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Si può pignorare il conto corrente cointestato? La disciplina

Si può pignorare il conto corrente cointestato? La disciplina

Anche il conto corrente cointestato può essere pignorato, ma solo nella misura del 50%. Disciplina e limiti.

Il conto corrente cointestato, come quello ordinario, può essere pignorato quando uno dei dei contitolari ha omesso di pagare un debito entro 60 giorni dalla notifica del precetto.

Tuttavia, la legge impone dei limiti al pignoramento per tutelare l’altro o gli altri titolati: la somma contenuta nel conto può essere pignorata solo nella misura del 50% in modo da non compromettere la posizione dei non debitori.

Dopo la procedura esecutiva, sia il contitolare debitore che gli altri possono continuare a fare operazioni e prelievi, senza però andare ad intaccare la parte sottoposta a pignoramento.

Pignoramento del conto corrente cointestato: quando è possibile

La procedura di pignoramento può essere esperita anche verso il conto corrente cointestato del debitore. Infatti, anche laddove ci siano più titolari, il creditore ha comunque diritto di recuperare la somma che gli spetta a titolo di credito.

Tuttavia la legge stabilisce che tale pignoramento non può superare la metà della cifra contenuta nel conto, anche quando il credito è superiore. Inoltre, si prevedono delle limitazioni anche quando il creditore è l’Agenzia delle Entrate (come spiegheremo in seguito).

In entrambi i casi quando il conto corrente è cointestato il creditore può pignorare solo il 50% della somma in esso contenuta.

I limiti

Come abbiamo detto, il pignoramento del conto corrente cointestato ha una particolarità: può essere pignorato nel limite del 50% del suo importo, anche laddove il debito sia superiore a quella cifra. In altre parole, il pignoramento non deve mai superare la metà della somma in deposito.

Per chiarire il concetto facciamo un esempio. Se il debito è di 1.000 euro e sul conto corrente cointestato ci sono 2.000 euro, il pignoramento arriva la massimo a 1.000 (e non 1.500 come sarebbe dovuto essere).

La procedura di pignoramento

Come abbiamo visto anche il conto corrente cointestato può essere pignorato, ma occorre rispettare una precisa procedura, la stessa del pignoramento del conto corrente ordinario.

Dunque, prima di procedere il creditore deve notificare al debitore:

  • il titolo esecutivo che legittima il pignoramento (ad esempio una sentenza del giudice, un decreto ingiuntivo o un avviso di accertamento);
  • l’atto di precetto (una cambiale, un assegno o un atto pubblico del notaio);
  • l’atto di pignoramento (inviato anche alla banca o alla posta dove il debitore ha il conto corrente) dove si ingiunge di non pagare al correntista le somme pignorate.

Cosa succede dopo il pignoramento?

Dopo il pignoramento, il conto cointestato risulta bloccato nella misura del 50%. Per questa ragione la restante parte può essere liberamente utilizzata dai contitolari, anche dal debitore.

Quindi il rimanente 50% può essere prelevato anche integralmente. Naturalmente il cointestatario ha il diritto di chiedere la restituzione della somma se dimostra che il debitore abbia intaccato la sua quota di conto. Infatti la banca e i correntisti sono in un rapporto di “solidarietà attiva”, ciò significa che la banca deve consentire ad ognuno dei contitolari di fare operazioni e prelievi sul conto corrente, senza potersi rifiutare, anche se si tratta del debitore. 

Cosa succede se il creditore è l’Agenzia delle Entrate?

L’Agenzia delle Entrate entra in gioco quando lo Stato vanta un credito nei confronti del correntista. In questo caso viene messa in atto una procedura differente: infatti nella maggior parte dei casi l’Agenzia delle Entrate può procedere al pignoramento del conto senza dover passare per le aule del tribunale, quindi senza coinvolgere il giudice dell’esecuzione.

In altre parole, l’Agenzia delle Entrate provvede a notificare il pignoramento direttamente alla banca dove il debitore ha il conto corrente e chiede di versare la somma dovuta , senza l’intervento giudiziale. Tale procedura può essere avviata solo se il debitore non paga il debito entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di precetto.

Tuttavia, se la somma da assoggettare al pignoramento è contenuta in un conto cointestato è necessario anche per l’Agenzia delle Entrate passare alla procedura ordinaria, quindi coinvolgere il giudice. In sede giudiziaria il giudice di merito dovrà controllare che l’Agenzia delle Entrate abbia rispettato il limite del 50%.

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