Una
persona, oggi deceduta, ha affidato un testamento olografo scritto di proprio
pugno a una persona di fiducia. Oggi una sorella ne chiede la restituzione e
manifesta palesemente la volontà di non volerlo pubblicare.
Il
custode del testamento, sentendosi in dovere nei confronti del defunto, si
rifiuta di consegnarglielo e chiede che per la restituzione vengano gli eredi.
E’ giusto il comportamento del custode?
M. S.– MACERATA
R I S P O S T A
La normativa del
Codice civile è abbastanza stringente nel “proteggere” il testamento, e
specificamente quello olografo, dal rischio che non si proceda alla sua
pubblicazione.
Già
per il ritiro, ad opera del testatore, del testamento olografo depositato
presso notaio (si tratta di formalità poco usata), il codice civile (articolo
608) è particolarmente severo e formale.
L’articolo
620, invece, dispone che “Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve
presentarlo a un notaio per la pubblicazione appena ha notizia della morte del
testatore”. L’obbligo di provvedere alla pubblicazione è, pertanto, testuale.
Ad
ulteriore tutela del rispetto delle volontà del testatore, si ricorda anche che
il codice civile (articolo 463) commina l’esclusione dalla successione per
indegnità a “5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la
successione sarebbe stata regolata”.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 17
AGOSTO 2015