Il
padre di due fratelli muore a 47 anni. I due ragazzi rinunciano all’eredità. La
nonna paterna (vedova, ancora vivente) ha avuto quattro figli, di cui due
viventi: il primogenito è quello appena mancato, mentre in precedenza era
scomparso il secondogenito. Alla morte della nonna, sarà possibile per i
nipoti, figli del primogenito, inserirsi nella successione testamentaria,
avendo rinunciato all’eredità del padre?
Si
aggiunge che la nonna stessa, al momento della precedente scomparsa del proprio
secondogenito, ha provveduto con una donazione immobiliare a salvaguardarne i
figli.
Potranno
i due figli del primogenito chiedere la revoca della donazione?
A. B.– BRESCIA
R I S P O S T A
Alla morte della
nonna, i nipoti subentreranno per rappresentazione al loro genitore, morto in
precedenza, e avranno diritto alla quota di eredità che sarebbe spettata al
defunto padre.
Per
quanto riguarda la donazione effettuata dalla nonna, si rileva che i figli
potrebbero agire in giudizio soltanto se questa libertà risultasse lesiva della
quota di legittima loro spettante per legge.
Se,
più precisamente, al momento del decesso nel patrimonio ereditario non vi
saranno beni per soddisfare i diritti spettanti ai figli, questi potrebbero
esperire l’azione di riduzione e chiedere, con un’azione legale, la
restituzione del bene donato, qualora sussistano i presupposti per procedere.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DELL’11
APRILE 2016