giovedì, Marzo 28, 2024
spot_img

STATUTO DELLE IMPRESE: Progetto di legge ad iniziativa Parlamentare

Camera dei deputati – XVI Legislatura – Dossier di documentazione (Versione per stampa)

Autore:

Servizio Studi – Dipartimento attività produttive

Titolo:

Statuto delle imprese – A.C. 2754 – Elementi per l\’istruttoria legislativa

Riferimenti:

AC N. 2754/XVI  

  

Serie:

Progetti di legge    Numero: 250

Data:

30/11/2009

Descrittori:

IMPRESE  

  

Organi della Camera:

X-Attività produttive, commercio e turismo

 

30 novembre 2009

 

n. 250/0

Statuto delle imprese

A.C. 2754

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

A.C. 2754

Titolo

Norme per la tutela della libertà d\’impresa. Statuto delle imprese

Iniziativa

On. Vignali ed altri

Iter al Senato

No

Numero di articoli

23

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

30 settembre 2009

assegnazione

9 novembre 2009

Commissione competente

X Commissione (Attività produttive)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II, V, VI, VII, VIII, XI, XII, XIV, Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 

Contenuto

La proposta di legge C. 2754 è volta a stabilire i diritti fondamentali delle imprese definendone lo status giuridico, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, relativamente alle quali si intendono recepire le indicazioni contenute nello Small Business Act adottato a livello comunitario.

In particolare le finalità del provvedimento esplicitate dall’articolo 1 sono, tra l’altro: riconoscere il contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell\’occupazione e allo sviluppo economico; sostenere l\’avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne; valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese; favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto internazionale; adeguare l\’intervento pubblico alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese.

L’articolo 2 esplicita i principi fondamentali dello status giuridico delle imprese, tra cui: libertà di iniziativa economica e concorrenza; sussidiarietà orizzontale quale principio a cui sono improntate le politiche pubbliche, anche per quanto riguarda l’avvio dell’attività d’impresa, la semplificazione burocratica, la tassazione, la successione d’impresa; l’adozione di norme certe sull’attività d’impresa; oneri procedurali relativi all’attività imprenditoriale posti a carico della pubblica amministrazione; innovazione per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione.

L’articolo 3 pone il principio della libertà di associazione delle imprese.

L’articolo 4 prevede che Stato, regioni, enti locali ed enti pubblici sono tenuti a valutare gli effetti sulle imprese “delle iniziative legislative, regolamentari ed amministrative”, anche mediante obbligo di consultazione delle parti interessate prima della presentazione delle relative proposte.

L’articolo 5 prevede norme dirette alla semplificazione dei procedimenti per l’attività di impresa. In tale direzione, il comma 1 richiama il rispetto di alcuni principi generali dell’azione amministrativa nei confronti delle imprese. Il comma 2 prevede la pubblicazione e l’aggiornamento di norme e requisiti minimi per l’esercizio di ciascuna tipologia di attività imprenditoriale, tramite le camere di commercio, e, a favore delle micro, piccole e medie imprese, l’adozione di procedure semplificate e meno onerose per l’avvio e l’esercizio dell’attività. Il comma 3 stabilisce che l’autorizzazione amministrativa per lo svolgimento di attività di impresa è richiesta solo per quelle attività che comportano gravi pregiudizi alla salute, alla pubblica incolumità e ai beni ambientali. A tutela delle imprese, il comma 4 generalizza sia l’obbligo di provvedere delle amministrazioni entro il termine di novanta giorni per le domande presentate, sia l’applicazione dell’istituto del silenzio-assenso. Il comma 5 impedisce alla pubblica amministrazione di richiedere alle imprese documentazioni o certificazioni già in possesso della medesima pubblica amministrazione. Il comma 6 prevede che lo Stato è tenuto a garantire alle micro, piccole e medie imprese il ricorso a misure specifiche riguardanti periodi di transizione, deroghe ed esenzioni, mentre ai sensi del comma 7 la pubblica amministrazione è obbligata alla liquidazione dei corrispettivi dovuti ai fornitori di beni e servizi al massimo entro novanta giorni.

L’articolo 6 dispone che le certificazioni rilasciate alle imprese da enti autorizzati sostituiscono le verifiche delle autorità competenti, fatte salve eventuali responsabilità penali.

L’articolo 7 reca misure di favore per gli imprenditori in stato di insolvenza, volte a fissare il limite di un anno per le procedure legali di scioglimento dell’impresa e a garantire agli stessi soggetti i medesimi trattamenti previsti per chi avvia una nuova impresa. La medesima disposizione, inoltre, nell’ambito delle procedure di fallimento, pone a carico dello Stato gli oneri dovuti ai fornitori privilegiati che siano micro, piccole e medie imprese.

L’articolo 8 è volto a rendere più trasparente l\’informazione relativa agli appalti pubblici d\’importo inferiore alle soglie stabilite dall\’Unione europea attraverso l’istituzione di portali telematici (comma 1) nonché a favorire l\’accesso delle micro, piccole e medie imprese nell’aggiudicazione degli appalti (commi 2 e 3).

L’articolo 9 reca una serie di definizioni relative alle imprese, ai distretti e alle reti d’impresa, rinviando ai criteri utilizzati in ambito comunitario per la definizione di micro, piccola e media impresa e provvedendo altresì a definire i distretti industriali, i meta-distretti, i distretti tecnologici, le reti d’impresa, le imprese femminili e le imprese giovanili.

L’articolo 10 prevede che lo Stato è tenuto ad incentivare le imprese, in particolare familiari, in modo da favorirne lo sviluppo, ad introdurre il concetto di imprenditorialità come competenza chiave nei programmi dell’istruzione scolastica ed universitaria e a predisporre un tutoraggio soprattutto a favore delle imprese femminili e giovanili.

L’articolo 11 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali adottano trattamenti di maggiore favore, sul piano autorizzativo e fiscale, a benefico delle micro, piccole e medie imprese, delle imprese giovanili, delle imprese femminili e di altre determinate tipologie di imprese. Inoltre viene riservato un trattamento di maggior favore alle imprese che si organizzano secondo il principio di rete.

L’articolo 12 prevede che lo Stato favorisce l’innovazione, l’internazionalizzazione e la capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese, al fine di renderle più competitive e produttive.

L’articolo 13 individua alcune misure fiscali finalizzate a sostenere la capitalizzazione e la crescita delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese. Ai sensi dell’articolo 21, comma 3, i provvedimenti di attuazione dovranno essere emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Le misure indicate riguardano agevolazioni in favore delle imprese (reinvestimento degli utili e semplificazioni in materia di imposizione e versamento delle imposte) nonché benefici in favore dei soggetti, persone fisiche o persone giuridiche, che investono nel capitale di rischio delle micro, piccole e medie imprese (commi 1 e 2). Il comma 3 prevede l’introduzione di misure di favore in materia di trasferimento delle imprese. Il comma 4 stabilisce che la pressione fiscale complessiva a carico delle imprese non può essere superiore al 45 per cento e che le imposte dirette dovute non possono essere determinate in funzione dei costi sostenuti dalle stesse. In fine, il comma 5, stabilisce che lo Stato non può procedere alla riscossione delle imposte nei confronti delle imprese che vantino un credito nei confronti dello Stato.

L’articolo 14 prevede l’introduzione di misure agevolative pluriennali in favore delle imprese avviate da soggetti di età inferiore a 35 anni (imprese giovanili), delle imprese tecnologiche, delle imprese femminili e delle imprese localizzate in aree svantaggiate (comma 1). In particolare, il comma 2 prevede l’esenzione da ogni forma di tassazione generale e locale nonché l’esclusione dell’applicabilità delle procedure di fallimento e di amministrazione controllata. Inoltre, per le imprese di servizi nonché per le imprese di produzione la cui attività non comporta gravi pregiudizi alla salute, alla pubblica incolumità e ai beni ambientali, è prevista anche l’esenzione da qualunque obbligo ad eccezione di quelli relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro e quello della comunicazione allo sportello unico per le imprese. Le regioni, gli enti locali e le camere di commercio possono mettere a disposizione delle nuove imprese tecnologiche aree e locali a titolo gratuito per i primi cinque anni di attività (comma 3). Inoltre, le camere di commercio garantiscono formazione e assistenza anche operativa alle tipologie di imprese considerate dall’articolo in esame (comma 4).

Gli articoli 15 e 16 istituiscono l’Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese, con il compito di elaborare proposte volte a favorire lo sviluppo delle imprese di minore dimensione e di effettuare l’analisi di impatto preventivo e la verifica di impatto successivo sulle imprese in questione degli atti normativi.

Gli articolo 17, 18 e 19 istituiscono la Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, che ha il compito di valutare l’attuazione degli accordi internazionali e della legislazione in materia di micro, piccole e medie imprese e di formulare osservazioni e proposte sull’eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente.

L’articolo 20 prevede che le regioni possono prevedere norme più favorevoli per le micro, piccole e medie imprese purché non contrastino con il provvedimento in esame.

L’articolo 21 dispone in merito all’entrata in vigore (il giorno successivo alla pubblicazione) e ai provvedimenti attuativi (da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore).

L’articolo 22 dispone che sia pubblicato l’elenco delle leggi e dei regolamenti espressamente abrogati dal provvedimento in esame.

Infine, l’articolo 23 reca la clausola di copertura finanziaria.

Relazioni allegate

Alla proposta di legge è allegata la relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario poiché il provvedimento intende definire lo status giuridico delle imprese (e in particolare delle micro, piccole e medie imprese), disciplinandone i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni e attribuendo incentivi e agevolazioni anche di carattere fiscale. Peraltro il provvedimento prevede l’istituzione dell’Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese e di una Commissione parlamentare bicamerale ad hoc, interventi che non possono essere attuati se non per via legislativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo spirito del provvedimento, finalizzato ad introdurre una disciplina sullo status giuridico delle imprese, e in particolare delle micro, piccole e medie imprese, che sia in grado di favorire l’avvio e lo sviluppo dell’attività d’impresa meglio della normativa vigente e così accrescere la competitività del sistema produttivo nazionale, fa ricondurre lo stesso provvedimento, in via generale, alla materia della “tutela della concorrenza” attribuita, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Inoltre, se si considerano le singole disposizioni che lo compongono, il provvedimento attiene anche alle materie dell’ordinamento civile (lett. l)), dell’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (lett. g)), del sistema tributario dello Stato (lett. e)), anch’esse attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Cost.

Rapporto con altri princìpi costituzionali

Si osserva che appare opportuno riformulare la disposizione dell’articolo 9 prevedendo un limite massimo di spesa, come già accade in norme di analogo contenuto, anziché una immediata e diretta quantificazione degli oneri, che potrebbe risultare non coerente con l’autonomia di bilancio costituzionalmente riconosciuta ai due rami del Parlamento.

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell\’Ufficio Rapporti con l\’Unione europea)

Il 25 giugno 2008 la Commissione ha presentato la comunicazione “Una corsia preferenziale per la piccola impresa” – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno ”Small Business Act” per l’Europa) (COM(2008)394), sulla quale il Consiglio del 1° e 2 dicembre 2008 haadottato conclusioni e il Parlamento europeo il 10 marzo 2009ha approvato una risoluzione. L’Atto sulle piccole imprese è integrato da un insieme di proposte legislative ispirate al principio “Pensare anzitutto in piccolo”, alcune delle quali sono in corso di esame.

Il 27 novembre 2009 la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e UniCredit Group hanno firmato un accordo per un finanziamento da 300 milioni di euro destinato alle PMI italiane.

Il 17 dicembre 2008 la Commissione europea ha adottato un “Quadro temporaneo per gli aiuti di stato per il sostegno all’accesso al credito nell’attuale crisi finanziaria e ed economica” i cui parametri saranno applicati agli aiuti di Stato adottati fino al 31 dicembre 2010 e potranno beneficiarne le imprese che abbiano iniziato a trovarsi in difficoltà dopo il 1° luglio 2008.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

All’art. 7, co. 1, lettera a), occorre chiarire quali sono le procedure legali di scioglimento di un’impresa, cui la disposizione si riferisce. Occorre inoltre valutare la congruità del termine di un anno, alla luce della complessità delle procedure concorsuali, come disciplinate dalla normativa vigente.

Si segnala inoltre che la procedura di amministrazione controllata richiamata dal comma 2 è stata soppressa dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, e non può più essere iniziata a partire dal 16 luglio 2006. Al medesimo comma 2, occorre valutare l’opportunità di prevedere un meccanismo di surrogazione dello Stato in relazione ai crediti derivanti dal soddisfacimento dei fornitori privilegiati che siano micro, piccole e medie imprese.

All’art. 8, co. 2, si osserva che la suddivisione in lotti dovrebbe costituire una mera facoltà da parte della stazione appaltante in quanto l’imposizione di un obbligo potrebbe prefigurare la violazione delle norme del Trattato dell’Unione europea in materia di concorrenza. Si osserva inoltre che la suddivisione in lotti dovrebbe essere conforme alle disposizioni di cui all’art. 29 del Codice appalti, volte ad aggirare il superamento delle soglie comunitarie attraverso la divisione in lotti.

Le disposizioni in merito alla capacità economica finanziaria recate dal comma 3 sembrerebbero superflue in quanto le norme del Codice appalti e del DPR 34/2000 fanno sempre riferimento ad “un’adeguata” capacità economico finanziaria, calcolata secondo le specifiche disposizioni previste dalle due fonti normative.

In relazione alla formulazione dell’articolo 8 sarebbe più appropriato sostituire, ove richiamata, la definizione di “pubblica amministrazione e le autorità competenti o contraenti” con “stazioni appaltanti”, espressione onnicomprensiva delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri soggetti aggiudicatori ai sensi dell’art. 3, comma 33, del Codice appalti.

Inoltre, sembrerebbe opportuno, per omogeneità di materia, inserire l’articolo 8 nell’ambito delle disposizioni del Codice appalti, accanto a quelle della Parte II, Titolo II, relative anche alla semplificazione degli obblighi di pubblicità degli appalti di lavori pubblici sotto soglia.

All’art. 14 sarebbe opportuno specificare con maggiore dettaglio le misure agevolative indicate nel comma 2. In particolare, per quanto concerne il profilo fiscale, qualora si intenda includere tra le forme di tassazione anche l’imposizione indiretta è necessario acquisire la preventiva autorizzazione da parte dell’Unione europea.

Ai fini della formulazione della norma, si osserva che l’articolo 23 non quantifica gli oneri derivanti dal provvedimento in esame. Dalla formulazione del testo, infatti, tale determinazione sembra essere rimessa ai conseguenti provvedimenti attuativi, e ciò appare confliggente con la disciplina generale contabile, in particolare, con l’articolo 11-ter, comma 1 della legge n. 468/1978, il quale prevede che ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa.

L’articolo, inoltre, pone un obbligo a carico della legge finanziaria che tuttavia, dato l’identico rango di norma primaria e l’assenza di una subordinazione, sotto il profilo delle fonti tra la norma in esame e quella recata dalla legge finanziaria medesima, non determina alcun vincolo a provvedere da parte di tale ultima legge.

Impatto sui destinatari delle norme

Le misure previste dal provvedimento sono rivolte soprattutto alle micro, piccole e medie imprese, che costituiscono la quasi totalità del sistema produttivo italiano. Tali imprese potranno beneficiare di norme più favorevoli sul piano amministrativo, fiscale e civilistico, che tengano conto della loro peculiarità e siano in grado di favorirne l’avvio, la crescita e la competitività meglio della normativa vigente.

Formulazione del testo

All’art. 4 va notato che la formulazione del comma 1 configura come strumenti della valutazione sia l’integrazione nelle proposte dei risultati della stessa valutazione (lett. a), sia la previsione di deroghe (lett. b), elementi che, invece, costituiscono, piuttosto, risultati, e non mezzi, della valutazione di impatto. In merito al riferimento alle proposte si potrebbe opportunamente specificare che si tratta delle proposte d’iniziativa di cui all’alinea.

Al medesimo comma 1, si osserva che il termine “emanazione” è generalmente riferito all’adozione di atti normativi. Inoltre, si valuti l’opportunità di riformulare la lettera b) in modo da chiarire la tassatività e l’obbligatorietà della previsione di deroghe per l’applicazione delle misure legislative, regolamentari ed amministrative per le MPMI.

In relazione al comma 3, si valuti l’opportunità di chiarire i soggetti che devono essere consultati e i tempi della consultazione nella sequenza procedimentale normativa ovvero amministrativa.

All’art. 5, co. 2, il riferimento alle “commissioni di registrazione alle camere di commercio” appare improprio. Andrebbe chiarito se la norma intende riferirsi al diritto annuale di iscrizione al Registro delle imprese o invece ai costi e diritti di segreteria per i documenti e le pratiche del Registro delle imprese.

Al co. 3, alla luce del carattere generale di parametri contenuti nella disposizione, appare opportuno che vengano determinate, dalla stessa disposizione o con rinvio ad altra fonte normativa, le attività di impresa soggette a regime autorizzatorio.

All’art. 6, co. 1, si osserva che gli enti di normalizzazione non svolgono attività di certificazione, bensì di normazione, vale a dire di elaborazione di norme e regole tecniche. Sarebbe opportuno, pertanto, sostituire il termine normalizzazione con certificazione.

Allo stesso co. 1, sarebbe inoltre opportuno chiarire e precisare quali verifiche della pubblica amministrazione e delle autorità competenti dovrebbero essere sostituite dalla sola certificazione, anche per definire meglio la portata della norma e l’impatto sulla normativa vigente.

All’art. 11, co. 3, sarebbe opportuno un chiarimento diretto a precisare se il riferimento ai principi fiscali propri dei gruppi d\’impresa indicato nel medesimo comma sia da attribuire alla disciplina sul consolidato nazionale e mondiale di cui agli articoli da 117 a 142 del DPR n. 917 del 1986 (TUIR).

All’art. 13, al fine di evitare dubbi interpretativi, sarebbe opportuno individuare con maggiore chiarezza la portata della norma contenuta nel comma 3.

Andrebbero forniti dei chiarimenti, anche attraverso una eventuale riformulazione del comma 4, in merito al riferimento alle altre imposte per la determinazione dell’imposizione fiscale diretta.

Sarebbe opportuno precisare che quanto indicato nel comma 5 opera nei limiti dei crediti vantati nei confronti dello Stato il quale può pertanto procedere per la riscossione dell’eccedenza dovuta dal contribuente.

All’art. 14, co. 3, andrebbe precisato meglio il concetto di “soggetti di servizio”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

( 066760-9574  – *st_attprod@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l\’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: AP0087_0.doc

 

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Maxi operazione conrtro frodi

EUROPA Maxi-operazione antiriciclaggio: fermati 10’759 money mules

EUROPA Maxi-operazione antiriciclaggio: fermati 10'759 money mules Fonte ATS ANS L'azione di polizia è stata coordinata da Europol che ha coinvolto 27 nazioni. ROMA - Si è conclusa l'operazione di polizia ad alto impatto denominata Emma (European...
Donazione in famiglia

Donazione genitori figli senza tassazione, ecco quando

Donazione genitori figli senza tassazione, ecco quando Nadia Pascale 22 Marzo 2024 - 12:12 Fonte: Money.it Si possono effettuare donazioni di valore superiore alle franchigie senza versare l’imposta di donazione? Secondo un’interpretazione, a sorpresa, della Corte di Cassazione...