sabato, Aprile 20, 2024
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SEPARAZIONE E DIVORZIO: Accordo in Comune anche per l’assegno di mantenimento

I coniugi possono separarsi o divorziare in Comune anche stipulando accordi sull’assegno di mantenimento periodico: resta preclusa la possibilità di prevedere l’assegno una tantum e atti di trasferimento patrimoniale.

 

Separazioni e divorzi in Comune: da oggi è possibile stipulare, anche davanti all’ufficiale di stato civile, accordi in materia di assegni di mantenimento e ogni altro accordo di tipo economico, purché non comporti il trasferimento patrimoniale(soprattutto di beni immobili, espressamente vietato).

 

Sarà allora possibile, in sede di separazione o divorzio in Comune, addivenire in modo semplice e rapido a soluzioni consensuali sull’assegno di mantenimento, sull’utilizzo della casa coniugale e delle autovetture, sull’affidamento di beni mobili e di animali domestici, sulle modalità di gestione e uso delle proprietà immobiliari (per esempio casa vacanze) ecc.

 

Il merito di questa “estensione” della possibilità di accordarsi dinanzi all’ufficiale di stato civile anche riguardanti questioni di tipo economico (purché non si tratti di atti di trasferimento) è della recente sentenza del Consiglio di Stato [1]che non ha condiviso l’orientamento più restrittivo del Tar Lazio[2].

 

 

Separazione consensuale e divorzio congiunto in Comune

Secondo la disciplina della separazione consensuale, richiesta congiunta di divorzio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio in Comune[3], l’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuno dei coniugi personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che essi vogliono separarsi o vogliono far cessare gli effetti civili del matrimonio oppure ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di essi concordate.

 

Si tratta di una procedura innovativa esemplificata che consente ai coniugi (che non abbiano figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti) di percorrere, in alternativa alla tradizionale strada della tutela giurisdizionale, «una via interamente autogestita».

 

 

Patti di trasferimento patrimoniale e assegno di mantenimento

La legge prevede espressamente che gli accordi tra i coniugi, in sede di separazione o divorzio in Comune, non possono contenere «patti di trasferimento patrimoniale».

 

L’ambigua formulazione del dettato normativo, che si riferisce genericamente ai «patti di trasferimento patrimoniale», ha diviso gli interpreti tra una tesi restrittiva, per la quale esso vieterebbe solo i trasferimenti di beniuna tantum, e una tesi estensiva che amplia l’area del divieto a tutti gli accordi economici, anche quelli che prevedano la corresponsione periodica di denaro mediante un assegno per il mantenimento del coniuge più debole.

 

Secondo il TarLazio, la portata della disposizione sarebbe «ampia» e «omnicomprensiva» e ricomprenderebbe ogni ipotesi di trasferimento patrimoniale, intendendosi per tale il trasferimento avente ad oggetto beni individuati o anche una somma di danaro perché, «sia che si tratti di uno o più beni ben individuati sia che si tratti di somme di denaro, in ogni caso si determinata un accrescimento patrimoniale nel soggetto in favore del quale il trasferimento viene eseguito». Una tale previsione normativa, ha osservato ancora il Tar, sarebbe conforme alla finalità sottesa alla procedura semplificata di separazione/divorzio: rendere estremamente agevolato l’iter per pervenire a tale risultato, ma solo in presenza di condizioni che non danneggino i soggetti deboli.

 

Secondo il Consiglio di Stato, invece, l’espressione «patti di trasferimento patrimoniale» si riferisce, letteralmente, agli accordi traslativi della proprietà(o di altri diritti) con i quali i coniugi decidono, mediante il c.d. assegno una tantum, di regolare l’assetto dei propri rapporti economici una volta per tutte e di trasferire la proprietà o la titolarità di altri diritti sui beni da uno all’altro, anziché prevedere la corresponsione di un assegno periodico.

 

La disposizione concerne propriamente, quindi, i «contratti con effetti reali» che «hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto», nei quali «la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato» (c.d.principio consensualistico).

 

Il divieto legislativo, riferendosi al «trasferimento» e non a tutte le modifiche del patrimonio, proibisce tutti i patti ad effetti reali, che i coniugi non possono inserire tra le condizioni economiche connesse alla separazione personale o al divorzio.

 

Il legislatore – quando ha inteso riferirsi anche alle altre pattuizioni di ordine economico e, in particolare, anche ad accordi aventi effetti obbligatori, con i quali invece un coniuge assume l’obbligo di corrispondere periodicamente  un assegno a titolo di mantenimento in favore dell’altro – ha dato rilievo alle «condizioni economiche», esse sì onnicomprensive, perché disciplinanti tutti gli accordi economici, anche quelli a effetti obbligatori.

 

La riprova di questa chiara distinzione si rinviene nella disposizione normativa[4]laddove è netta la differenza tra le «condizioni» e i «patti di trasferimento patrimoniale».

Secondo il Consiglio di Stato, dunque, l’assegno periodico di mantenimento rientra più propriamente nelle condizioni economiche e non nei patti di trasferimento patrimoniale e può pertanto trovare ingresso negli accordi consensuali stipulati dinanzi all’ufficiale di stato civile.

 

Il divieto dei «patti di trasferimento immobiliare» mira esclusivamente ad evitare che, con gli accordi stipulati in seno a tale procedura, anche per i limitati poteri di verifica che l’ufficiale di stato civile può esercitare nell’ambito delle proprie competenze, possano realizzarsi una volta per tutte trasferimenti di beni (o di altri diritti)che, per la loro particolare rilevanza socio-economica, incidono irreversibilmente sul patrimonio dei coniugi.

Tali atti richiedono un controllo non solo formale(si pensi alle verifiche notarili o agli obblighi fiscali connessi alle compravendite di beni immobili), ma anche sostanziale sull’equità di tali condizioni, inteso a scongiurare una definitiva compromissione economica del coniuge più debole.

 

 

Quali accordi di separazione/divorzio sono ammessi in Comune

In conclusione, dunque, i coniugi possono separarsi e divorziare in Comune con accordi sulla corresponsione di assegni periodici di mantenimento o divorzili, in quanto attribuzioni patrimoniali mobiliari (in denaro).

 

Restano invece preclusi in Comune(e necessitano pertanto di apposita procedura giudiziale o di negoziazione assistita) gli accordi:

  • sulla corresponsione in unica soluzione degli assegni di mantenimento, perché tale liquidazione non è più modificabile e definisce irreversibilmente gli interessi;
  • che prevedono trasferimenti immobiliari(passaggi di proprietà), perché, avendo particolare rilevanza socio-economica, rendono necessarie valutazioni di equilibrio tra le parti, ottenibili solo con la negoziazione assistita o un giudizio in tribunale.

[1]Cons. di Stato, sent. n. 4478 del 28.10.16.

[2]TAR Lazio, sent. n. 7813/2016.

[3]D.L. n. 132 del 12 settembre 2014 (recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile»), convertito, con modificazioni, nella L. n. 162 del 10 novembre 2014.

[4]Art. 12 D.L. 132/2014.

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