giovedì, Aprile 18, 2024
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STRISCE BLU: Quando la multa è illegittima

Le principali irregolarità e la raccolta di
articoli e sentenze. Dalla sanzione elevata per sosta oltre orario alla
mancanza di aree gratuite limitrofe



Il crescente contenzioso tra cittadini e pubblica amministrazione
per le multe illegittime elevate per presunte irregolarità o per
violazioni inerenti il ticket di sosta di chi parcheggia sulle c.d. “strisce blu dimostra che gran parte di queste sanzioni sono illegittime e che fin troppo spesso i Comuni le stanno utilizzando per “fare cassa”?


Qui di seguito indichiamo le nozioni di base per comprendere se una contravvenzione è illegittima e a seguire una breve raccolta di articoli e sentenze in materia.

Sosta sulle strisce blu oltre l\’orario del ticket


Non è infrequente che il cittadino trovi sul parabrezza una multa per aver lasciato l\’auto in sosta oltre l\’orario coperto dal ticket regolarmente acquistato ed esposto. Il mancato rinnovo del grattino, tuttavia, non integra un illecito sanzionabile: il Codice della Strada,
infatti, prevede soltanto che il ticket debba essere acquistato ed
esposto in maniera visibile, ma non si pronuncia sulla possibilità che,
una volta scaduto, non sia stato rinnovato.


Il dettaglio
non è passato inosservato alla giustizia italiana, come dimostrano le
pronunce dei Giudici di Pace che hanno portato la vicenda sino
all\’attenzione del Ministero.
Il Giudice di Pace di Lecce, ad esempio, ha chiarito con la sentenza n. 4285/2007, che “La sosta in area regolamentata con titolo di pagamento scaduto non costituisce autonoma fattispecie sanzionata dall\’art. 7, comma 1, lett. f) del CdS (che sanziona la sosta effettuata senza titolo di pagamento nelle aree regolamentate)“.


In un parere del 13 marzo 2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha precisato che “in materia di sosta, gli unici obblighi previsti dal Codice sono quelli indicati dall\’articolo 157, comma 6, e precisamente l\’obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile
l\’orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo
limitato, e l\’obbligo di mettere in funzione il dispositivo di
controllo della durata della sosta, ove questo esista; la violazione di
tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157,
comma 8, del Codice medesimo


I competenti Uffici del MIT hanno, dunque, ritenuto che il pagamento in misura insufficiente, in aree ove la sosta è consentita a tempo indeterminato e subordinata al pagamento di una somma, configura unicamente un\’inadempienza contrattuale.

Un concetto ribadito lo scorso anno dalla nota del MIT n. 53284 del 12 maggio 2015, che ha affidato ai Comuni la possibilità di regolamentare le conseguenze della fattispecie, per meglio corrispondere alle specifiche esigenze di
fruibilità e utilizzazione degli spazi da parte dei cittadini.
A tal fine il Comune, evidenzia il Ministero, può, nell\’ampia varietà di misure disponibili, “selezionare e scegliere quelle più idonee per rispondere agli obiettivi che intende perseguire” ad esempio “al fine di favorire il ricambio più o meno frequente dei veicoli in sosta“.


Si tratta di una regolamentazione che nella gran parte dei Comuni italiani non è stata adottata:
soltanto esibendo davanti al giudice la necessaria documentazione,
infatti, l\’Ente territoriale potrebbe “liberarsi” nella causa in cui
l\’automobilista avesse impugnato la multa ritenuta illegittima. In caso
contrario, senza un\’eventuale ordinanza, la sanzione dovrà essere dichiarata definitivamente nulla.
Va
precisato, tuttavia, che ciò vale nelle aree (la maggior parte) in cui
la sosta può avvenire per tempo indeterminato; se, invece, nell\’area
sono fissati limiti massimi di sosta, la multa è da considerarsi legittima.


Se mancano parcheggi gratuiti nelle vicinanze


Il Codice della Strada, art. 7, comma 8,
stabilisce che, qualora il comune assuma l\’esercizio diretto del
parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga
l\’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di
cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte
nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata
a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di
controllo di durata della sosta
.


Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell\’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato“, nonché per quelle definite di particolare pregio storico e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica.
Ciò
in sostanza rende illegittima una sanzione elevata al trasgressore che
non abbia esposto il ticket se mancano, nelle vicinanze, zone in cui la
sosta è gratuita.
Tale assunto ha trovato varie conferme
giurisprudenziali: la Corte di Cassazione, nell\’ordinanza n. 18575/2014
(per approfondimenti: La Cassazione ribadisce: illegittime le multe su strisce blu se non ci sono aree di parcheggio gratuite) ha precisato che, nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, grava sull\’autorità amministrativa opposta,
a fronte di una specifica contestazione da parte dell\’opponente, che
lamenti la mancata riserva di una adeguata area destinata a parcheggio
libero, la prova della esistenza della delibera che escluda la sussistenza di tale obbligo ai sensi dell\’art. 7 C.d.S., comma 8.


Questo
perché, come più volte ritenuto dalla Corte, nel giudizio di
opposizione a sanzione amministrativa, l\’Amministrazione, sebbene
formalmente convenuta in giudizio, assuma sostanzialmente la veste di attrice: “spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell\’art. 2697 c.c.,
fornire la prova dell\’esistenza degli elementi di fatto integranti la
violazione contestata, mentre compete all\’opponente, che assume
formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o
estintivi
“.


Ancora la Cassazione, nella recente sentenza n. 4130/2016, ha chiarito che non sussiste l\’obbligo di stalli liberi riservati
alla sosta senza limitazione per le zone definite area pedonale o a
traffico limitato ed in altre zone di particolare rilevanza urbanistica,
opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.


Sarà, quindi, inutile il ricorso contro la sanzione per ticket non pagato sulle strisce blu se l\’area rientra in quelle predette o, come avvenuto nel caso di
specie, se il piano urbano del Comune abbia giustificato l\’inserimento
nelle aree definiti “centrali” stante la brevissima distanza dal centro
storico.

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