giovedì, Aprile 25, 2024
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SOS & AZIONE INVESTIGATIVA: Riservatezza sempre a rischio!

“L’IDENTITA’ DELLE PERSONE FISICHE E DEI SOGGETTI COMUNQUE DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 PUO’ ESSERE RIVELATA SOLO QUANDO L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA, CON DECRETO MOTIVATO, LO RITENGA INDISPENSABILE AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DEI REATI PER I QUALI SI PROCEDE” – Comma 7, art.45 del D.lgs 231/07.

Questo è il precetto rinveniente dall’articolo 3 del D.lgs 153/97[1]che per la prima volta ha introdotto il concetto di “riservatezza” delle Segnalazioni di operazioni sospette, inoltrate dagli operatori obbligati alla c.d. Collaborazione attiva in materia di lotta al riciclaggio di denaro sporco.

Nella realtà, trattasi di un precetto sovente disatteso nel corso dell’azione investigativa laddove Responsabili di filiali o Responsabili aziendali antiriciclaggio, direttori di filiale o professionisti, vengono formalmente sentiti in atti da parte della Polizia giudiziaria, pur in assenza di Decreto motivato.  

Questo è un abuso intollerabile che va denunciato in ogni sede.

A titolo personale, ricordo una esperienza specifica maturata al riguardo quando, nel giugno del 2003, fui interrogato dalla Guardia di finanza nella veste di Responsabile
aziendale antiriciclaggio di un gruppo bancario in ordine ad alcune operazioni poste in essere da due clienti operanti nel settore del commercio all’ingrosso e dettaglio di ortofrutticoli, per i quali avevo prodotto una specifica Segnalazione di operazione sospetta per un giro di “false fatturazioni”. Nella circostanza, feci presente ai militari che per poter procedere alla compilazione dell’atto necessitava apposito “Decreto emesso dalla competente Autorità giudiziaria”. Gli stessi, pur in assenza di tale Decreto, pretesero di andare avanti nella verbalizzazione nel corso della quale mi rifiutai di fornire la benché minima collaborazione.

Gli stessi militari, nella parte finale del Verbale di Operazioni Compiute, ebbero a scrivere: ““La parte, tra l’altro, non intende rispondere ad alcuna domanda, nella qualità di persona informata sui fatti richiestagli dai verbalizzanti.”” 

Ancora oggi ho riscontri dai quali ho ragione di desumere una condotta illegale da parte degli organi investigativi che, pur in assenza di specifico decreto da parte dell’Autorità giudiziaria procedono ad escutere in atti personale di banche o intermediari in genere che hanno precedentemente inoltrato specifiche segnalazioni di operazioni sospette.

Meditiamo gente, meditiamo!

 



[1]Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 153 “Integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita”

Art. 3.

1. Dopo l’articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sono aggiunti i seguenti articoli:
“Art. 3-bis (Riservatezza delle segnalazioni). – 1. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di
procedura penale, l’identita\’ delle persone e degli intermediari di cui all’articolo 4 che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non e’ menzionata.
2. L’identita’ delle persone e degli intermediari puo’ essere rivelata solo quando l’autorita’ giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell\’accertamento dei reati per i quali si procede.
3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell’identita’ dei soggetti che hanno effettuato le segnalazioni.
4. O m i s s i s

 

 


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