venerdì, Aprile 19, 2024
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SUCCEDE IN ITALIA: Vuole comprare il fondo ma non aprire il conto in Veneto Banca

Il 5 febbraio, nell’intento di
sottoscrivere quote di fondi comuni d’investimento gestiti da arca Sgr, mi sono
recato presso la filiale di Veneto Banca soggetto collocatore di detti fondi.
Mi veniva comunicata l’impossibilità a dar corso all’operazione senza previa
apertura di un contratto di conto corrente. Non risultandomi indispensabile
tale adempimento (anche considerato che analoghe sottoscrizioni, tempo
addietro, già erano state compiute presso la filiale stessa e, tuttora, lo sono
presso altri istituti bancari senza intrattenere alcun rapporto di conto
corrente), domandavo di poter conoscere quale normativa ne disponesse
l’obbligo. Chiamata in soccorso per fornire delucidazioni, la vice direttrice
della filiale (signora Emanuela Castelli) ribadiva la richiesta “in base alla
legge dell’antiriciclaggio (D.lgs n.° 231/2007)”.

Non comprovando il citato decreto
l’indispensabilità della pretesa apertura di un conto corrente, rinnovavo la
domanda di poter procedere all’investimento. Venivo, quindi, indirizzato a
conferire con il direttore. Impegnatosi, dapprima, ad adoperarsi – anche perché
asseriva di “conoscermi da tempo”- affinché potesse eseguirsi l’operazione
senza divenire correntista, dopo inefficaci colloqui interlocutori, il 26
febbraio 2015 mi
annunciava che, anche sulla scorta di informazioni assunte presso la sede di
Verbania, la banca non intendeva accogliere la sottoscrizione di fondi Arca da
parte mia poiché “persona litigiosa”, senza esporre alcun riferimento normativo
o regolamentare che compiutamente convalidasse il diniego.

Sorpreso dall’inaudita
affermazione, l’invitavo a precisare la motivazione della gratuita
qualificazione attribuitami. Mi riferiva, quindi, che, in aggiunta alle notizie
forni tele, lei stesso ricordava che, anni addietro, nella veste di azionista,
partecipando all’assemblea dei soci per l’approvazione dei bilanci dell’allora
Banca Popolare di Intra, ero intervenuto esprimendo osservazioni critiche in
merito ai risultati di gestione e, quindi, all’operato degli amministratori.

(considerazioni sull’andamento
operativo di quegli esercizi, peraltro, dismostratesi fondate ed anticipatrici
delle incresciose situazioni – anche di natura giudiziaria – nel prosieguo
venute alla luce, a discapito dell’azienda, concorrenti, poi, all’avvenuta
incorporazione nel gruppo Veneto Banca).

Nella normativa primaria e
secondaria di riferimento (Regolamento Consob 29.10.2007, n° 16190 recante
norme di attuazione del decreto legislativo 24.02.1998, n° 58 in materia di
intermediari) non è presente alcuna disposizione all’obbligo di aprire un
rapporto contrattuale di conto corrente e di mantenere lo stesso in via
strumentale all’apertura di un contratto di deposito titoli.

Il Regolamento sulla gestione
collettiva del risparmio adottato dalla Banca d’Italia con provvedimento del 19
gennaio, rubricato Sottoscrizione e rimborso di quote di Oicvm e Fia aperti,
dispone espressamente che il regolamento del fondo comune debba prevedere
“l’impegno e la responsabilità della Sgr affinché i soggetti incaricati del
collocamento delle quote: non pongano a carico dei clienti obblighi ed oneri
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal regolamento”. Nella nota esplicativa
a margine alla predetta disposizione si fa l’esempio dell’”obbligo di tenere un
conto di deposito delle quote di partecipazione”.

Analogamente, a maggior ragione, si
deve ritenere che il soggetto collocatore non possa obbligare il cliente
all’apertura di un conto corrente in occasione della sottoscrizione di quote.

Si vietano oneri aggiuntivi anche
nel regolamento di gestione semplificato dei Fondi comuni di investimento
armonizzati Arca (02.01.2015) all’articolo Partecipazione al fondo.

Sono indignato ed offeso, soprattutto,
quale Cittadino risparmiatore oltre che socio di Veneto Banca.

Mario Militello (via e-mail)

RISPONDE VENETO
BANCA

Facendo
seguito alla richiesta del signor Militello, Veneto Banca ricorda che sono a
completa disposizione del cliente le dedicate struttura interne rivolte alla
risoluzione di eventuali controversie con l’istituto. Invitiamo, quindi, il
signor Militello a prendere contatto con la Banca al fine di trovare insieme
una soluzione che permetta di venire
incontro alle esigenze del cliente compatibilmente al pieno rispetto delle
normative vigenti e interne dell’istituto.

DAL “PLUS24”
DEL “IL SOLE 24 ORE” DEL 6
GIUGNO 2015

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