giovedì, Marzo 28, 2024
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SUCCEDE IN ITALIA: Se manca la firma di uno degli eredi il deposito non si blocca

In data 18 novembre 2013 è deceduta
nostra madre,senza lasciare testamento. Lei risultava cointestataria con nostro
padre – mancato nel 2013 – e con uno di
noi fratelli, di un deposito di risparmio ordinario presso Banca Carime
(filiale di San Ferdinando di Puglia). Su di esso risultava esserci, un saldo
di 4.202,05 euro. Tra gli eredi, oltre a noi fratelli che stiamo scrivendo, c’è
anche un quarto fratello con cui non abbiamo rapporti, ma senza la firma del
quale pare che la banca non ci liquidi la legittima.

Angela, Francesco, Ruggiero Dipaola(via e-mail)

RISPONDE BANCA
CARIME

In riferimento alla nota presentata dai
signori Dipaola desideriamo evidenziare che a seguito delle verifiche
effettuate è emerso quanto segue. A seguito del decesso della signora Maria
Rinelli e delle istanze pervenute a Banca Carime, relativamente allo svincolo
delle somme depositate sul rapporto in essere a nome della stessa, più volte è stato
fatto presente ai signori Dipaola, che la stessa può avvenire solo previa
consegna di dichiarazione sostitutiva riportante i nominativi di tutti gli
eredi e firma della necessaria modulistica da parte degli stessi.

Dalla documentazione ad oggi presentata
a supporto della richiesta di svincolo, risulta che gli eredi della signora
Rinelli sono quattro.

Anche in assenza della suddetta
dichiarazione, si è provveduto ad istruire la pratica necessaria allo svincolo
delle somme e al fine di agevolare la raccolta delle firme, che per prassi
dovrebbe avvenire congiuntamente, la filiale di San Ferdinando di Puglia (oggi
il rapporto è radicato presso la filiale di Cerignola a seguito dell’avvenuta
razionalizzazione territoriale), su richiesta dei signori Dipaola, si è resa
disponibile a raccogliere le stesse anche disgiuntamente.

Ciò nonostante, tale modulistica risulta
essere ad oggi stata sottoscritta da solo tre coeredi, e, pertanto, tale
circostanza non permette alla banca di poter liquidare le somme ancora depositate
sul libretto e rientranti nella successione.

A conferma della correttezza
dell’operato dell’istituto si segnalano numerose sentenze della Corte di
Cassazione (vedi Cassazione 13 ottobre 1992, n.11.128, Cassazione 21 gennaio
2000, n.640, Cassazione 5 settembre 2006, n.19062) e in particolare la sentenza
n.24657 del 28 novembre 2007 emessa dalla stessa Corte a Sezioni Unite che
stabilisce, in definitiva, che “in tema di crediti facenti parte di una
comunione ereditaria, i singoli coeredi non possono pretendere il pagamento di
quella che assumono essere la loro quota, con la conseguenza che la stessa
cessa di far parte di tale comunione per la decisiva considerazione che non
sono titolari del relativo diritto, non trovando applicazione il principio nomina ed debita ipso iure dividuntur”.

Ed è proprio in tal senso che questa
banca ha espressamente richiesto che la “liquidazione dei cespiti patrimoniali
del de cuius” avvenga con la
partecipazione o su disposizione congiunta di tutti gli eredi “al solo scopo di
garantire una maggiore tutela da eventuali future rivendicazioni da parte dei
legittimati”.

Pertanto, confermiamo ancora una volta
la disponibilità della nostra banca a procedere allo svincolo delle somme non
appena tutti i coeredi avranno adempiuto a quanto normativamente previsto.

DAL “PLUS24”DEL “IL SOLE 24 ORE” DEL 3
MAGGIO 2015

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