giovedì, Marzo 28, 2024
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SUCCEDE IN ITALIA: Si lamenta della (non) “best excution” di Credem

 

Scrivo per segnalare
una serie di episodi che delineano, a mio avviso, una condotta da parte di
Credito Emiliano (Credem) di ripetute violazioni delle norme di legge, con
conseguenti rilevanti danni economici per me.

Mi riferisco, in
particolare, a una serie di operazioni di compravendita di titoli
obbligazionari, quasi tutti quotati sul mercato regolamentato Tlx.

Con il Credito Emiliano
ho aperto un rapporto di conto corrente e di custodia titoli verso la metà del
2010, trasferendo presso la stessa banca un portafoglio di titoli
obbligazionari del controvalore di circa un milione. Corteggiata da un
funzionario della banca incaricato dello sviluppo di nuova clientela, mi
indussi a tale passo dietro la promessa che mi sarebbero state applicate le
stesse favorevoli condizioni di negoziazione – e non solo – di cui godevo già
presso altri istituti di credito e che mi sarebbe stato accordato un fido
garantito da titoli a condizioni di tasso migliori di quelle di cui già
disponevo presso altri istituti di credito. Avrei utilizzato il fido per alcune
operazioni immobiliari.

Il rapporto con questa
banca è andato avanti molto male, nel senso che gli accordi presi all\’inizio
non sono stati rispettati a lungo oppure, in certi casi, per nulla. Ma la
situazione più sconcertante che ho dovuto affrontare è stata quella relativa
alle operazioni di negoziazione di titoli obbligazionari, quotati nel circuito
Tlx.

L\’istituto di credito
si è sempre rifiutato di negoziare alle condizioni di tale mercato, con la
scusa che “loro non aderivano al Tlx”.

Faccio presente che
molte banche consentono con la loro piattaforma l\’accesso diretto a questo
mercato, dove l\’investitore può inserire agevolmente da solo i propri ordini.
Ma il Credito Emiliano “non aderisce”. Così tali operazioni sono state sempre
regolate a condizioni diverse e penalizzanti rispetto ai prezzi denaro e
lettera riscontrabili in ogni momento su quel mercato, denotando a mio avviso
una condotta contra legem – in aperta violazione degli articoli 32 (“Informazioni
sui costi e sugli oneri”), 45 (“Misure per la trasmissione degli ordini alle
condizioni più favorevoli per il cliente”) e 49 (“Principi generali”) del
Regolamento Consob recante norme di attuazione del decreto legislativo 24
febbraio 1998, nr.58 in materia di intermediari.

Più volte ho fatto
presente all\’istituto di credito che questo modo di operare violava, tra gli
altri, il principio della “Best excution” ma non c\’è stato nulla da fare. In
sostanza, la banca no accettava ordini nel durante, cioè non si potevano
inserire ordini a prezzo limitato, per esempio intermesi
tra
denaro e lettera. Se volevo vendere, dovevo
perfezionare l\’operazione al momento, mediamente a 40 centesimi in meno del
prezzo denaro in quel momento. Idem, se volevo comprare, sempre con 40
centesimi sopra il prezzo lettera. Ho poi scoperto che questo era “l\’utile” del
loro settore titoli.

Naturalmente, su queste
operazioni caricate poi anche le commissioni per il servizio di negoziazione,
che invece erano appannaggio dell\’agenzia dove intrattenevo il rapporto.

Queste operazioni hanno
interessato complessivamente un valore nominale di 1.950.000 euro, su cui “l\’utile”
della banca e specularmente la mia perdita ammonta a circa 8 mila euro. Ciò
senza considerare le ulteriori perdite derivanti dall\’impossibilità, per la
condotta del Credito Emiliano, di inserire ordini a prezzi diversi da 40
centesimi sopra la lettera. Ovviamente le mie affermazioni sono agevolmente
riscontrabili: basta confrontare data e adesso riportate nelle contabili dei
vari ordini con i prezzi corrispondenti sul mercato Tlx, che è un mercato
regolamentato, i cui prezzi sono pubblici.

Chiedo pertanto di
ottenere almeno il rimborso delle cifre (circa 8 mila euro) indebitamente
percepite dal Credito Emiliano.

A.E. – (Roma)

RISPONDE
CREDEM

Il principio
cosiddetto di “Best excution” richiede alla banca di adottare tutte le
ragionevoli misure ritenute necessarie al raggiungimento del miglior risultato
possibile per il cliente. In questo contesto, le sedi di esecuzione scelte dall\’istituto
di credito, che a oggi non ricomprendono Euro Tlx, vengono indicate nel “documento
sulla strategia di esecuzione e trasmissione ordini adottata dalla banca”
rientrante nei documenti informativi consegnati alla cliente in sede di
apertura del rapporto e disponibile sul sito internet
www.credem.it nella versione periodicamente
aggiornata.

A questo si
aggiunga che, nella prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto
proprio, come nei casi in oggetto, la banca non esegue l\’operazione senza
confrontarsi prima con il cliente ma propone il prezzo al quale è disposta a
negoziare i titoli, con facoltà del cliente di manifestare la sua accettazione,
confermando oppure rifiutando l\’operazione.

Siamo
comunque molto dispiaciuti per le lamentele sollevate dalla cliente e assicuriamo
che la funzione competente della banca fornirà ulteriori e dettagliate
informazioni in merito alla vicenda oggetto di segnalazione con l\’obiettivo di
chiarire ulteriormente tutti i dubbi e le incertezze che possano ancora
rimanere.

DA “PLUS24” DEL SOLE 24 ORE DEL 8
GIUGNO 2013

 

 

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