giovedì, Aprile 25, 2024
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SUCCEDE IN ITALIA: Il cliente Caripe si lamenta dell’iter di sospensione del suo mutuo

Io e mia moglie, disponendo entrambi
dei requisiti previsti, abbiamo chiesto alla Cassa di risparmio di Pesaro
(Caripe) la sospensione di diciotto mensilità di un mutuo ipotecano destinato
all’acquisto della prima casa, ai sensi del decreto numero 132 del 21 giugno
2010 e successive modifiche. Relativamente agli interessi sulle rate sospese,
ho invano richiesto che gli stessi fossero eseguiti sulle sole quote capitale
delle singole rate, così come disposto dall’Abf, con consolidate decisioni (tra
l’altro, Collegio di Roma, numero 3.257 del 14 giugno 2013), con motivazioni di
natura tecnica e giuridica, ancorché riferite a fattispecie di sospensione
diversa (disposizioni per il terremoto dell’Abruzzo), a mio avviso estensibili
ad altre fattispecie assimilabili (Fondo di solidarietà, Piano Famiglie).

Al contrario, la Caripe nega la
richiesta di assimilazione e richiede gli interessi per l’intero sui debiti
capitali residui delle rate sospese, nonostante il prolungamento
dell’ammortamento per durata analoga a quella di sospensioni. Sorprende, a tale
proposito, il silenzio del fondo di solidarietà chiamato a sostenere parte
degli stessi interessi forse indebitamente richiesti dalla Caripe e
verosimilmente da altri istituti bancari.

Nel rispetto del principio di
sostegno alle famiglie in difficoltà, che dovrebbe accomunare tutte le
normative intervenute in materia di sospensione dei mutui per la prima casa, e
interessati allo specifico problema certamente numerose famiglie italiane, mi
premuro richiedere il vostro autorevole parere in merito alla predetta asserita
assimilazione.

Porrini (via e-mail)

RISPONDE BANCA
CARIPE

La doglianza del signor Porrini non è
espressa con chiarezza: il cliente, infatti, lamenta di aver “invano richiesto
che gli stessi (ossia gli “interessi sulle rate sospese”) fossero eseguiti
sulle sole quote capitali delle singole rate” e, nel capoverso successivo, che
la banca richieda “gli interessi per l’intero sui debiti capitali residui delle
rate sospese”.

Sembra comunque di capire, anche alla
luce dei numerosi colloqui avuti con il cliente prima, ed invero anche dopo la
data della lettera a Voi indirizzata, che il signor Porrini contesti le
modalità di calcolo degli interessi durante il periodo di sospensione,
asserendo che essi dovrebbero essere percepiti sulle sole quote capitali delle
rate sospese, anziché, come accaduto, sul residuo debito capitale del mutuo
alla data della sospensione.

Appare opportuna, a questo punto, una
breve ricostruzione della disciplina giuridica della sospensione in discorso.

La sospensione ottenuta dal signor
Porrini è stata disposta ai sensi dei commi 475 e seguenti dell’articolo 2
della legge numero 244/2007, con i quali è stato istituito il Fondo di
solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.

La legge prevede che, per i contratti
di mutuo riferiti all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione
principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento
delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non
superiore a diciotto mesi: qualora
la sospensione venga accordata, la durata del contratto di mutuo e delle
garanzie è prorogata di un periodo uguale alla durata della sospensione, al
termine del quale il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la
periodicità originariamente previsti dal contratto.

Il comma 478 precisa che, nel caso di
mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo di solidarietà,
su richiesta del mutuatario, presentata per il tramite dell’intermediario,
“provvede al pagamento degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul
debito residuo durante il periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente
al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e,
pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro”.

Il meccanismo apprestato dalla legge
è dunque chiaro: il mutuatario può chiedere la sospensione del mutuo per un
periodo massimo di diciotto mesi; la sospensione determina l’allungamento (la
“proroga”, come si esprime il Legislatore) della durata del mutuo per un
periodo di tempo corrispondente; durante la sospensione, il mutuatario non è
tenuto a pagare le rate di ammortamento ma, come chiarisce l’inciso da noi
evidenziato in grassetto sottolineato, sull’intero debito residuo in linea
capitale (e non sulla sola quota capitale delle rate sospese) decorrono gli
interessi, una parte dei quali, pari al solo parametro di riferimento, viene
pagata dal Fondo di solidarietà, rimanendo la quota eccedente (“la componente
di maggiorazione sommata a tale parametro”), a carico del mutuatario.

La correttezza di tale
interpretazione, peraltro fondata sull’indubbio tenore delle norme, è
confermata da un articolo pubblicato su “Il Sole 24 Ore” del 2 novembre 2010, in cui l’autore
testualmente afferma: “I richiedenti dovranno coprire la differenza fra gli
interessi maturati durante la sospensione e quanto rimborsato da Consap alle
banche” ed allega una chiara tabella esemplificativa, nonché dalla stessa
Consap, che è l’ente cui è stata
attribuita la gestione del fondo, la quale, al paragrafo 4.1.1 del manuale
d’uso del 19 marzo 2013, precisa che l’ammontare degli oneri finanziari sospesi
alla data di richiesta della sospensione è, per i mutui a tasso variabile
indicizzati all’Euribor (quale è quello del signor Porrini), paria al “debito
residuo alla data della richiesta moltiplicato per l’Euribor di durata pari a
quella contrattuale rilevato alla data della richiesta moltiplicato per i mesi
di sospensione diviso 12”,
che è poi la formula esattamente utilizzata dalla banca per determinare
l’ammontare degli interessi dovuti dai mutuatari.

Il riferimento del cliente alla
pronuncia del Collegio di Roma dell’Arbitro Bancario Finanziario è inconferente,
poiché, come il signor Porrini stesso riconosce, la decisione riguarda la
sospensione delle rate di ammortamento dei mutui disposta a seguito del sisma
che ha colpito diversi Comuni dell’Abruzzo nel 2009, ossia una fattispecie del
tutto diversa, in cui la disciplina di riferimento non stabiliva nulla in
merito all’eventuale recupero degli oneri finanziari maturati durante la sospensione,
di fatto lasciando ogni decisione in merito alla discrezionalità degli
intermediari.

Riteniamo di aver chiarito gli esatti
termini della vicenda e la correttezza del comportamento da noi tenuto.
Restiamo tuttavia assolutamente disponibili, oltre che a fornire ulteriori
spiegazioni al signor Porrini, anche a trovare una soluzione soddisfacente per
tutte le parti, come peraltro più volte ribadito anche personalmente al cliente
in occasione dei numerosi colloqui e del fitto scambio epistolare con lui intrattenuti.

DAL ” PLUS24” DEL “IL SOLE 24 ORE
” DELL’11 OTTOBRE 2014

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