giovedì, Marzo 28, 2024
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STALKING BANCARIO: Ecco il nuovo reato

 

Si avvia l\’iter parlamentare del ddl di
introduzione del reato di stalking bancario.
Stampata alla camera la pdl a firma Meloni

 

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alle condotte aggressive e persecutorie delle banche e delle società di 
recupero crediti. È questo l\’obiettivo della
proposta di legge sull\’introduzione del reato di
stalking presentata
nell\’ottobre scorso e che ora muove i primi passi in Parlamento, alla
Camera.

Il ddl (qui sotto allegato), recante la firma di
Giorgia Meloni e dell\’intero gruppo parlamentare di Fratelli d\’Italia, mira ad
estendere “il reato di 
stalking alle condotte
persecutorie e aggressive che vengono messe in atto nei confronti dei cittadini
dalle società di
r ecupero crediti che lavorano per conto
di banche, società finanziarie e grandi aziende”.

Si
tratta di condotte che, per l\’insistenza e la mancanza di rispetto che le
caratterizzano, possono arrivare a configurarsi infatti, si legge nella
relazione al testo,“come un\’azionepersecutoria violenta a
carico di un soggetto che diventa a tutti gli effetti una vittima, e come tale viene
posto in una condizione di grave stress psico-fisico,
di
oppressione e crescente debolezza e impotenza, tanto che può essere indotto a
forti cedimenti, fino anche al compimento di gesti autolesionistici e, in casi
estremi, addirittura al suicidio”.

Le condotte da sanzionare

Negli
ultimi tempi, anche a causa della profonda crisi che ha investito il tessuto
sociale ed economico italiano, sono infatti notevolmente aumentate le
attività di 
recupero crediti e conseguentemente le
società che svolgono tale servizio per conto di banche, enti creditizi di
diversa natura, finanziarie, compagnie telefoniche, di erogazione di servizi
quali luce, gas (ecc.).

Tali
soggetti, “anche per il fatto che di sovente si affidano a personale privo
di un preciso inquadramento professionale, e perciò non soggetto alle normative
e alle discipline di settore – spiegano i relatori del ddl – sempre più
frequentemente mettono in pratica condotte “aggressive”che
possono arrivare a travalicare i limiti consentiti dalla legge e le procedure
previste dal sistema codicistico vigente, allo scopo di conseguire più elevate
percentuali di “recuperato”.

Tra le attività illegittime che più spesso si
riscontrano vi sono,
ad esempio: la violazione dell\’obbligo di
informazione al debitore del nome dell\’operatore o della società di 
recupero crediti o del creditore per il
quale si sta effettuando il recupero; l\’utilizzo di numeri non visibili nel
contattare il debitore e di informazioni ingannevoli al solo fine di
intimorirlo, così come le minacce di azioni legali sproporzionate e vessatorie,
l\’affissione di avvisi di mora sulla porta di casa, per non parlare della
frequenza dei tentativi di contatto del debitore in orari che travalicano ogni
ragionevolezza, e così via.

Il
tutto nell\’assoluta“violazione delle norme riguardanti
l\’incoercibilità psichica”
precisano i relatori, il cui mancato
rispetto può portare, così come già avvenuto in passato, a vere e proprie
tragedie.

Per
questo è opportuno, auspicano i relatori del ddl, non solo l\’introduzione della
fattispecie del reato di
stalking bancario ma anche la
promozione presso il Ssn e le Asl di centri anti-
stalking che “garantiscano
misure di sostegno e supporto psicologico per le vittime di 
stalking da recupero crediti nonché l\’istituzione
di un osservatorio nazionale anti-
stalking da recupero crediti anche al fine di
monitorare l\’andamento del fenomeno”.

Il contenuto del ddl

Composto
da un solo articolo, il ddl mira a modificare “l\’articolo612-bis
del
codice penaleconcernente il reato
di atti persecutori” aggiungendovi due commi.

Il primo prevede l\’introduzione di una aggravante, laddove il reato di stalking(che contempla la pena
della reclusione da sei mesi a quattro anni per l\’autore delle minacce o
molestie) “è commesso da istituti bancari o società finanziarie o filiali
di recupero credito o qualsiasi altro soggetto giuridico o nell\’attività di 
recupero crediti quando vengano messe
in atto condotte che esulano e travalicano quanto previsto dalla legge e dalle
norme del 
codice di procedura civile“.

Il secondo prevede che
“la stessa pena si applichi alla persona fisica che agisca in proprio o
per conto di persona giuridica”.

Fonte:Stalking bancario: ecco il
nuovo reato

(www.StudioCataldi.it)

DDL: http://www.studiocataldi.it/allegati/news/allegato_24453_1.pdf

PROPOSTA DI LEGGE _ ART. 1. 1. All’articolo 612-bis del
codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « La pena è aumentata
se quanto previsto al primo comma è commesso da istituti bancari o società
finanziarie o filiali di recupero credito o qualsiasi altro soggetto giuridico
o nell’attività di recupero crediti quando vengano messe in atto condotte che
esulano e travalicano quanto previsto dalla legge e dalle norme del codice di
procedura civile. La stessa pena si applica alla persona fisica che agisca in
proprio o per conto di persona giuridica
».

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