SCUOLA: Insegnamento compatibile con l’attività agricola
Un insegnante può essere imprenditore agricolo in modo non prevalente e senza andare in contrasto con l’attività di insegnamento? Cosa vuol dire “non prevalente” (in termini di tempo dedicato e di reddito prodotto)?
In caso affermativo, occorre solo l’autorizzazione del preside?
- G. – MONTEFORTE IRPINO
R I S P O S T A
Il quesito del lettore è stato affrontato dalla circolare del dipartimento della Funzione pubblica n.6 del 1997, secondo cui l’attività agricola rientra tra quelle compatibili con il rapporto di impiego solo se l’impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l’anno.
Il Tar Basilicata, Potenza, con sentenza 195 del 2003, ha evidenziato inoltre che, in relazione all’esercizio di attività agricole, l’apertura della partita Iva non è di per sé un elemento che rende incompatibile il suo esercizio, purché la stessa comporti un impegno modesto e non abituale o continuato durante l’anno.
Pertanto, quest’attività sarà autorizzabile, con l’unico limite che la stessa non richieda un impegno assiduo, incompatibile, come tale, con lo svolgimento di un rapporto di pubblico impiego a tempo pieno.
Spetta dunque al dirigente scolastico valutare in concreto la compatibilità dell’attività di imprenditore agricolo e verificare che le modalità di svolgimento presentino caratteristiche tali da non interferire con l’attività lavorativa ordinaria del docente.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DELL’11 DICEMBRE 2017