martedì, Aprile 16, 2024
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TAR: Gestire attività senza attrezzature proprie è lavoro subordinato non appalto

Il Tar del Friuli segna un punto contro il lavoro sommerso. Non può definirsi un appalto dare in gestione il proprio locale a una persona che non ha mezzi propri e che viene pagata sulla percentuale del fatturato con un minimo garantito.
Lo ha stabilito il Tar friulano che, con la sentenza n. 846 del 17 dicembre 2009, ha chiarito che “qualora il soggetto che lavora sia del tutto privo di organizzazione tecnica ed economica di natura imprenditoriale, vale a dire di una seppur minima organizzazione d’impresa con riguardo alle attrezzature, al capitale e al personale, nonché di una autonomia imprenditoriale tipica di un appaltatore che agisce in nome e per conto proprio e non del committente esso fornisce una prestazione di mezzi (energie lavorative) e non di risultato: la fattispecie negoziale andrebbe qualificata, dunque, come lavoro parasubordinato o come lavoro subordinato, non come appalto di servizi”.
Fonte: www.cassazione.net

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