alla centrale rischi: il danno va provato).

note

[1]Banca d’Italia, circolare 11/2/1991 n. 139, aggiornata il 4/3/2010.

[2]Trib. Bari, sez. dist. di Monopoli, ordinanza del 19/05/2011.

Fonte: LLpT

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