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SOCIETA’ TRA AVVOCATI: Chiarimenti

        

Società tra avvocati: i chiarimenti del Consiglio Nazionale Forense

Con la Circolare N. 18-C-2013 il Consiglio Nazionale Forense ha fornito alcuni “Chiarimenti in materia di società tra avvocati”, ribadendo che la delega contenuta nella legge forense (247/2012) in tema di società tra avvocati non è contraria alla normativa della Unione europea e, anche se il termine di esercizio è scaduto, mantiene la sua efficacia normativa impendendo l’applicazione di disposizioni previgenti incompatibili.

Secondo il Consiglio Nazionale Forense, le società tra avvocati non possono quindi essere disciplinate dalla legge di stabilità 183/2011 e dal decreto ministeriale n. 34/2013 che, tra le altre cose, ha ammesso la partecipazione di soci di capitale pur di minoranza nelle società tra professionisti.
 

 

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 

 

 

Il Presidente

Avv. Prof. Guido Alpa

 

 

Roma, 12 settembre 2013

 

 

N. 18-C-2013 Ill.mi Signori Avvocati

 

 

PRESIDENTI DEI

CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

 

 

 

via e-mail

 

 

 

 

e, per conoscenza :

 

 

 

Ill.mi Signori Avvocati

 

 

 

COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

 

 

 

L O R O S E D I

 

 

 

OGGETTO : Chiarimenti in materia di società tra avvocati

 

 

 

Illustri Presidenti e Cari Amici,

 

 

 

in considerazione di recenti interventi sulla stampa specializzata che hanno proposto interpretazioni sommarie e fuorvianti in tema di società tra avvocati, con la presente circolare intendiamo chiarire i profili oggetto del dibattito.

 

1. Si è anzitutto paventato che l’esercizio della delega legislativa di cui all’art. 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Riforma dell’ordinamento della professione forense) fosse impedito dal contrasto di essa con il diritto dell’Unione europea, in particolare con riferimento alla lett. a) del suddetto articolo, che, come noto, circoscrive ai soli avvocati iscritti nell’albo la possibilità di costituire società1.

1 In tal senso, in particolare, un articolo comparso sul Sole 24 ore il 30 agosto 2013, ove si riportano dichiarazioni secondo cui la decisione di non esercitare la delega sarebbe motivata dalla contrarietà con il diritto dell’Unione e quindi dalla necessità di evitare il rischio dell’apertura di un procedimento di infrazione nei confronti dello Stato italiano.

 

Con riferimento alle società di cui facciano parte avvocati (stranieri) stabiliti in Italia va tuttavia precisato quanto segue, anche alla luce delle recenti modifiche apportate al D. Lgs. n. 96/2001 dall’art. 5 della legge del 6.8.2013 n. 97 (c.d. legge europea).

La nuova disciplina rimuove un requisito previsto dalla normativa sull’esercizio in forma societaria della professione forense da parte degli avvocati cd. “stabiliti” (D. Lgs. n. 96/2001) e cioè la necessaria presenza di un avvocato iscritto all’albo ordinario nella compagine societaria costituita da avvocati stabiliti.

Si tratta di innovazione che non modifica la regola in base alla quale, per svolgere la professione forense in Italia, anche in forma societaria, è necessario essere avvocati, ma più limitatamente dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 96/2001, si possono costituire anche s.t.p. formate da soli avvocati stabiliti.

Le due disposizioni richiamate (art. 5, comma 2, lett. a) della nuova legge professionale forense e art. 5 della legge n. 97/13), dunque, non sono all’evidenza contrastanti.

È infatti del tutto agevole rilevare che la lett. a) fa riferimento al solo requisito dell’iscrizione nell’Albo, di cui sono in possesso anche gli avvocati stabiliti.

Pertanto, l’esercizio della delega non comporta alcuna violazione del diritto dell’Unione europea, ed in particolare della Direttiva n. 98/5, di cui il D. Lgs. n. 96/2001, come modificato dalla legge n. 97/2013, costituisce attuazione.

2. Con riferimento alla interpretazione prospettata circa la presunta applicabilità della normativa generale in materia di società professionali anche alle società tra avvocati (art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; d.m. 8.2.2013 n. 34 recante “Regolamento in materia di società per l\’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico”) si osserva quanto segue.

La nuova legge professionale forense ha affidato al Governo il compito di adottare un decreto legislativo delegato per le società tra avvocati prevedendo, in particolare, che tutti i soci debbano essere avvocati. Il legislatore ha così configurato un tipo societario speciale che tiene conto della specificità costituzionale della professione forense.

Sebbene il termine per l’esercizio della delega sia ormai scaduto senza che sia stato approvato il decreto, non è, comunque, applicabile agli avvocati la disciplina prevista per le società appartenenti ad altre categorie professionali contenuta nella legge n. 183 del 2011 e nel d.m. 8.2.2013 n. 34.

L’art. 5 della legge professionale forense ha infatti espressamente sottratto la disciplina delle società tra avvocati alla potestà regolamentare del Governo, ponendo una delega legislativa al fine di disciplinare, con fonte primaria, le suddette società.

Il mancato esercizio della delega non priva l’art. 5 di ogni efficacia normativa: è infatti ormai superata, tanto in dottrina come nella giurisprudenza costituzionale (cfr. ex multis, sentenza n. 224/1990), la costruzione della legge di delegazione nei termini di una legge meramente formale, che esaurisce cioè la sua efficacia nei rapporti tra Governo e Parlamento. Piuttosto, è da riconoscersi alla disposizione delegante – pur in assenza del successivo decreto delegato – un’efficacia normativa propria, anche sul piano materiale e anche con riferimento alla vis abrogans della disposizione delegante nei confronti di disposizioni previgenti con essa incompatibili. Nel caso che ci occupa, in particolare, resta salva la volontà del legislatore di assoggettare le società tra avvocati ad una disciplina speciale rispetto a quella delle società tra professionisti di cui all’art. 10 della legge n. 183/2012 e al d.m. n. 34/2013, e di farlo con una fonte di rango primario.

La circostanza che non sia stata esercitata la delega nel termine previsto non autorizza l’interprete a forzare il quadro normativo, che deve essere ricostruito ed interpretato, per quanto concerne le società tra avvocati in modo conforme alle previsioni della legge n. 247/2012.

Con i migliori saluti

 

 

Il PRESIDENTE

 

 

 

Avv. Prof. Guido Alpa

 

 

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488 – fax 0039.06.97748829

www.consiglionazionaleforense.it

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