martedì, Aprile 23, 2024
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SUCCEDE IN ITALIA: Buoni postali, attenzione a chi promette rimborsi super sulla serie P

Il 19 maggio 1986 ho
acquistato alcuni buoni fruttiferi postali trentennali della serie “P” da un
milione di vecchie lire ciascuno. Sul retro dei buoni è indicata chiaramente la
somma in lire che avrei riscosso alla scadenza (31 dicembre 2016) per ciascun
buono: ossia 28.815.013 pari a 13.332,24 euro.

Essendo ormai prossima
la scadenza dei buoni ho chiesto all’ufficio postale di pertinenza la conferma
del valore di rimborso al 31 dicembre 2016. l’impiegata mi ha comunicato che il
valore di rimborso è pari a 7.833,38 euro, un importo del 41% inferiore a
quanto previsto all’emissione e riportato sul retro dei buoni (in mio
possesso). Alla mia richiesta di giustificare la differenza l’addetta
dell’Ufficio Postale non ha saputo rispondere e mi ha consigliato di chiamare
il Call Center di Poste Italiane.

Quest’ultimo mi ha
risposto:”i tassi sono stati adeguati; se non è d’accordo inoltri reclamo
scritto a Poste Italiane”. Di questo adeguamento, inutile dirlo, io non ho
ricevuto ovviamente alcuna comunicazione. Alla luce di quanto esposto vi
chiedo: 19 esistono situazioni analoghe andate a buon fine pro-investitore?

2) E’ possibile
legalmente variare i tassi dei buoni, in modo unilaterale, a contratto definito
come ha fatto Poste Italiane? 3) Come suggerite di agire per non precludermi la
possibilità di recuperare in un prossimo futuro la somma mancante?

Giovanni Boselli(via e-mail)

RISPONDE ADUC

Partiamo
dai riferimenti giuridici. Il Dl 30/09/74 n.460 convertito nella Legge
25/11/1974 n.588 modificò l’articolo 173 del Codice Postale disponendo che “le
variazioni del saggio d’interesse dei BPF (::
J possono essere estese ad una o più
delle precedenti serie”.

Erano
anni di forte inflazione, ed i buoni soffrivano il costante aumento dei tassi.
Per tre volte, istituendo le nuove serie M, N, O fu disposto un rialzo dei
tassi che interessava anche le serie precedenti, mentre un ultimo intervento fu
quello “incriminato”. Il 13 giugno 1986, il Ministro del Tesoro emanò un
decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.148 del 28/06 che istituiva la nuova
serie di buoni con la lettera Q dal 1° luglio successivo e sanciva la
trasformazione di tutte le serie precedenti nella Q. Tali buoni si considerano
rimborsati alla data del 31 dicembre 1986, col montante maturato che viene
convertito come nuova emissione della serie Q con decorrenza 1° gennaio 1987
(per i buoni della serie P emessi tra il 1° gennaio 1986 e il 30 giugno 1986 i
nuovi saggi decorrono dal 1° luglio 1987). I loro rendimenti diventano quindi
8% dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1981, 9% dal 1° gennaio 1992 al 31
dicembre 1996, 10,5% dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, 12% dal 1°
gennaio 2002 al 31/12/2006.

Dal
ventesimo al trentesimo anno il tasso è 12% semplice annuo. Sin dal principio
si elevarono proteste, ma tutti i tentativi nel tempo effettuati si sono
risolti in un nulla di fatto. Fu interessata la Corte Costituzionale, che con
sentenza 333/2003, ha sancito la legittimità costituzionale di quel
provvedimento. Di recente ci sono state alcune sentenze di Giudici di Pace che
hanno riconosciuto le ragioni dei clienti, ma alcune di queste sono già state
sconfessate in sede di ricorso al Tribunale competente.

Non
bisogna quindi farsi abbindolare dalle promesse di risarcimento effettuate dai
vari soggetti che citano a sproposito la sentenza di Cassazione, Sezioni Unite,
n.13979 del 15/06/07. Questa non riguarda il “fattaccio” del 1986 ma disciplina
una casistica completamente diversa. Negli uffici postali si possono rilasciare
certificati anche quando la serie è cambiata. Occorre aggiornare le condizioni
apponendo sul buono un timbro con i dati in corso. E’ a volte accaduto che il
timbro non sia stato apposto. La sentenza si riferisce a questi casi e ha dato
ragione al cliente perché la mancanza del timbro fa sì che valga ciò che è
riportato sul buono anche se quella serie non era più in vigore al momento della sua emissione.

Il
ragionamento seguito dalla Cassazione non può però applicarsi al Decreto del
1986. L’Arbitro Bancario Finanziario accoglie le lamentele dei clienti se si
tratta dei casi disciplinati dalla sentenza di Cassazione, ma respinge invece
tutti i ricorsi riguardanti i buoni colpiti dal Decreto del 1986. Invitiamo il
lettore a non avventurarsi in difficili vertenze legali e a tenersi informato
sulla materia. Dovessero arrivare sentenze importanti, potrà sempre muoversi.
La prescrizione del diritto arriva solo dopo dieci anni dalla data di incasso.
Ultimo suggerimento: chieda il pagamento dopo l’ultimo giorno di decorrenza
degli interessi, altrimenti perde l’intero ultimo bimestre degli stessi.

DAL “PLUS24”
DEL “IL SOLE 24 ORE” DEL 18 GIUGNO
2016

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