martedì, Aprile 23, 2024
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SUCCEDE IN ITALIA: Nessuna chance per il recupero dei buoni postali regalati dai nonni e ormai prescritti

Sono in possesso, come
mio fratello, di un Bfp a termine della durata di 6 anni (informazione ricevuta
solo dopo scadenza) caduto in prescrizione il 31 gennaio 2017, io leggendo per
caso un articolo, ho giusto scoperto della prescrizione verso fine febbraio
2017, un mese dopo.

Mi sono ovviamente
rivolta alle Poste dopo essermi informata sulla normativa in vigore e i
dipendenti sembravano essere del tutto allo scuro di questa legge sulla
prescrizione! Solo il direttore è riuscito a fornirmi alcune informazioni dicendomi che dovevo
inviare una richiesta di rimborso alla Cassa depositi e prestiti, la quale, è
stata rifiutata giusto verso metà aprile. Mi sono rivolta a un avvocato e
all’Adux, perché penso che questo sia un vero e proprio furto legalizzato, in
quanto non viene nemmeno restituita la somma versata senza gli interessi
fruttati.

Io ho 27 anni e questo
buono è un regalo che i miei nonni decisero di farci nel 2001 quando avevo 11
anni e mio fratello uno, perciò non ero a conoscenza di questi buoni e
dell’entrata in vigore delle diverse
leggi relative a essi. Inoltre sul buono non è segnalata la data di scadenza,
la durata, ma ancor più assurdo è la mancanza del timbro che definisce gli
interessi.

Come potevamo essere a
conoscenza della possibile prescrizione del buono e dell’impossibilità di
restituzione dei soldi se neppure i dipendenti delle Poste Italiane non sono a
conoscenza della normativa in vigore; sul buono non è segnalata la data di
scadenza e nemmeno la durata di esso.

Inoltre nessuno è stato
in grado di dirmi dove finiscono i soldi e per cosa vengono utilizzati, cosa
che vorrei sapere dato che quelli sono i soldi “sudati” dai miei nonni.

Io voglio riuscire a
ottenere il rimborso dei soldi, anche per tutte le persone che sono nella mia
situazione, che si sentono lese da una legge sempre più a sfavore degli investitori, considerando soprattutto
che Bfp vengono generalmente sottoscritti da persone anziane e da pochi
risparmiatori speranzosi di ottenere un piccolo guadagno. Spero possiate
aiutarmi a ottenere il rimborso porgendo la questione pubblicamente.

Lilian Bonomo(via e-mail)

RISPONDE POSTE
ITALIANE

Rispondiamo
alla segnalazione della signora Bonomo, specificando che il Dpr 29 marzo 1973
n.156 prevede all’art.176, comma 1 e 3, che “i Buoni Postali Fruttiferi possono
essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di
emissione. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere
fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta dell’avente diritto entro
il termine prescrizionale di cinque anni”.

Quanto
ai Bfp appartenenti alla tipologia a termine (emessi dal 1° luglio 1983)
caratterizzati dalla ricorrenza di una o due rate di scadenza, il termine
prescrizionale prende a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui
detti buoni cessano di essere fruttiferi cioè dalla data di scadenza puntuale.

Quanto
al termine prescrizionale previsto, originariamente quinquennale, il Decreto
del Ministero del tesoro, del Bilancio e della programmazione Economica 19
dicembre 2000 (G.U. 27 dicembre 2000, n.300), introduttivo di una nuova
disciplina in materia di Bfp, prevede all’articolo 8, comma 1, che “i diritti
dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore
dell’emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo”,
laddove emessi e non prescritti alla data di entrata in vigore del richiamato
decreto ministeriale.

Il
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 dicembre 2003 (G.U. dicembre 2003, numero 288, S.O.),
adottato in attuazione dell’articolo 5 del Decreto Legge 30 settembre 2003,
n.269 (G.U. 2 ottobre 2003, n.299, S.O.), relativo alla trasformazione della
Cassa depositi e Prestiti in società per azioni . CDP S.p.A. – disponeva
l’assegnazione alla Cdp S.p.A. della titolarità delle sole serie di Bfp emesse
dal 14 aprile 2001 e il subentro del Ministero dell’Economia e delle Finanze .
Mef – alla Cassa depositi e prestiti nei rapporti in essere alla data di
trasformazione, incluse le garanzie e gli accessori, derivanti dai Bfp relativi
alle serie emesse dal 18 novembre 1953 sino al 13 aprile 2001. in tale contesto
normativo, l’orientamento costantemente assunto dal competente Ministero opera
nel senso di non dar corso al rimborso dei titoli caduti in prescrizione, come
nel caso della lettrice, anche al fine di garantire l’assoluta uniformità di
trattamento tra i possessori di titoli del debito pubblico.

Infatti,
sulla base della normativa citata, i Bfp in argomento – ora, come specificato,
trasferiti nella titolarità del Mef – sono equiparati a tutti gli effetti ai
titoli del debito pubblico e dunque disciplinati dalle norme per essi valevoli, di cui al Dpr 30 dicembre
2003, n.398 recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico”. L’art.23 del Dpr citato fa
inequivocabilmente rinvio, per quanto attiene i termini di prescrizione, alle
insuperabili disposizioni del Codice civile.

Si
fa presente inoltre che, da giurisprudenza della Suprema Corte,
“l’impossibilità di far valere il proprio diritto previsto dall’art.2935 del
Codice civile, quale rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della
prescrizione, è solo quello che deriva da cause giuridiche che ostacolino
l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di
mero fatto, per i quali il successivo art.2941 prevede solo specifiche e
tassative ipotesi di sospensione tra le quali, non rientra l’ignoranza da parte
del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo
sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo
accertamento”.

Il
Decreto ministeriale del 19 dicembre 2000 ha disposto, inoltre, che Poste Italiane
esponga nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni
pratiche, rinviando ai fogli informativi, consegnati ai clienti al momento
della sottoscrizione, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei
buoni fruttiferi postali.

Nel
caso della lettrice tutte le indicazioni erano riportate nel foglio consegnato
ai sottoscrittori per cui è impossibile procedere al rimborso del titolo in
oggetto.

DAL “PLUS24”
DEL “IL SOLE 24 ORE” DEL 20 MAGGIO
2017

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